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VLT. Tar Toscana: la questione delle distanze sta nel metodo di misurazione: accolto ricorso sala giochi

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha accolto il ricorso di un operatore di giochi di Santa Croce sull’Arno contro la revoca della licenza posta dal questore

08 Luglio 2015

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha accolto il ricorso di un operatore di giochi di Santa Croce sull’Arno contro la revoca della licenza posta dal questore in quanto la sala vlt sarebbe distante da un ‘luogo sensibile’ 420 mt e non 500 come dichiarato in precedenza dal professionista.

 

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La legge della Regione Toscana n. 57/2013 infatti stabilisce che “È vietata l’apertura di sale da gioco e di spazi per il gioco che siano ubicati in un raggio di 500 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri di aggregazione sociale, centri giovanili o altre strutture culturali, ricreative e sportive frequentate principalmente dai giovani, o da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale”. Il Comune di Santa Croce sull’Arno ha segnalato alla predetta Questura che la distanza dei locali in questione dal Centro Giovani è di 420 metri. Ciò ha indotto il Questore di Pisa a revocare la licenza precedentemente rilasciata in quanto contrastante con la norma regionale.

Il Tar Toscana, tuttavia, accogliendo il ricorso fa riferimento, in particolare, “alle modalità di misurazione della distanza…, nonché alla tipologia e all’attuale operatività… del centro giovanile oggetto di tutela”.

Per il Collegio è decisiva la questione relativa alle modalità di misurazione della distanza, ai fini dell’applicazione dell’art. 4 comma 1 della L.R. n. 57/2013.

La disposizione citata (nel testo originario, precedente le modifiche introdotte dalla L.R. 23 dicembre 2014 n. 85, inapplicabile al caso in esame ratione temporis) utilizzava una formulazione che, facendo riferimento a “un raggio di 500 metri”, induceva, dal punto di vista letterale, a calcolare la distanza tra la sala da gioco e il luogo “sensibile” sulla base di una misurazione puramente astratta, effettuata disegnando un cerchio di 500 metri di raggio, centrato sulla sala da gioco. Si trattava, ovviamente, di una misurazione sulla carta, come in effetti è quella operata dal Comune di Santa Croce sull’Arno.

Nel caso specifico, la misurazione così effettuata ha evidenziato una distanza tra i locali della società ricorrente e il Centro Giovani di circa 420 metri; il dato non è contestato e corrisponde sostanzialmente a quello riportato nella relazione tecnica depositata dalla parte ricorrente. Il fatto è che tale distanza è solo virtuale, perché non corrisponde alla distanza reale tra i luoghi considerati. Nella citata relazione tecnica la distanza reale è calcolata attraverso tre diverse modalità di misurazione (due a terra e una effettuata con strumento laser), che conducono ai seguenti risultati: 583 metri circa; 678 metri circa; 536 metri circa. In tutti e tre i casi la distanza risulta superiore a 500 metri e tale dato è evidenziato nel ricorso per dedurne l’illegittimità del provvedimento impugnato.

Il Collegio concorda con tale conclusione, osservando:

– la norma di cui si discute, finalizzata alla prevenzione della ludopatia, vuole evitare contatti ravvicinati tra le sale da gioco e i luoghi “sensibili”; a tale scopo ha individuato, quale distanza di sicurezza, quella di 500 metri;

– tale distanza però, per avere un senso ed essere efficace, deve essere reale e non puramente virtuale: in caso contrario lo scopo della norma rischierebbe di essere vanificato; 500 metri calcolati come raggio di un cerchio corrispondono alla stessa distanza su un percorso in linea retta, ma possono corrispondere a distanze ben maggiori su percorsi diversi; in altre parole, una distanza inferiore a 500 metri calcolati in base al raggio può corrispondere, nella realtà, a un percorso di lunghezza nettamente superiore, mentre una distanza appena maggiore di 500 metri calcolati in base al raggio coincide con la distanza reale su un percorso in linea retta; la differenza è però che nel primo caso, applicando letteralmente la disposizione ex art. 4 comma 1 della L.R. n. 57/2013, il relativo divieto opera(va) anche se la distanza reale è (era) ben superiore al limite fissato, mentre non opera nel secondo caso, anche se la distanza reale è (era) inferiore alla prima;

– dall’applicazione della norma ancorata al solo dato letterale discenderebbero quindi conseguenze illogiche, non proporzionate rispetto alla finalità perseguite dalla disciplina regionale e discriminatorie rispetto alle diverse attività economiche coinvolte; il che potrebbe indurre a dubitare della stessa legittimità costituzionale della disposizione; tutto ciò può essere evitato attribuendo all’espressione “raggio di 500 metri” un significato non tecnico (nel senso precedentemente descritto), bensì riferito alla distanza reale tra due luoghi, calcolata in base al percorso più breve.

E non può ritenersi un caso che con la L.R. n. 85/2014 (di pochi mesi successiva al provvedimento impugnato) l’art. 4 comma 1 della L.R. n. 57/2013 sia stato così sostituito: “È vietata l’apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale”. Evidentemente lo stesso legislatore regionale si è reso conto delle criticità e dei possibili effetti controproducenti del testo originario e ha ritenuto necessario modificarlo. Certo la nuova versione della norma non è direttamente applicabile alla vicenda in esame, ma ciò non impedisce di accogliere ugualmente il ricorso ritenendo fondata la censura relativa alla misurazione della distanza; e tale conclusione risulta ancora più convincente se si tiene conto che attualmente la società ricorrente, ove fosse stata legittimamente revocata la precedente licenza, ben potrebbe chiederne nuovamente il rilascio, non ostandovi più il motivo posto a fondamento della revoca qui impugnata.

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