18 Luglio 2026 - 04:15

Vlt, la presenza del POS in una sala non è un incentivo al gioco

Una sala da gioco che mette a disposizione dei clienti un POS non sta incitando i clienti a giocare. Anche perché la normativa nazionale impone ai pubblici esercizi di dotarsi

05 Giugno 2026

Una sala da gioco che mette a disposizione dei clienti un POS non sta incitando i clienti a giocare.

Anche perché la normativa nazionale impone ai pubblici esercizi di dotarsi di strumenti di pagamento digitali, qualunque divieto regionale di senso opposto deve essere “tacitamente abrogato”.

E’ quanto afferma il Giudice di Pace di Rovigo nella sentenza con cui annulla le sanzioni messe dalla Polizia Locale nei confronti di una sala scommesse e vlt.
La vicenda ha inizio nel 2022 quando la Polizia Locale effettua dei controlli nella sala e emette due sanzioni. La prima riguarda la presenza del POS, secondo gli agenti si tratta di una pratica che agevola la partecipazione al gioco ed è quindi una violazione dell’art. 9, comma 2, della L.R. Veneto 38 del 2019. La seconda invece è per la violazione delle fasce orarie.
Sulla prima questione, il Giudice di Pace ricorda che l’obbligo di avere un POS è un “principio fondamentale della legislazione statale”, posto dalla legge 221 del 2012 che oltretutto sanziona “il rifiuto con sanzione amministrativa pecuniaria”.

Avv. Michele Busetti

Di conseguenza, “Sanzionare l’imprenditore per aver tenuto un POS a disposizione della clientela (…) significherebbe porre il destinatario della norma in una situazione di inesigibilità della condotta, costringendolo a violare la normativa statale per non incorrere in quella regionale. Una simile conclusione è incompatibile con i principi fondamentali dell’ordinamento”. Ma peraltro, la mera presenza del POS nella sala “in assenza di qualsivoglia verifica sulle concrete modalità di utilizzo, integri una condotta di ‘agevolazione’ del gioco d’azzardo rappresenta un’interpretazione che travalica i limiti della tassatività e della ragionevole proporzionalità”.
” La norma sulla liberalizzazione impone criteri valutativi rigidi” spiega a PressGiochi, l’avv. Michele Busetti che ha assistito la sala. “Una norma restrittiva – come quella della Legge regionale del Veneto che sanziona l’incitazione al gioco – deve essere strettamente proporzionale all’obiettivo perseguito, e deve essere interpretata letteralmente. Serve quindi un comportamento attivo da parte dell’esercente, come ad esempio l’offrire snack e bibite al cliente per farlo entrare o trattenerlo in sala”.
Il Giudice annulla anche la sanzione sulle fasce orarie.

La norma punta infatti a “impedire che nuovi soggetti accedano al gioco nelle fasce orarie ritenute a maggior rischio di manifestazione della dipendenza, e non già quella di interrompere coattivamente partite già iniziate prima dell’entrata in vigore della fascia di interruzione”. I titolari della sala hanno tuttavia dimostrato, grazie a delle testimonianze, che i giocatori in questione erano entrati nella sala nell’orario consentito: “le partite in corso, principiate prima della fascia oraria di non utilizzo, non potevano essere interrotte senza la perdita dei bonus maturati”.
” Anche in questo caso” prosegue Busetti, “l’interpretazione della norma deve essere ragionevole. Se il cliente ha iniziato a giocare in orario consentito, non deve interrompere non appena scatta la fascia oraria. E l’esercente deve impedire a nuovi clienti di entrare in sala e invitare quelli presenti a andare via se non stanno giocando. Ma non può allontanare chi sta giocando”.
Sul fatto che il Comune di Rovigo abbia deciso di non intervenire in giudizio, “nei giudizi civili la scelta di una parte di restare consumace ha valore neutro” conclude il legale. “E infatti, sono frequenti le cause in cui a vincere è la parte contumace” .

PressGiochi

Per rimanere aggiornato sulle nostre ultime notizie iscriviti alla nostra newsletter