25 Aprile 2024 - 01:37

Visciano. Tar: niente Vlt per sala giochi troppo vicina ai luoghi sensibili

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania ha oggi respinto il ricorso promosso da una sala giochi che aveva chiesto alla Questura di Napoli la licenza ex 88 Tulps per

11 Maggio 2022

Print Friendly, PDF & Email

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania ha oggi respinto il ricorso promosso da una sala giochi che aveva chiesto alla Questura di Napoli la licenza ex 88 Tulps per l’installazione delle Videolotterie.

La questura aveva negato la licenza in virtù del “Regolamento Sale da Gioco e Giochi leciti” del Comune di Visciano nella parte in cui fissa le distanze minime dai luoghi sensibili. La società era abilitata all’attività di raccolta delle giocate tramite gli apparecchi ex art. 110, comma 6, lett. B. del TULPS, in virtù di apposita convenzione stipulata con la società Global Starnet Limited.

Il Tar nel respingere il ricorso ha ricordato l’art. 6 del Regolamento comunale, a mente del quale “Nei casi di agenzie per la raccolta di scommesse, sale VLT o nel caso dell’esercizio di giochi con vincita in denaro, il locale dove viene svolta l’attività deve essere distante almeno 250 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da: a) istituti scolastici di qualsiasi grado, sedi e strutture universitarie; b) luoghi di culto, intendendosi come tali anche i cimiteri; c) impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani; d) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio- assistenziale, strutture ricettive, ed inoltre strutture ricettive per categorie protette; e) giardini, parchi e spazi pubblici attrezzati e altri spazi verdi pubblici attrezzati; f) musei civici e nazionali» (comma 1).

Ed ancora, che «Al fine di tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco, all’interno del locale non potranno essere presenti sportelli bancari, postali o bancomat e non potranno essere aperte sale nel raggio di 250 mt da sportelli bancari, postali o bancomat, né agenzie di prestiti di pegno o attività in cui si eserciti l’acquisto di oro, argento od oggetti preziosi» (comma 3).

Le disposizioni di cui al citato art. 6 del Regolamento trovano senz’altro applicazione al caso all’esame in quanto, ai sensi del successivo art. 24, l’entrata in vigore delle prescrizioni relative alla localizzazione e alle distanze è differita di 5 anni, ma solo «per gli esercizi già autorizzati».

..la ratio sottesa alla disciplina transitoria, come emerge anche dal tenore letterale della disposizione, è quella di posticipare l’applicabilità del Regolamento stesso per le agenzie o i punti di scommessa già autorizzati e funzionanti nel territorio del Comune, al solo fine di consentire alle stesse di adeguarsi alla nuova disposizione regolamentare più restrittiva, di talché la stessa non trova certamente applicazione nel caso all’esame” conclude il Collegio.

 

PressGiochi