Il TAR Liguria ha rigettato il ricorso presentato da un centro trasmissione dati a Ventimiglia che contestava il diniego del rilascio della licenza per la raccolta di scommesse. Il ricorrente
Il TAR Liguria ha rigettato il ricorso presentato da un centro trasmissione dati a Ventimiglia che contestava il diniego del rilascio della licenza per la raccolta di scommesse.
Il ricorrente ritiene che la Questura abbia erroneamente interpretato la sua istanza come una nuova apertura di centro scommesse, mentre si tratterebbe di una semplice volturazione di un’attività già esistente. Di conseguenza, a suo avviso, non sarebbero applicabili le restrizioni sulle distanze minime dai luoghi sensibili previste dalla normativa regionale e comunale.
Dal punto di vista normativo, la disciplina italiana sul gioco pubblico – ricorda la prima sezione del Tar Liguria – prevede che gli esercenti dell’attività di raccolta scommesse debbano operare sotto un concessionario autorizzato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e ottenere la licenza di polizia ex art. 88 T.U.L.P.S., secondo un sistema di doppia autorizzazione. Tuttavia, diverse pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea hanno rilevato irregolarità nelle procedure di assegnazione delle concessioni in passato, portando alla necessità di una sanatoria per i bookmakers stranieri esclusi dalle gare. In risposta, l’art. 1, commi 643 e 644, della legge n. 190/2014 ha introdotto un regime transitorio che consente a determinati operatori di continuare a operare in Italia, pur senza concessione, a condizione di rispettare specifici obblighi fiscali e amministrativi.
Questa normativa distingue tra due regimi: il primo (comma 643) permette la regolarizzazione degli operatori mediante il versamento dell’imposta sui giochi e il collegamento al totalizzatore nazionale, mentre il secondo (comma 644) impone ai bookmakers stranieri non aderenti alla sanatoria gli stessi obblighi dei concessionari nazionali. In entrambi i casi, l’Autorità di pubblica sicurezza mantiene poteri di controllo e vigilanza simili a quelli previsti per i concessionari ufficiali.
Il punto scommesse ricorrente ha operato come “Centro Trasmissione Dati” per Stanleybet Malta Limited a Ventimiglia dal 2012. Successivamente, ha ceduto la proprietà della società a un familiare, che è diventato amministratore unico. La nuova società ha quindi richiesto una licenza per la raccolta di scommesse sportive come incaricata di GBO Italy s.p.a, titolare della relativa concessione.
Tuttavia, il Questore di Imperia ha respinto la richiesta, rilevando due violazioni: il divieto di nuove aperture di centri scommesse nella ‘Zona Tutelata’ previsto dal piano del commercio comunale e il mancato rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili, come stabilito dalla normativa regionale e dal regolamento locale sui giochi leciti.
Il Tribunale ha ritenuto che la questione sollevata dal ricorrente – se i bookmakers stranieri che operano in Italia ai sensi della legge n. 190/2014 possano essere considerati equiparabili ai concessionari di Stato – non fosse decisiva ai fini della decisione. Anche nel caso in cui si considerasse l’attività come un “subentro” nell’esercizio preesistente e non come una “nuova apertura”, il requisito della distanza minima da luoghi sensibili non era rispettato, il che impediva il rilascio della licenza prevista dall’art. 88 del TULPS.
Un altro elemento chiave della decisione è stato l’uso del distanziometro, una norma introdotta dalla L.R. n. 17/2012 che stabilisce la distanza minima di 300 metri tra le sale gioco, incluse le agenzie di scommesse, e determinati luoghi sensibili, come scuole, luoghi di culto, strutture sanitarie, impianti sportivi e altri. Il Tribunale ha sottolineato che le amministrazioni comunali possono anche introdurre restrizioni più severe, come nel caso del Comune di Ventimiglia, che ha approvato nel 2014 un regolamento che estende l’elenco dei luoghi sensibili e prevede ulteriori distanze minime, tra cui 100 metri da sportelli bancari e postali, bancomat, agenzie di prestiti su pegno e negozi di compro oro.
Il Tribunale ha evidenziato come, secondo una giurisprudenza consolidata, il rispetto delle distanze minime non si applichi solo alle nuove aperture, ma anche alle attività già in corso. In questo contesto, il Tribunale ha richiamato sentenze precedenti in cui si è stabilito che le attività economiche già avviate devono comunque conformarsi alla normativa che interviene successivamente. Questo significa che anche le attività di scommesse che operano da tempo devono rispettare le nuove normative sulle distanze, nonostante siano già in esercizio.
Nel caso specifico, il Tribunale ha confermato che il locale si trova effettivamente a una distanza inferiore rispetto ai luoghi sensibili, come la chiesa, la biblioteca e il bancomat, e quindi non sussistono le condizioni per il rilascio della licenza. Inoltre, non ha trovato fondamento la circostanza che l’attività fosse iniziata prima dell’introduzione della normativa, poiché le attività economiche in corso devono allinearsi alle nuove leggi.
Pertanto, il ricorso è stato rigettato, in quanto il locale non rispettava le distanze minime previste dalla normativa regionale e comunale, e la licenza per la raccolta di scommesse non poteva essere rilasciata.
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