29 Marzo 2024 - 14:16

Una semplice P.E.C. per evitare sanzioni: ecco come il contingentamento virtuale torna “reale”

Risultano ancora numerosi i casi censiti dall’Associazione in materia di “480” , ovvero il messaggio telematico che rileva una eccedenza quantitativa nel numero dei congegni presenti in un locale. Si

20 Marzo 2015

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Risultano ancora numerosi i casi censiti dall’Associazione in materia di “480” , ovvero il messaggio telematico che rileva una eccedenza quantitativa nel numero dei congegni presenti in un locale.

Si riporta uno stralcio della nota Direzionale prot. 91890 del 12 novembre 2014, consultabile presso il sito dell’A.D.M., nel cui ambito possono evincersi le semplici modalità attraverso le quali la realtà “effettiva” presente all’interno del punto vendita può essere acquisita dal sistema informatico delle D.T. dell’ADM, evitando, quindi, che anche la generazione di un messaggio 480 possa comportare l’irrogazione di una sanzione, qualora non succeduta da una modificazione telematica della stato di ubicazione dei congegni, recepita positivamente dalla banca dati dell’Amministrazione.

L’invito a tutti gli operatori è quindi volto a recepire anche questa procedura nell’ambito dei quotidiani rapporti con i punti vendita.

Si fa riferimento alla circolare prot. 46912 del 03/06/2014, recante “Ulteriori istruzioni in materia di applicazione della sanzione in caso di superamento dei parametri numerico quantitativi”, nella parte in cui viene precisato che “essendo in presenza di una violazione che non può essere ricondotta ad una realtà “virtuale”, una qualsiasi documentazione che dimostri lo spostamento dell’AWP eccedente nello stesso giorno di rilevazione dell’eccedenza, sarà valutata come causa di esclusione della sussistenza della violazione, anche in capo a gestori ed esercenti”. Al riguardo talune di codeste Direzioni hanno chiesto indicazioni per l’esatta individuazione dei documenti a cui attribuire valenza probatoria ai fini di cui sopra. Si osserva, in proposito, che costituiscono valida prova in favore del soggetto che l’ha presentata le fatture ed i documenti di trasporto, sottoscritti dal vettore. In via ulteriore, si ritiene che la sussistenza della violazione di cui trattasi potrà escludersi anche nei casi in cui il presunto trasgressore trasmetta alla D.T. competente – entro il giorno feriale successivo a quello in cui è avvenuto lo spostamento dell’AWP eccedente – mediante pec, di talchè sia certa la data della scrittura privata di cui trattasi, un documento in cui siano date almeno le seguenti informazioni: dati identificativi dell’esercizio presso il quale l’AWP viene ritirato, dati identificativi del soggetto che ha svolto l’attività di ritiro, la lettura dei contatori (o, in alternativa, l’informazione circa lo stato di blocco dell’AWP che ha impedito la lettura dei contatori).

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Fonte immagine: https://depositphotos.com