11 Marzo 2026 - 11:34

Un settore che si regge sul nulla

Il nostro ordinamento impone fin dal 2010 che tutti i movimenti di denaro tra appaltatori e sub-appaltatori vengano effettuati con bonifici e altri strumenti tracciabili; questa norma riguarda tutti gli

06 Febbraio 2026

Il nostro ordinamento impone fin dal 2010 che tutti i movimenti di denaro tra appaltatori e sub-appaltatori vengano effettuati con bonifici e altri strumenti tracciabili; questa norma riguarda tutti gli appalti in generale ma, a scanso di equivoci, ADM nelle Convenzioni del 2013 ha specificato che l’obbligo vale anche per le concessioni delle slot. Quella prescrizione insomma si applica da una dozzina di anni e, se manca, i contratti sono nulli, carta straccia.

Nonostante questo, però, viene ignorata da una fetta consistente del settore.

Uno di questi casi – scrive Gioel Rigido sulle pagine di PressGiochi MAG –  è finito di fronte al Tribunale di Rovigo – che ha emesso sentenza a fine novembre – ma il vero problema è che non si tratta di un episodio isolato.

La lite parte da una vicenda ordinaria: un esercente dona l’azienda al figlio escludendo però il ramo delle slot. Il figlio invita quindi il gestore a rimuovere le macchine e si lega a un altro soggetto. Il primo gestore a quel punto si rivolge al Tribunale facendo leva su una serie di penali che fanno schizzare il valore della controversia a 80mila euro. Entrambe le parti snocciolano norme e clausole per ottenere ragione, il gestore tra le altre cose sostiene che la donazione sarebbe stata orchestrata ad arte proprio per metterlo alla porta. Anche ammesso che sia così, è stata una precauzione inutile: il giudice si limita a rilevare che il primo contratto era nullo fin dall’origine. Manca appunto qualunque previsione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Tribunale ricorda subito che la norma sugli appalti è contenuta nella legge 13 agosto 2010, n. 136, comunemente il ‘Piano straordinario contro le mafie’. L’obiettivo insomma è di contrastare in tutti i modi le infiltrazioni criminali. Quella norma poi è stata estesa anche alle concessioni dei giochi, e Adm appunto l’ha inserita nelle convenzioni. Infine per fugare ogni dubbio la Cassazione nel 2023 ha chiarito che “la disciplina dei flussi finanziari relativi alla filiera del gioco lecito, tramite strumenti di pagamento tracciabili, ha carattere inderogabile”. In questo caso, oltre all’obiettivo di “dissuadere qualunque tentativo di infiltrazione della criminalità organizzata”, è necessario tenere in considerazione “la natura pubblica del denaro raccolto”.

“I concessionari” sottolinea l’avvocato Michele Busetti che nello scontro ha difeso l’esercente, “sono tenuti a inserire i contenuti minimi, tra cui ovviamente rientrano anche gli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio. Inoltre, siamo di fronte a compagnie di grandi dimensioni, è facile immaginare che i format contrattuali vengano aggiornati costantemente”. Tuttavia, “non sempre i contratti con la filiera vengono predisposti dai concessionari”, spesso i gestori sottopongono agli esercenti dei format che hanno scritto loro, e in questo caso “è più probabile che ci siano dei vizi: succede spesso che non venga inserita alcuna clausola, o che siano formulate in maniera carente”.

“Vicende del genere sono abbastanza diffuse” conferma l’avvocato Generoso Bloise, esperto del settore delle slot. “C’è da augurarsi però che il fenomeno stia perdendo di importanza rispetto al passato: più del 70% del mercato ormai è costituito da service o comunque partecipate da concessionarie, e questo comporta di fatto che la contrattualistica venga aggiornata in base a degli standard predisposti dalla concessionaria”.

Ci sono poi anche le associazioni di categoria a cui rivolgersi, ma a quanto pare in tanti si affidano al fai da te. Sul perché, Busetti concede il beneficio del dubbio: “è una materia che si evolve in continuazione, anche per le sentenze che si succedono con una certa frequenza”. Ma ammette che “i gestori hanno spesso l’interesse a muoversi per conto proprio”. E spiega: “è frequente che questi operatori cerchino di ‘blindare’ l’esercente, ovvero di imporre loro clausole di esclusiva. Il caso tipico è quello dell’esercente che voglia passare dalla rete di un concessionario a quella di un altro, ma comunque deve rimanere legato allo stesso gestore”. Sono clausole vessatorie – che però “sono legittime nel caso in cui vengano sottoscritte singolarmente, e di conseguenza il contratto con il gestore resta valido” – quindi è decisamente improbabile vengano inserite in un contratto standard. E questo significa che se il gestore vuole blindare l’esercente, non ha altre alternative che scrivere l’intero contratto.

Il Tribunale di Rovigo aggiunge poi un’altra precisazione: per rispettare la legge non basta semplicemente inserire la clausola sulla tracciabilità, occorre anche rispettare “in concreto l’obbligo di eseguire pagamenti tracciabili”. E a questo proposito afferma che nei bonifici debba essere indicato il Codice Identificativo di Gara che viene attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

Quest’obbligo, tuttavia, “non assolve a pieno le esigenze normative circa la tracciabilità dei flussi” obietta Bloise. “Nel sistema bancario italiano, il bonifico tracciato CIG, il cosiddetto ‘bonifico parlante’, esiste in un numero ridottissimo di appalti. Non si tratta semplicemente di inserire il Codice nella causale, il bonifico stesso – per essere monitorato in tempo reale – dovrebbe viaggiare su un canale specifico del sistema di pagamenti, come succede nel caso delle agevolazioni fiscali. Se questo sistema venisse applicato per ogni appalto di ogni Pubblica Amministrazione, ci vorrebbero decenni per attuarlo”. Insomma, il giudice di Rovigo in questo caso forse pone dei paletti troppo rigidi. Anzi, secondo Bloise, “anche se nel bonifico non c’è il CIG, è sufficiente che nei documenti contrattuali e contabili tale riferimento sia riportato e che il movimento sia tracciato. La sua presenza tuttavia potrebbe sopperire a altre omissioni, come ad esempio il mancato inserimento nella fattura”.

Occorre insomma verificare cosa succede nella prassi, anche perché bisogna trasformare le monete all’interno delle slot in delle forme di pagamento tracciabili. “La Cassazione ha bocciato il cosiddetto scassettamento congiunto” spiega Busetti, “ovvero quello in cui il gestore apre la macchina assieme all’esercente e consegna immediatamente a quest’ultimo la quota di spettanza, perché è un pagamento fatto in contanti”. Rimangono dei dubbi, invece, sullo scassettamento diretto, ovvero quando è l’esercente a aprire la macchina e prelevare i contanti, e poi “il concessionario sulla base dei flussi delle giocate preleva direttamente dal conto dell’esercente le giacenze al netto dell’aggio. Questa prassi viene effettuata con un Rid bancario, e quindi dovrebbe garantire la tracciabilità dei flussi” conclude il legale. “I giudici tuttavia ancora non hanno preso in considerazione questa prassi”.

 

Gioel Rigido – PressGiochi MAG