14 Luglio 2025 - 01:53

UIF avvia consultazione pubblica sulle nuove istruzioni per rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette

UIF – Unità di informazione finanziaria per l’Italia – ha avviato una consultazione pubblica sulle nuove Istruzioni della UIF per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette, destinate a

04 Luglio 2025

UIF – Unità di informazione finanziaria per l’Italia – ha avviato una consultazione pubblica sulle nuove Istruzioni della UIF per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette, destinate a sostituire il Provvedimento emanato dall’Unità il 4 maggio 2011. La consultazione è rivolta a tutte le categorie di soggetti destinatari dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.

Le istruzioni sono rivolte agli intermediari bancari e finanziari, agli altri operatori finanziari, ai professionisti, agli operatori non finanziari, ai prestatori di servizi di gioco nonché agli operatori compro oro.

Nel documento, viene specificato che per ‘operatività‘ si intende “l’attività richiesta al destinatario o rilevata dallo stesso nell’ambito dell’apertura o dello svolgimento di un rapporto continuativo (compreso il conto di gioco), dell’esecuzione di una o più operazioni, anche di gioco, o dello svolgimento di una o più prestazioni professionali”.

Il ‘soggetto cui è riferita l’operatività‘ è “il cliente, l’esecutore, il titolare effettivo del rapporto continuativo (compreso il conto di gioco), dell’operazione, anche di gioco, o della prestazione professionale richiesta al destinatario nonché il beneficiario della prestazione assicurativa. Ai soli fini del presente Provvedimento, il soggetto cui è riferita l’operatività può essere anche il collaboratore esterno che venga in rilievo ai destinatari di cui all’articolo 3 del decreto antiriciclaggio (ad esempio mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria, agenti e soggetti convenzionati5 , consulenti finanziari, agenti e brokers assicurativi, distributori ed esercenti nell’ambito dell’attività di gioco) ovvero, con riguardo all’attività di cui all’articolo 3, comma 5, lettera f), del decreto antiriciclaggio, il soggetto servito come definito nel Provvedimento della Banca d’Italia del 5 febbraio 2020, nei confronti del quale il destinatario effettua in concreto l’operazione (ad esempio, grande distribuzione organizzata, money transfer, compro oro, cambiavalute)”.

“La segnalazione di operazioni sospette rappresenta l’esito di un processo valutativo condotto a partire dall’individuazione di anomalie, soggettive e oggettive, che i destinatari analizzano al fine di decidere se si configura il sospetto.

Le Istruzioni sollecitano l’acquisizione di piena consapevolezza dei ruoli e dei compiti dei destinatari, della necessità di svolgere specifiche valutazioni e di adottare corrette modalità di segnalazione, senza automatismi segnaletici o approcci cautelativi. Dopo le disposizioni preliminari, il Provvedimento si articola in tre Parti.

Nella Parte Prima sono delineati i principi e le regole da osservare nella collaborazione attiva per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa; sono altresì previste specifiche disposizioni relative alle fasi di: i) individuazione delle anomalie; ii) esame di queste ultime e iii) segnalazione delle operazioni sospette. Ulteriori previsioni riguardano la sospensione delle operazioni sospette e i flussi di ritorno sugli esiti delle segnalazioni comunicati dalla UIF nonché i rapporti che intercorrono tra l’obbligo di SOS e gli obblighi derivanti da altre previsioni normative.

La Parte Seconda contiene disposizioni relative agli adempimenti organizzativi e procedurali strettamente funzionali alla segnalazione di operazioni sospette, con particolare riferimento alla nomina del responsabile per le segnalazioni di operazioni sospette e alla procedura interna adottata per l’adempimento dell’obbligo di SOS. Tali disposizioni sono rivolte ai destinatari non sottoposti alla supervisione delle Autorità di vigilanza di settore. Per i destinatari sottoposti alla predetta supervisione restano ferme le disposizioni e indicazioni formulate dalle medesime Autorità.

La Parte Terza disciplina la registrazione al Portale Infostat-UIF e la compilazione della segnalazione.

Le disposizioni finali stabiliscono quando entreranno in vigore le Istruzioni e prevedono la pubblicazione sul sito istituzionale della UIF di indicazioni operative di dettaglio per l’attuazione delle Istruzioni stesse”.

 

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