Riprendono le attività dopo il periodo estivo, ma non è il fisco a farla da padrone nei lavori dell’Assemblea di Montecitorio, che si occuperà prevalentemente di ratifiche ed esecuzioni di
Riprendono le attività dopo il periodo estivo, ma non è il fisco a farla da padrone nei lavori dell’Assemblea di Montecitorio, che si occuperà prevalentemente di ratifiche ed esecuzioni di accordi internazionali e della discussione relativa al disegno di legge sulle disposizioni in materia di sicurezza pubblica.
Per quanto riguarda il programma della V Commissione Bilancio, mercoledì 11 settembre avrà luogo l’esame dello schema di decreto legislativo relativo al testo unico delle disposizioni vigenti in materia di tributi erariali minori (AG 184), nell’ottica di riordinarli in un unico corpus normativo.
In particolare, nel testo in discussione sono comprese le imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi, l’imposta sugli intrattenimenti, l’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e quella sugli aeromobili privati, l’imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie), l’Imposta sulle transazioni finanziarie, l’imposta sui servizi digitali e le tasse sulle concessioni governative.
Durante l’estate il Governo ha previsto la proroga al 31 dicembre 2025 della scadenza per l’approvazione dei Testi unici, previsti dalla Delega fiscale, di riordino delle disposizioni che regolano il sistema tributario. A disporre la proroga, che risponde all’esigenza di restare al passo con l’evoluzione normativa dettata dalla Riforma stessa, la legge n. 122/2024 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 197, serie generale, di venerdì 23 agosto.
Ritornando al Testo unico sui tributi erariali minori, dal punto di vista degli interventi previsti per gli intrattenimenti, nel decreto “Preliminarmente vengono indicati il presupposto dell’imposta sugli intrattenimenti (articolo 24), i soggetti d’imposta (articolo 25) e le modalità di costituzione della base imponibile (articolo 26).
Con riferimento al presupposto sono soggetti all’imposta i giochi e le altre attività indicati nella tariffa di cui all’allegato 2, che si svolgono nel territorio dello Stato.
Si tratta in particolare di:
1) esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l’esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell’orario complessivo di apertura al pubblico dell’esercizio (aliquota 16%);
2) utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia in circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali; gioco del bowling; noleggio go‐kart (aliquota 8%);
3) Ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all’esercizio delle scommesse (aliquota 60%);
4) Esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati (aliquota 10%).
Gli intrattenimenti diversi da quelli espressamente indicati nella tariffa, ma ad essi analoghi, sono soggetti all’imposta stabilita dalla tariffa stessa per quelli con i quali, per la loro natura, essi hanno maggiore analogia.
I soggetti passivi sono coloro che organizzano gli intrattenimenti e le altre attività di cui alla tariffa di cui all’allegato 2 (vedi supra) ovvero esercita case da gioco.
La base imponibile è costituita dall’importo dei singoli titoli di accesso, venduti al pubblico per l’ingresso o l’occupazione del posto o dal prezzo comunque corrisposto per assistere o partecipare agli intrattenimenti ed alle altre attività elencati nella tariffa di cui all’allegato 2, al netto dell’imposta sul valore aggiunto in quanto dovuta. Costituiscono altresì base imponibile: gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o servizi offerti al pubblico; i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte; l’ammontare degli abbonamenti, dei proventi derivanti da sponsorizzazione e cessione dei diritti radiotelevisivi, dei contributi da chiunque erogati, nonché il controvalore delle dotazioni da chiunque fornite e ogni altro provento comunque connesso all’utilizzazione ed alla organizzazione degli intrattenimenti e delle altre attività.
Per le case da gioco la base imponibile è costituita giornalmente dalla differenza attività fra le somme introitate per i giochi e quelle pagate ai giocatori per le vincite e da qualsiasi altro introito connesso all’esercizio del gioco.
Sono, altresì, riportate le norme che stabiliscono che le aliquote dell’imposta sono quelle stabilite dalla tariffa di cui all’allegato 2 (articolo 27), quelle che prevedono una riduzione al 50 per cento della base imponibile per intrattenimenti ed altre attività i cui introiti sono rivolti a finalità di beneficenza (articolo 28), e le altre agevolazioni previste dall’articolo 259 del testo unico agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori, per le attività di intrattenimento svolte in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione alle condizioni e nel rispetto degli adempimenti ivi previsti (articolo 29).
La proroga di 16 mesi per l’adozione dei testi unici da parte del Governo, stabilita dalla legge n. 122/2024, consentirà di tenere conto anche delle nuove disposizioni che saranno introdotte per effetto dei decreti legislativi, attuativi della Riforma fiscale, che sono ancora in corso di emanazione.
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