06 Ottobre 2024 - 15:51

Tribunale di Nola: postazione pc a disposizione del pubblico non integra la violazione di legge e non sussiste la responsabilità del centro trasmissione dati

Il Tribunale Ordinario di Nola ha statuito che la presenza di una postazione pc in libera navigazione sul web all’interno di un centro trasmissione dati non integra la violazione di

07 Aprile 2023

Il Tribunale Ordinario di Nola ha statuito che la presenza di una postazione pc in libera navigazione sul web all’interno di un centro trasmissione dati non integra la violazione di legge e non può essere equiparata all’apparecchiatura che consente ai clienti di giocare su piattaforme on-line per le scommesse.

La vicenda riguarda il titolare di un centro trasmissione dati collegato con la Stanleybet sottoposto a un’ispezione effettuata dal personale appartenente all’ADM, al quale veniva contestata la violazione dell’art. 7, comma 3 quater, D.L. 158/2012 (cd. Decreto Balduzzi) per la presenza di “n. 1 postazione PC a disposizione del pubblico che consentiva il collegamento al sito di gioco www.stanleybet”.

I funzionari hanno ritenuto che la mera presenza di una postazione PC integra la violazione del decreto Balduzzi mentre l’avv. Agnello ha sostenuto che l’assenza di periferiche per l’inserimento di banconote, monete o smart card, o per la lettura elettronica del documento d’identità, la carenza di tastiera e altro non è sufficiente ad integrare la contestazione.

L’avv. Agnello dichiara che “il PC presente presso il ricevitore Stanley era destinato alla navigazione libera sul web oppure per visualizzare i risultati degli eventi sportivi e che l’equiparazione del pc alle altre apparecchiature di Gioco non trova fondamento nella legislazione vigente e nella giurisprudenza di merito e di legittimità.

Il Tribunale Ordinario di Nola ha statuito “Come si evince chiaramente dagli atti allegati al ricorso la violazione dell’art. 7, co. 3 quater, del D.L. 158/2012 non appare sufficientemente motivata, in quanto gli ispettori non hanno spiegato in che modo la postazione, priva di tastiera e di altre periferiche ad essa collegate, avrebbe concesso al cliente la possibilità di piazzare una scommessa on-line. E’ molto probabile, invece, che la stessa, come asserito dal ricorrente, venisse usata solo per visionare i risultati degli eventi sportivi, considerata la circostanza che essa consentiva di navigare liberamente sul WEB”.

Il Tribunale campano quindi ha accolto l’opposizione proposta dallo studio legale Agnello e ha annullato l’ordinanza ingiunzione.

PressGiochi

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