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Tribunale di Cremona: la dipendenza da gioco non giustifica il furto

La dipendenza da gioco d’azzardo non giustifica il furto. Sono le conclusioni cui è giunto il tribunale di Cremona relativamente al caso di un impiegato di banca che si era

20 Gennaio 2016

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La dipendenza da gioco d’azzardo non giustifica il furto. Sono le conclusioni cui è giunto il tribunale di Cremona relativamente al caso di un impiegato di banca che si era appropriato in modo occulto di denaro. Ricevuta la contestazione disciplinare, l’uomo aveva confessato l’addebito, ma si era giustificato invocando la scriminante dell’incapacità di intendere e di volere, essendo affetto da “disturbo da gioco d’azzardo”, certificato da perizia medica. La banca lo ha, comunque, licenziato per giusta causa.
Il Tribunale di Cremona, con l’ordinanza del 30 dicembre, ha ritenuto legittimo il licenziamento.
Il preteso impulso patologico a commettere l’illecito (che, peraltro, nel caso specifico, ha anche rilevanza penale) non giustifica il comportamento del dipendente perché quest’ultimo ha iniziato un percorso terapeutico solo dopo aver ricevuto la contestazione disciplinare prodromica al licenziamento. Inoltre, nel caso di specie, le modalità con cui il lavoratore si è appropriato del denaro (utilizzando partite contabili fasulle per cercare di nascondere l’ammanco di cassa) dimostrano che il medesimo non è stato vittima di un raptus, bensì ha accuratamente programmato tutte le fasi dell’operazione. Dunque, il medesimo era pienamente consapevole della gravità e delle conseguenze delle proprie azioni.
L’ordinanza ha altresì considerato che, alcuni mesi prima del licenziamento, il lavoratore aveva già ricevuto una sospensione disciplinare per aver creato un ammanco di cassa che il medesimo, in seguito alla contestazione, aveva ripianato spontaneamente. Tale circostanza conferma la sussistenza della giusta causa: a) sotto il profilo della recidiva; b) perché il lavoratore, dopo aver beneficiato della clemenza della Banca, avrebbe dovuto iniziare subito un percorso di riabilitazione e non aspettare di ricevere la seconda contestazione disciplinare per fatti ancor più gravi di quelli in relazione ai quali era stato sospeso.

 

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