La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria ha accolto l’appello di un esercente contro un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativo all’imposta unica
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria ha accolto l’appello di un esercente contro un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativo all’imposta unica sulle scommesse per l’anno 2015, annullando integralmente la pretesa fiscale per carenza di prova sull’effettiva natura dell’apparecchio contestato.
La vicenda trae origine da una verifica fiscale eseguita dall’Ufficio dei Monopoli per la Calabria, che aveva portato all’emissione di un avviso di accertamento da oltre 51mila euro nei confronti del proprietario di un presunto “totem” installato presso un esercizio pubblico. Secondo l’amministrazione, l’apparecchio sarebbe stato idoneo a consentire il gioco con vincite in denaro, configurando così la fattispecie impositiva prevista dalla normativa di settore e determinando il recupero dell’imposta unica, oltre a interessi e sanzioni.

Avvocato Bernardo Procopio
Il contribuente – difeso dall’avvocato Bernardo Procopio – aveva impugnato l’atto sostenendo, tra l’altro, la natura non illecita del dispositivo, riconducibile a un terminale per navigazione internet o operazioni promozionali, la mancanza di prova del funzionamento effettivamente destinato al gioco e diversi vizi di motivazione dell’accertamento. Le doglianze erano state respinte in primo grado, con conferma integrale della pretesa fiscale.
In appello, tuttavia, il collegio calabrese ha ribaltato l’esito del giudizio, valorizzando un elemento decisivo sopravvenuto: la pronuncia della Corte Costituzionale n. 104 del 2025. Con tale decisione, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del divieto generalizzato di installazione di apparecchi connessi a internet nei pubblici esercizi, ritenendo la disciplina precedente sproporzionata e non adeguatamente bilanciata rispetto alla libertà di iniziativa economica.
Secondo i giudici tributari, proprio alla luce di questo intervento, non è più sufficiente la mera connessione telematica o l’apparenza dell’interfaccia grafica per presumere l’idoneità dell’apparecchio al gioco con vincite in denaro. Nel caso concreto, l’amministrazione non ha fornito una prova tecnica adeguata della destinazione specifica del dispositivo al gioco regolamentato o illecito, limitandosi a elementi indiziari ritenuti non decisivi.
La Corte ha quindi affermato che il verbale di verifica, pur facendo fede sui fatti materiali rilevati, non basta da solo a dimostrare il presupposto impositivo richiesto dalla normativa. In assenza di una prova piena dell’effettiva idoneità del dispositivo al gioco con vincite in denaro, la pretesa fiscale è stata giudicata infondata. Per questi motivi, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria ha accolto l’appello, riformato la sentenza di primo grado e annullato integralmente l’avviso di accertamento, disponendo la compensazione delle spese di lite tra le parti.
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