Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 22 aprile 2026, ha esaminato in via informale la bozza del decreto legislativo recante il nuovo Testo unico in materia di adempimenti e
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 22 aprile 2026, ha esaminato in via informale la bozza del decreto legislativo recante il nuovo Testo unico in materia di adempimenti e accertamento tributario, insieme alla relazione illustrativa, alla relazione tecnica e ai relativi allegati.
Il provvedimento si inserisce nel solco della riforma fiscale avviata con la legge delega 9 agosto 2023, n. 111, e rappresenta uno dei tasselli centrali del riordino complessivo del sistema tributario italiano.
Il Testo unico si compone di 368 articoli e punta a razionalizzare la normativa vigente, attraverso una ricognizione puntuale delle disposizioni esistenti, il loro coordinamento formale e sostanziale e l’abrogazione espressa delle norme ormai superate o incompatibili.
Nel quadro del nuovo Testo unico su adempimenti e accertamento, un capitolo specifico è dedicato al settore degli intrattenimenti, con particolare attenzione agli apparecchi e congegni per il gioco lecito. La Sezione II (articoli 322-330) interviene infatti sull’imposta sugli intrattenimenti, riordinando e aggiornando una disciplina storicamente stratificata.
Sezione II
Imposta sugli intrattenimenti
ART. 322
Controllo dei versamenti di imposte relative ad apparecchi e congegni per il gioco lecito
(articolo 14-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)
1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli esegue, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell’imposta, il controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per gli apparecchi e congegni previsti all’articolo 110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché per gli apparecchi meccanici o elettromeccanici.
2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l’esito del controllo automatizzato è comunicato al contribuente per evitare la reiterazione di errori. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
3. Con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono definite le modalità di effettuazione dei controlli automatici di cui al comma 1.
ART. 323
Iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito dei controlli automatici
(articolo 14-quater decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)
1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi dell’articolo 322, comma 1, risultano dovute a titolo d’imposta sugli intrattenimenti, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento delle imposte. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalità della sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321.
2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell’imposta.
3. L’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente provvede a pagare, con le modalità indicate nell’articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025 , n. 33, le somme dovute, entro sessanta dal ricevimento della comunicazione prevista dall’articolo 322, comma 2, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente. In questi casi gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione.
ART. 324
Disposizioni in materia di recupero dell’IVA sugli intrattenimenti
(articolo 14-quinquies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 322 e 323, possono essere applicate anche dagli uffici dell’Agenzia delle entrate per il recupero dell’IVA connessa con l’imposta sugli intrattenimenti. A tal fine, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica all’Agenzia delle entrate le violazioni constatate in sede di controllo dell’imposta sugli intrattenimenti. Per quanto non previsto dai predetti articoli 322 e 323 si applicano le disposizioni in materia di IVA.
ART. 325
Semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
(articolo 15 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)
1. Per quanto riguarda gli adempimenti contabili previsti per i soggetti d’imposta di cui all’articolo 25 del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, nonché per le modalità e i termini di pagamento dell’imposta liquidata ai sensi degli articoli da 322 a 324 si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544.
ART. 326
Rivalsa
(articolo 16 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)
1. Salvo per i casi di liquidazione forfetaria dell’imposta, i soggetti indicati all’articolo 25 del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, esclusi gli esercenti le case da giuoco, devono rivalersi dell’imposta nei confronti degli spettatori, dei partecipanti o degli scommettitori.
2. I prezzi degli intrattenimenti e delle altre attività devono essere indicati in avvisi esposti al pubblico separatamente dall’importo dell’imposta che sui prezzi stessi è dovuta.
ART. 327
Concessione del servizio
(articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)
1. L’Agenzia delle entrate può affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione, l’accertamento dell’imposta e dei tributi connessi alla Società italiana degli autori ed editori.
2. Con la convenzione di cui al comma 1, è riconosciuto alla Società italiana degli autori ed editori un compenso annuo per le attività svolte.
ART. 328
Vigilanza
(articolo 18 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)
1. La vigilanza, agli effetti della presente sezione, nei luoghi ove si svolgono gli spettacoli e le altre attività compete:
a) ai funzionari dell’amministrazione finanziaria muniti di speciale tessera di riconoscimento;
b) agli ufficiali, ai sottufficiali e ai militari di truppa della Guardia di finanza;
c) al personale del concessionario di cui all’articolo 327, con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero dell’economia e delle finanze.
2. A tal fine al personale di cui al comma 1 è consentito il libero accesso nei locali ove si svolgono gli spettacoli e le altre attività soggette a imposta previa esibizione:
a) per il personale di cui al comma 1, lettere a) e c) di speciale tessera di riconoscimento come previsto dall’articolo 330, comma 1;
b) per gli ufficiali della Guardia di finanza, della tessera personale di riconoscimento;
c) per i sottufficiali e militari di truppa dello speciale tesserino di appartenenza al contingente di polizia tributaria o di apposito ordine scritto di servizio.
3. Indipendentemente dal controllo o dalla vigilanza espletata ai sensi dei commi 1 e 2, è in facoltà del Ministro dell’economia e delle finanze di determinare, in relazione anche a particolari tipi di spettacoli o di attività, speciali norme cautelative o di controllo per l’accertamento della base imponibile.
4. Gli impresari e organizzatori devono rilasciare per ciascun luogo di intrattenimento o di attività soggetti a imposta due tessere gratuite a disposizione dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate, competente per territorio.
5. Gli impresari e gli organizzatori, nei capoluoghi di provincia, per ogni luogo di intrattenimento o di attività di cui al comma 4 debbono mettere a disposizione del ministero e degli uffici delle Agenzie fiscali, competente per territorio un posto di prima categoria.
6. Le tessere e gli ingressi contemplati dai commi da 1 a 5 sono esenti dall’imposta.
ART. 329
Dichiarazione di effettuazione di attività
(articolo 19 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)
1. Gli esercenti e gli organizzatori degli intrattenimenti e delle altre attività soggette a imposta sugli intrattenimenti debbono produrre al competente ufficio accertatore, nei casi in cui è obbligatoria la licenza di pubblica sicurezza, di cui agli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, preventiva dichiarazione personale relativa al possesso della suddetta licenza. I soggetti che presentano la dichiarazione, su richiesta del predetto ufficio, prestano idonea garanzia diretta ad assicurare il regolare pagamento dell’imposta presumibilmente dovuta.
ART. 330
Accertamento delle violazioni, termini di decadenza e rimborsi
(articoli 37 e 40 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)
1. La constatazione, agli effetti dell’articolo 156, delle violazioni alle disposizioni della presente sezione, le quali non costituiscono reato, compete anche ai funzionari dell’amministrazione finanziaria, muniti di speciale tessera di riconoscimento, nonché agli agenti dell’ufficio accertatore, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, muniti di tessera rilasciata dal competente ufficio dell’amministrazione finanziaria.
2. Le somme riscosse per le sanzioni pecuniarie previste al titolo V, capo II, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168.
3. L’accertamento dell’imposta sugli intrattenimenti e delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni debbono avvenire, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.
4. Entro cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, il contribuente può chiedere, a pena di decadenza, la restituzione delle imposte erroneamente o indebitamente pagate.
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