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Tassazione sui giochi in Austria. Bieńkowska (Ue): “Gioco online tassato nel Paese in cui è stabilito il consumatore”

“Ai sensi della Direttiva IVA adottata dal Parlamento europeo nel 2006, i servizi di gioco d’azzardo  forniti online a un consumatore finale sono tassabili nello stato membro nel quale è

23 Marzo 2016

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“Ai sensi della Direttiva IVA adottata dal Parlamento europeo nel 2006, i servizi di gioco d’azzardo  forniti online a un consumatore finale sono tassabili nello stato membro nel quale è stabilito il consumatore, a prescindere dal luogo in cui è stabilito il prestatore del servizio”.

 

Ad intervenire sulla questione è il commissario europeo al Mercato Interno Elzbieta Bieńkowska  che ha risposto all’interrogazione presentata nei mesi scorsi dall’europarlamentare svedese Fjellner.

Il Popolare si scagliava sulla legittimità del monopolio del gioco d’azzardo austriaco e della tassazione delle lotterie elettroniche, in quanto la tassazione del fatturato, in Austria, è parte integrante del monopolio di gioco ed è uno strumento per ostacolare le lotterie private dallo stabilirsi sul mercato austriaco. “Questo strumento – aveva detto – effettivamente ostacola la libera circolazione dei servizi e mette in atto un sistema di doppia imposizione”.

 

Il commissario, ha oggi risposto spiegando che “Nella misura in cui i servizi di gioco d’azzardo forniti on-line non sono coperti dalla deroga applicata agli Stati membri in base  all’articolo 135 della Direttiva IVA, si ha il diritto di applicare l’IVA su tali servizi di gioco forniti ai consumatori stabiliti nello Stato.
Le restrizioni della fornitura di servizi possono rispettare la libera prestazione dei servizi, se servono motivi riconosciuti di interesse generale, come la tutela dei consumatori nel settore del gioco d’azzardo. Misure restrittive imposte dagli Stati membri devono essere applicate senza discriminazioni e devono soddisfare le condizioni stabilite dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea per quanto riguarda la loro proporzionalità.
La tassazione IVA non costituisce una restrizione del diritto alla libera circolazione dei servizi, purché sia ​​conforme al principio di neutralità fiscale. A tale proposito, – ha concluso Bieńkowska  – la Commissione si rammarica di non disporre di informazioni sufficienti per valutare se tale principio potrebbe essere violato in questo caso”.

 

PressGiochi

 

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