19 Aprile 2024 - 09:52

Tassa dei 500 mln: secondo il Tribunale di Roma la sentenza della CJUE ha piena efficacia anche nel giudizio civile

Tassa dei 500 mln: secondo il Tribunale di Roma la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea ha piena efficacia anche nel giudizio civile di opposizione a decreto ingiuntivo vincolando lo stesso Giudice a prendere le opportune determinazioni in merito all’eccepita illegittimità comunitaria del prelievo forzoso e del criterio di riparto adottato dal Concessionario fondato unicamente sul numero di macchine di proprietà del Gestore.

05 Gennaio 2023

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In un giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Roma il Gestore, assistito dall’avv. Massimiliano Ariano, si opponeva all’ingiunzione di pagamento avanzata dal Concessionario dell’importo di circa €. 55.000 determinato in base al numero di macchine e non già secondo un criterio di progressività in misura proporzionale al volume della raccolta. Il Giudice tratteneva la causa per la decisione concedendo alle parti termine per il deposito di comparse conclusionali e repliche. Nelle more della decisione finale sopravveniva la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in ragione della quale l’avv. Ariano chiedeva nei propri scritti difensivi in via principale di «accertare e dichiarare l’incompatibilità comunitaria dell’art.1, comma 649 della legge 190/14 con l’art. 49 del TUEF e con il principio della tutela del legittimo affidamento; 2. per l’effetto disporre la disapplicazione del predetto disposto normativo di cui all’art. 1 co. 649 della Legge 190/2014 per incompatibilità comunitaria e revocare, dichiarare nullo e comunque annullare il decreto ingiuntivo opposto, conseguentemente dichiarandolo inefficace» e in via subordinata di rideterminare in proporzione al volume di raccolta in una misura pari a circa €. 17.000,00 notevolmente inferiore a quella ingiunta.

Con ordinanza pubblicata in data odierna il Giudice adito, accogliendo le istanze avanzate dall’avv. Ariano, ha ritenuto che, alla luce delle considerazioni della Corte di giustizia, la causa non possa essere ancora decisa, almeno nei termini come pretesi dal Concessionario. Pertanto il Giudice adito ha così statuito «appare opportuna la rimessione della causa sul ruolo al fine di consentire al giudice di prendere le determinazioni sulle istanze formulata dalla parte opponente (n.d.r. ossia il gestore).

L’avv Ariano evidenzia l’importanza del predetto provvedimento fondato sull’assunto secondo cui la sentenza del Giudice Europeo è destinata a proiettare le sue conseguenze giuridiche, oltre che sul rapporto controverso dedotto dinanzi al Consiglio di Stato, quale Giudice del rinvio, anche sui giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo. Detto altrimenti la regola, oggi confermata dall’ordinanza in esame, è quella secondo cui, a seguito della sentenza europea, il Giudice civile non può decidere senza aver prima esaminato la posizione del Gestore a cui deve riconoscersi una tutela contro ogni tipo di restrizione della propria attività e contro prelievi aventi una misura maggiore rispetto a quanto determinato applicando il giusto criterio della progressività.

PressGiochi

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