16 Gennaio 2026 - 16:58

Tassa dei 500 mln e mancato versamento del PREU sulle slot: la Corte d’Appello di Catanzaro assolve il gestore

Una sentenza destinata a fare rumore nel settore del gioco lecito: la Corte d’Appello di Catanzaro ha assolto, nella giornata di ieri, il gestore coinvolto nel procedimento penale avviato nel

19 Novembre 2025

Una sentenza destinata a fare rumore nel settore del gioco lecito: la Corte d’Appello di Catanzaro ha assolto, nella giornata di ieri, il gestore coinvolto nel procedimento penale avviato nel 2018 con l’accusa di mancato versamento del PREU (Prelievo Erariale Unico), riformando integralmente la decisione emessa dal Tribunale di Crotone.
Una vicenda lunga sei anni, seguita passo dopo passo dal difensore dell’imputato, l’avvocato Bernardo Procopio, che aveva impugnato la precedente sentenza contestando tanto l’elemento oggettivo quanto quello soggettivo del presunto reato di peculato.

Il caso ruotava intorno alla distinzione – tutt’altro che banale – fra il prelievo forzoso introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (la famosa quanto contestata tassa dei 500 milioni) e il PREU, l’imposta principale gravante sulle slot machine.

Nella decisione di primo grado, il Tribunale di Crotone aveva assolto il gestore dalla contestazione relativa al prelievo forzoso, ma lo aveva condannato a due anni e otto mesi di reclusione per il presunto mancato versamento di una quota di PREU maturata nella seconda metà di settembre 2018.

La difesa, tuttavia, ha ricostruito dettagliatamente il contesto contrattuale e operativo, evidenziando elementi cruciali:

  • la risoluzione del contratto tra concessionario e gestore era già stata comunicata ai Monopoli di Stato nel periodo in cui sarebbe maturato il PREU contestato;
  • la mancata corresponsione riguardava solo due periodi contabili successivi alla risoluzione, durante i quali il gestore non aveva più accesso alla piattaforma telematica del concessionario;
  • per anni, secondo le stesse testimonianze acquisite, il gestore aveva sempre versato correttamente il PREU senza alcun episodio di inadempienza;
  • la concessionaria non aveva mai inviato una formale diffida o messa in mora relativa al supposto mancato versamento del PREU, facendo emergere un quadro di estrema incertezza normativa e operativa.

Nel ricorso, l’avvocato Procopio ha sostenuto che non fosse configurabile alcun reato di peculato per due fattori chiave:

  1. assenza dell’elemento oggettivo, poiché – a contratto già risolto – il gestore non rivestiva più la qualifica di incaricato di pubblico servizio;
  2. assenza del dolo, alla luce dell’equivocità delle norme sul PREU e del contrasto giurisprudenziale preesistente, che avrebbe reso l’errore interpretativo non solo possibile ma addirittura probabile.

Un passaggio decisivo dell’atto d’appello ha richiamato anche il dibattito giurisprudenziale risolto solo nel 2020 dalle Sezioni Unite della Cassazione, sottolineando come all’epoca dei fatti non vi fosse ancora chiarezza sulla natura del PREU (tributo o denaro pubblico immediatamente esigibile).

Per la Corte d’Appello “Il fatto non costituisce reato”

La Corte d’Appello di Catanzaro ha accolto in pieno le argomentazioni difensive, riformando la condanna di primo grado e pronunciando l’assoluzione “perché il fatto non costituisce reato”.

Una decisione che, oltre a chiudere una vicenda giudiziaria complessa, potrebbe rappresentare un precedente significativo per l’intero comparto degli apparecchi da intrattenimento, spesso alle prese con interpretazioni normative non sempre lineari.

PressGiochi

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