Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio torna a pronunciarsi sulla cosiddetta “Tassa dei 500 milioni”, uno dei capitoli più complessi e discussi della regolazione del settore degli apparecchi da
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio torna a pronunciarsi sulla cosiddetta “Tassa dei 500 milioni”, uno dei capitoli più complessi e discussi della regolazione del settore degli apparecchi da intrattenimento. Con una sentenza che chiude un contenzioso avviato ormai oltre dieci anni fa, i giudici amministrativi hanno respinto nel merito il ricorso contro il decreto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che aveva dato attuazione al contributo straordinario previsto dalla legge di stabilità 2015, chiarendo al tempo stesso che le controversie economiche interne alla filiera non rientrano nella giurisdizione amministrativa.
La vicenda nasce dalla misura introdotta con la legge n. 190 del 2014, con cui il legislatore impose ai concessionari della rete degli apparecchi da gioco il versamento complessivo di 500 milioni di euro annui, da ripartire in proporzione al numero di apparecchi riferibili a ciascun operatore. L’intervento era finalizzato al concorso del comparto agli obiettivi di finanza pubblica e si inseriva in una fase di revisione più ampia del sistema degli aggi e dei compensi lungo la filiera del gioco lecito. L’anno successivo, la legge n. 208 del 2015 trasformò però il prelievo in una misura una tantum limitata al solo 2015, stabilendo inoltre che l’onere dovesse distribuirsi tra tutti i soggetti della filiera in modo proporzionale ai compensi contrattualmente percepiti.
L’operatore ricorrente, attivo nella gestione di apparecchi AWP, aveva contestato sia il decreto direttoriale dell’Agenzia che aveva ripartito il contributo tra i concessionari, sia le richieste economiche ricevute a valle di tale ripartizione, sostenendo che il criterio fondato sul numero di apparecchi fosse irragionevole perché non distingueva tra diverse tipologie di macchine con redditività molto differenti. Nel ricorso venivano inoltre sollevati dubbi di legittimità costituzionale, con riferimento ai principi di capacità contributiva, uguaglianza, tutela della proprietà e libertà di iniziativa economica.
Il Tar ha innanzitutto chiarito che la parte della controversia relativa agli addebiti economici tra concessionari e gestori attiene a rapporti di natura privatistica e deve quindi essere eventualmente esaminata dal giudice ordinario. Sotto questo profilo, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Diverso l’esito sull’impugnazione del decreto dell’Agenzia. Secondo il tribunale, l’amministrazione si è limitata ad applicare fedelmente la legge, che imponeva di distribuire il contributo esclusivamente in base al numero degli apparecchi senza consentire differenziazioni tra AWP e VLT. Anche i criteri di riparto interno alla filiera, osservano i giudici, erano stabiliti direttamente dal legislatore, soprattutto dopo l’intervento interpretativo del 2015 che ha ancorato la distribuzione dell’onere ai compensi contrattuali dell’anno di riferimento.
Le questioni di costituzionalità sono state ritenute manifestamente infondate. La sentenza richiama l’ampia discrezionalità riconosciuta al legislatore in materia tributaria e sottolinea che il contributo aveva natura straordinaria e indiretta, collegata alla potenziale capacità reddituale degli apparecchi immessi nel circuito legale del gioco. Non è stata ravvisata alcuna compressione sostanzialmente espropriativa del diritto di proprietà né una limitazione concreta e dimostrata della libertà d’impresa, anche alla luce del fatto che la misura ha inciso solo sull’anno 2015 ed è stata successivamente modulata in funzione dei rapporti economici interni alla filiera.
La decisione arriva al termine di un percorso giudiziario lungo e articolato, segnato da sospensioni, pronunce parallele del Consiglio di Stato e interventi della Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell’Unione europea, tutti orientati a riconoscere la compatibilità della misura con il quadro costituzionale ed europeo. Con questa sentenza, il Tar Lazio aggiunge dunque un ulteriore tassello alla stabilizzazione giurisprudenziale della “Tassa dei 500 milioni”, confermando la tenuta dell’impianto normativo che ha regolato il contributo straordinario imposto al settore degli apparecchi da gioco nel 2015.
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