13 Luglio 2025 - 03:06

Tassa dei 500 milioni. Cosa accadrà dopo la sentenza del Consiglio di Stato

Dopo le sentenze del Consiglio di Stato dello scorso 18 aprile, l’unico modo per esimersi dall’obbligo di pagamento del prelievo forzoso è che il giudice civile disponga una consulenza tecnica

05 Maggio 2025

Dopo le sentenze del Consiglio di Stato dello scorso 18 aprile, l’unico modo per esimersi dall’obbligo di pagamento del prelievo forzoso è che il giudice civile disponga una consulenza tecnica d’ufficio che accerti come il prelievo imposto abbia inciso in modo significativo in termini percentuali sia sul fatturato complessivo sia sugli utili nell’anno 2014 del gestore.

A scriverlo è l’avvocato Massimiliano Ariano che da anni segue la vicenda che ha coinvolto dal 2015 ad oggi l’intera filiera degli apparecchi da intrattenimento.

In data 18 aprile 2025 sono state pubblicate le tanto attese sentenze del Consiglio di Stato che ha ritenuto legittima la riduzione imposta ex lege dei compensi di concessionari e di tutti gli operatori della filiera del gioco lecito mediante apparecchi eroganti vincite in denaro (AWP e VLT) per un ammontare complessivo pari a 500M€.

Il Consiglio di Stato salva il prelievo forzoso grazie a quanto accertato tramite le consulenze tecniche d’ufficio disposte in ognuno dei giudizi in corso, avendo rilevato la RIDOTTA INCIDENZA di detta misura economica sugli utili di ciascun concessionario.

Partendo dal predetto dato economico il Consiglio di Stato esclude che vi possa essere stata una violazione della LIBERTÀ DI STABILIMENTO (art 49 del T.F.U.E.) e del principio della PROPORZIONALITÀ, a fronte di una misura, come quella di specie, che, a causa della sua scarsa incisività sui redditi dei concessionari, non ha potuto rendere meno attraente il settore delle macchine da gioco privilegiando in tale modo il gioco on line né tanto meno limitato o ostacolato una gestione redditizia degli apparecchi da gioco e neppure determinato uno svuotamento della libertà d’impresa visto l’accertata permanenza in capo ai concessionari di un rilevante margine reddituale; così come non può ritenersi violata la regola del legittimo affidamento a fronte di un sopravvenuto obbligo di pagamento che alla luce della riforma recata dalla Legge di bilancio per l’anno 2016, consente al concessionario di conservare una sfera di residua attività operativa.

Dopo la pronuncia del Consiglio di Stato, occorre ora domandarsi quali scelte potrà compiere il Giudice civile, nelle cause avviate dai Concessionari per il recupero della quota parte di taglio compensi presuntivamente di competenza del Gestore.

Al netto delle particolari e specifiche questioni connotati il singolo caso di specie, tutti i giudizi civili trattano gli stessi temi su cui si è già pronunciato il Consiglio di Stato nella sentenza in esame ossia:

  1. l’eccepita incompatibilità della L.d.S 2025 con l’art 49 del T.F.U.E (libertà di stabilimento) e con il principio del legittimo affidamento e
  2. la rilevata irragionevolezza di ancorare il criterio di calcolo del prelievo forzoso al numero di apparecchi e non alla effettiva redditività.

Non tutte le questioni come innanzi elencate potranno essere risolte dal Giudice civile attingendo dal corredo motivazionale della sentenza del C.d.S. Ad esempio non si può certo ritenere rilevante nei giudizi civili in corso il dato emerso dalle consulenze tecniche disposte dal Giudice amministrativo con le quali è stata accertata la bassa incidenza del prelievo forzoso sugli utili del concessionario.

A questo punto la domanda da porsi è se Giudice civile è nelle condizioni di verificare in termini concreti l’effettiva incidenza sulla redditività degli investimenti del Gestore, dato economico che se dovesse risultare rilevante e significativo, darebbe la stura alla conseguente disapplicazione dell’atto normativo presupposto e al rigetto dell’intimazione di pagamento della quota di competenza del gestore, per incompatibilità della misura de qua con l’art 49 del T.F.U.E. (libertà di stabilimento) o per la violazione degli artt. 3 e 41 della Cost. (libertà d’impresa) e del legittimo affidamento.  A tale riguardo la verifica dell’incidenza economica del prelievo forzoso non potrà certamente riguardare il singolo rapporto tra uno specifico concessionario e uno specifico gestore – incidenza in tal caso che ben potrebbe dipendere dalle contingenti situazioni economiche degli stessi. Finalità della consulenza dovrà essere quella di ottenere un quadro complessivo dell’influenza del prelievo in questione sul settore da esso inciso, rappresentato dal complesso delle società noleggiatrici degli apparecchi da gioco appartenenti alla filiera del concessionario parte in causa, analizzate una per una, per potere accertare, così come richiesto dalla Corte di giustizia, l’effettiva incidenza sistemica, al netto degli effetti eventualmente dipendenti dalla situazione economica contingente del singolo operatore.

Come per il Consiglio di Stato, anche per il Giudice civile l’accertamento tecnico, così come descritto, rappresenta l’unico elemento, per altro di natura economica, da cui desumere che l’entità del prelievo abbia in concreto ostacolato la gestione redditizia degli apparecchi da gioco rispetto ad altri settori come quello online.

Ne consegue che ove il Giudice civile non dovesse consentire tale tipo di accertamento tecnico, la partita dovrà ritenersi chiusa, a seguito di quanto accertato dal Consiglio di Stato nella sentenza in esame che non lascia dubbi sulla totale conformità e compatibilità della LEGGE DI STABILITA’ 2015 al dettato costituzionale (artt 3 e 41 COST) e a quello unionale (art. 49 del T.F.U.E).

 

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