21 Maggio 2025 - 13:27

Tassa 500 milioni su slot: il CdS ne ribadisce la legittimità

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello presentato dai concessionari per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 11542/2019. La citata sentenza del

22 Aprile 2025

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello presentato dai concessionari per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 11542/2019.

La citata sentenza del TAR Lazio ha ritenuto legittima la nota del 15 gennaio 2015 dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) che applicava il Decreto Stabilità e con la quale è stato chiesto ai concessionari e agli altri operatori della filiera degli apparecchi di versare la somma di 500 milioni di euro.

In primo luogo, il Consiglio di Stato ha valutato la libertà di stabilimento regolata dal Tfue. Nel testo della sentenza si legge: “Il Collegio ritiene che, dall’esame degli atti di causa e dalle stesse argomentazioni contenute nell’atto di appello, non emerge che il prelievo del 2015 abbia determinato una discriminazione tra i concessionari del settore dei giochi, riservando un trattamento meno favorevole alle situazioni transfrontaliere rispetto a quelle interne, né emerge, del resto, che il suddetto prelievo abbia causato una discriminazione alla rovescia, riservando un trattamento meno favorevole alle situazioni interne rispetto alle situazioni transfrontaliere. La misura di prelievo tributario in esame ha riguardato, infatti, tutti i concessionari operanti in Italia, tra cui, come detto, figurano società italiane controllate da società stabilite in altri Stati membri. Essa, pertanto, non ha previsto alcuna discriminazione nei confronti dei concessionari stranieri (rectius delle società italiane controllate da società stabilite in altri Stati membri)”.

In merito, invece, al principio di proporzionalità, il Collegio spiega che: “Anticipando le conclusioni all’analisi, ritiene il Collegio che dagli esiti della consulenza disposta emerge che il prelievo imposto non appare in contrasto con il suesposto principio di proporzionalità, risultando idoneo a garantire la realizzazione degli obiettivi perseguiti senza eccedere quanto è necessario per raggiungerli. Al fine di argomentare tale conclusione occorre, in via preliminare, rilevare che la consulenza è stata eseguita nel rispetto delle regole del contraddittorio, offrendo una rappresentazione completa del fenomeno aziendale dei concessionari, idonea a dare conto degli aggregati di bilancio in modo aderente al loro significato economico sostanziale, con particolare riferimento alle remunerazioni previste, in relazione alle concessione relativa ad apparecchi AWP e VLT (rappresentate nei conti economici dei concessionari come ricavi).

I Consulenti tecnici, al fine di rispondere ai quesiti loro posti, hanno esaminato, in particolare, i bilanci relativi alle annualità 2014 e 2015. Qualora il concessionario non svolgesse per gli anni 2014 e 2015 soltanto l’attività del gioco con apparecchi AWP e VLT, hanno, in maniera condivisibile, ritenuto di isolare i dati con riferimento a queste ultime attività”.

Concludendo si sottolinea che: “il Collegio ribadisce che il prelievo in esame consiste in a una sorta di sovracanone dell’onere concessorio, da ritenere non incompatibile con i conti economici delle società concessionarie, i quali sono stati presi in considerazione e valutati con riferimento ai due anni precedenti a quello al quale si riferisce il prelievo forzoso.

Le valutazioni già svolte al par. 3 in ordine ai soggetti obbligati e ai criteri oggettivi di riparto alla base dell’obbligo di rinegoziazione comporta la non fondatezza della censura.

Da quanto osservato discende, pertanto, l’obbligo dei concessionari di versamento della riduzione del compenso annuo dovuto agli operatori del gioco lecito nei confronti dell’Erario, fermo restando la possibilità di potere agire in regresso, pro quota, nei confronti degli altri operatori della filiera”.

 

PressGiochi