25 Aprile 2024 - 04:06

Tar Sicilia: niente chiusura e distacco dal totalizzatore per un CTD emergente

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia ha accolto l’istanza cautelare interinale di una società di scommesse contro il diniego al rilascio della licenza di polizia posto dal Questore di Palermo.

27 Gennaio 2016

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Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia ha accolto l’istanza cautelare interinale di una società di scommesse contro il diniego al rilascio della licenza di polizia posto dal Questore di Palermo.

 

Come afferma il ricorrente, con il diniego dell’autorizzazione di P.S. ex art. 88 TULS è stata disposta anche, ai sensi dell’art. 1 comma 643 lett. h) L. n. 190/2014, l’immediata chiusura dell’esercizio di raccolta delle scommesse. “L’Agenzia interromperà il collegamento al totalizzatore nazionale, con conseguente, immediata, interruzione dell’attività del centro”, con pesanti ripercussioni sull’attività lavorativa del ricorrente, nonché dei soci e del personale dipendente; e quindi sulle rispettive condizioni di sostentamento personali e familiari, determinando altresì effetti commercialmente rilevanti sulla perdita della clientela, sulla concorrenza e sull’ avviamento”.

 

Per il Collegio che è stato chiamato ad esprimersi sulla materia, “pur dovendosi dare atto dell’ampiezza e concretezza delle motivazioni addotte dalla Questura di Palermo nel provvedimento impugnato, sussiste una situazione di “estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione” dell’stanza cautelare fino alla predetta Camera di consiglio (ciò che, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm., costituisce il necessario presupposto per l’adozione di misure cautelari interinali mediante decreto presidenziale anche in assenza di contraddittorio).

 

Pertanto – conclude il giudice – l’istanza può essere accolta ai fini della sospensione del predetto provvedimento di chiusura dell’esercizio e di automatica interruzione del “collegamento al totalizzatore nazionale”. Il differimento degli effetti del provvedimento di chiusura fino al 26.02.2016 non sembra – conclude – possa, di per sé, implicare alcun significativo inconveniente per l’Amministrazione intimata e per gli interessi pubblicistici dalla stessa perseguiti”.

Il giudice si esprimerà nel merito il prossimo 26 febbraio.

 

PressGiochi