15 Aprile 2026 - 15:16

TAR Sardegna: confermata chiusura di una sala giochi per mancato rispetto del distanziometro dai luoghi sensibili

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna ha respinto l’istanza cautelare presentata da una sala giochi che aveva impugnato il provvedimento con cui il Comune di Villamar aveva disposto la

05 Marzo 2026

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna ha respinto l’istanza cautelare presentata da una sala giochi che aveva impugnato il provvedimento con cui il Comune di Villamar aveva disposto la cessazione immediata dell’attività.

L’ordinanza comunale, notificata il 2 dicembre 2025, era stata adottata sulla base della Legge regionale Sardegna n. 2 del 2019, che prevede una distanza minima di 500 metri dai cosiddetti “luoghi sensibili”. Nel caso specifico, l’attività risultava situata a una distanza inferiore rispetto all’Istituto Comprensivo Statale di Villamar e al Centro di aggregazione sociale presenti nel territorio comunale.

La società titolare dell’esercizio aveva presentato ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza e, in via cautelare, la sospensione dei suoi effetti.

Il collegio della Sezione Prima ha tuttavia respinto la richiesta di sospensione.

Secondo i giudici amministrativi, non sussistono i presupposti cautelari, in particolare per l’assenza del cosiddetto fumus boni iuris, cioè di elementi che facciano ritenere fondato il ricorso nel merito.

Il TAR ha ricordato che l’articolo 12 della legge regionale n. 2 del 2019 non ha natura meramente programmatica, ma è immediatamente applicabile, come già affermato dalla stessa Sezione in una precedente sentenza del giugno 2024, che aveva anche escluso profili di illegittimità costituzionale della norma.

Inoltre, i giudici hanno evidenziato che non è stato contestato il dato della distanza inferiore ai 500 metri tra l’attività e i luoghi sensibili, né emerge un difetto di istruttoria o di proporzionalità da parte dell’amministrazione, trattandosi di un provvedimento vincolato previsto dalla legge regionale.

Alla luce di queste considerazioni, il TAR ha respinto l’istanza cautelare, lasciando quindi efficace l’ordinanza comunale che impone la cessazione dell’attività.

PressGiochi

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