Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha accolto l’istanza cautelare presentata da un esercente che si era visto negare dal Comune di Torino il subingresso per l’installazione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha accolto l’istanza cautelare presentata da un esercente che si era visto negare dal Comune di Torino il subingresso per l’installazione di apparecchi da intrattenimento nell’ambito di un’attività commerciale acquisita da un precedente titolare.
Il ricorso, patrocinato dallo Studio legale Giacobbe, ha contestato il provvedimento dell’Ufficio SUAP del Comune di Torino, con cui era stata respinta la pratica di subingresso. Il diniego si fondava sulla Determinazione Dirigenziale n. 8903 del 24 dicembre 2024, che esclude il subingresso in presenza di un “dante causa non autorizzato”.
Il TAR Piemonte, ha preso atto che gli apparecchi da intrattenimento risultano presenti nei locali sin dal 2009 e che il precedente titolare aveva fatto legittimo uso della possibilità di reinstallazione almeno dal 2016, senza contestazioni da parte dell’amministrazione comunale.
Il Tribunale ha inoltre rilevato che la questione sollevata dal Comune circa il numero di apparecchi non trova riscontro negli atti e, considerata la complessità della vicenda, ha ritenuto opportuno mantenere invariata la situazione di fatto fino alla decisione di merito, fissata per il 18 marzo 2026.
Sospeso dunque il provvedimento comunale impugnato, così come restano sospese – per ora – le conseguenze del verbale di accertamento emesso dalla Polizia Municipale il 18 febbraio 2025, che aveva irrogato all’esercente una sanzione di 8.000 euro per presunte violazioni della Legge Regionale n. 19/2021.
La vicenda si inserisce appunto nel quadro della disciplina regionale piemontese in materia di contrasto alla ludopatia. La L.R. n. 9/2016 – richiamata dalla Polizia Municipale – aveva introdotto vincoli stringenti per l’installazione di slot machine, imponendo distanze minime da luoghi sensibili (scuole, ospedali, chiese, sportelli bancari ecc.) e vietando proroghe e subentri in caso di cessazione dell’attività. Tuttavia, tale legge aveva suscitato numerose contestazioni per l’impatto economico e giuridico sulle attività già esistenti tanto che nel 2021 è stata approvata la L.R. n. 19/2021, che ha parzialmente allentato le restrizioni, consentendo la reinstallazione degli apparecchi per gli esercizi attivi prima del 2016.
PressGiochi
Fonte immagine: https://it.depositphotos.com