19 Aprile 2024 - 01:41

Tar Lombardia: “Su limiti orari al gioco, le disposizioni dell’intesa Stato-Regioni irrilevanti”

L’Intesa Stato – Regioni – Enti Locali, raggiunta nella Conferenza Unificata n. 103/U del 07 Settembre 2017, in materia di raccolta del gioco pubblico, è irrilevante ai fini della decisione

05 Marzo 2020

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L’Intesa Stato – Regioni – Enti Locali, raggiunta nella Conferenza Unificata n. 103/U del 07 Settembre 2017, in materia di raccolta del gioco pubblico, è irrilevante ai fini della decisione poiché detto atto è in realtà successivo all’emanazione delle ordinanze poste a fondamento dei provvedimenti impugnati, che non potrebbero pertanto essere annullati.

Con queste parole il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha respinto il ricorso e l’istanza cautelare di una sala giochi che chiedeva di annullare l’Ordinanze Pisapia aventi per oggetto la “…disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell’art. 86 TULPS e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all’art. 110, 6° comma, installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS, R.D. 773/1931 …” e “… la modifica ed integrazione dell’ordinanza n. 63/2014 del 15/10/2014 concernente la disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell’art. 86 TULPS e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all’art. 110, 6° comma, installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS …”).

La sala chiedeva all’amministrazione di Milano di applicare in materia di orari degli esercizi di gioco quanto stabilito dalla conferenza unificata che prevede un limite di non oltre le 6 ore giornaliere, degli apparecchi con vincita in denaro.

 

Il Tar ha inoltre precisato che la Circolare del Ministero dell’Interno del 06 Novembre 2019 fa riferimento ad una pronuncia del TAR del Lazio relativa ad un’ordinanza comunale emanata dopo le suddetta Intesa.

PressGiochi