28 Marzo 2024 - 11:36

TAR Lombardia: distanziometro non vale anche per le sale scommesse

L’obbligo di rispettare la distanza minima dai luoghi sensibili vale solo per gli apparecchi AWP e VLT espressamente menzionati dall’art. 5 comma 1 della LR 8/2013. L’attività di raccolta delle

26 Luglio 2021

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L’obbligo di rispettare la distanza minima dai luoghi sensibili vale solo per gli apparecchi AWP e VLT espressamente menzionati dall’art. 5 comma 1 della LR 8/2013. L’attività di raccolta delle scommesse non ricade pertanto nella disciplina sulle distanze minime dai luoghi sensibili.

Lo conferma una sentenza emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia – sezione Brescia, intervenendo sul ricorso di una sala scommesse diel Comune di Volta Mantovana cui la Questura aveva negato la licenza per la vicinanza a dei luoghi sensibili.

“In sede di rilascio della licenza ex art. 88 del Tulps – ha spiegato il Collegio – non possono essere opposti dinieghi sotto questo profilo, quando sia chiaro che l’autorizzazione oggetto della richiesta è riferita esclusivamente all’attività di raccolta delle scommesse.

Nell’esercizio del ricorrente erano tuttavia installati anche apparecchi rientranti nella categoria di cui all’art. 110 comma 6-a del Tulps, come tali sottoposti all’obbligo della distanza minima.

“In proposito, si devono introdurre delle distinzioni. Gli apparecchi installati prima del 28 gennaio 2014, sono esonerati per espressa previsione di legge; resta il problema degli apparecchi descritti nel secondo contratto, che si collocano a valle del suddetto spartiacque temporale. Per questi è necessario un approfondimento in sede amministrativa, allo scopo di stabilire se vi sia continuità con il contratto relativo agli apparecchi installati in precedenza (nel ricorso si sottolinea che il secondo concessionario è subentrato al primo per incorporazione)”.

Il Tar ha quindi accolto la domanda cautelare e fissato la trattazione del merito all’udienza pubblica del 2 febbraio 2022 per approfondire il punto relativo agli apparecchi ex art. 110 comma 6-a del Tulps installati dopo il gennaio 2014,

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