28 Marzo 2024 - 13:14

Tar Lecce: “Distanziometri validi sui centri scommesse come sulle sale giochi”

“Deve ritenersi del tutto conforme al principio di ragionevolezza la previsione di limiti distanziometrici anche per le scommesse ippiche e sportive”. Lo conferma il Tribunale amministrativo di Lecce rigettando il

25 Maggio 2018

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“Deve ritenersi del tutto conforme al principio di ragionevolezza la previsione di limiti distanziometrici anche per le scommesse ippiche e sportive”.

Lo conferma il Tribunale amministrativo di Lecce rigettando il ricorso di un centro scommesse situato entro i 500 metri da un oratorio, due centri sportivi e una scuola nel comune di Aradeo.

“Scopo della norma – spiega il giudice – è chiaramente quello di tutela di soggetti deboli (in primis i giovani), che trovandosi a frequentare luoghi di ordinaria aggregazione sociale (scuole, oratori, impianti sportivi, ecc.), potrebbero essere indotti dalla vicinanza dei luoghi di gioco, a facili e illusorie tentazioni di guadagno, divenendo in tal modo vittime del gioco…

La salute di fasce deboli della popolazione è suscettibile di essere minata sia dall’utilizzo di apparecchi da gioco, sia da scommesse ippiche e sportive. In entrambi i casi è infatti ravvisabile la tentazione ad un guadagno facile e illusorio, a nulla rilevando la fonte (apparecchi da gioco, da un lato; scommesse ippiche e/o sportive, dall’altro) di tale sperato guadagno.

Alla stessa stregua, l’intermediazione del personale addetto ai centri sportivi è un elemento che non va esaltato, essendo sin troppo evidente che, in fasce deboli della popolazione, l’illusione di un guadagno facile è potenzialmente tale da travolgere ogni profilo di deterrenza”.

“Il legislatore – conclude  intervenendo sul principio di libertà d’impresa – non ha previsto un divieto, ma semplicemente un’inibizione all’esercizio di determinate attività a ridosso di centri di aggregazione giovanile (scuole, oratori, centri sportivi, ecc.). E l’eventuale limite sussistente nei comuni di piccoli dimensioni (che potrebbero non garantire il rispetto del limite di 500 metri) da un lato è un elemento di mero fatto, come tale irrilevante, e in secondo luogo, è comunque generico e indimostrato, ben potendo in astratto tali esercizi essere ubicati in periferia, e pertanto a debita distanza dai suddetti centri di aggregazione”.

 

PressGiochi

 

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