19 Aprile 2024 - 23:10

Tar Lazio: spetta al GO giudicare le penali applicate per il tardivo pagamento della raccolta dei giochi

Sarà il giudice ordinario e non quello amministrativo a doversi esprimere in merito al ricorso intentato da Betpoint, titolare della concessione per la raccolta a distanza di giochi pubblici, contro

27 Gennaio 2022

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Sarà il giudice ordinario e non quello amministrativo a doversi esprimere in merito al ricorso intentato da Betpoint, titolare della concessione per la raccolta a distanza di giochi pubblici, contro le penali comminate da ADM per il tardivo versamento dei saldi periodici della raccolta dei concorsi pronostici e di altri prodotti di gioco al totalizzatore (BIG e Ippica Nazionale).

Per il Lazio, in questo esplicito caso, ad occuparsi della questione spetta al giudice ordinario. Richiamando la sentenza del Consiglio di Stato del 2015 ha affermato: “l’amministrazione pubblica non ha esercitato alcun potere di commisurazione della penale al caso concreto adeguandola alla gravità della violazione o alle condizioni soggettive dell’ autore e perciò non ha espresso alcun giudizio sugli interessi pubblici e patrimoniali tutelati dalla clausola che sia suscettivo di censura per vizio di legittimità, ma, verificatosi l’inadempimento o l’inesatto adempimento del pagamento delle somme dovute dal concessionario, si è limitata ad applicare quanto convenzionalmente stabilito per rendere eseguibile l’obbligazione dovuta a titolo di penale. Né può influire sulla giurisdizione la natura dell’interesse sotteso alla predisposizione della clausola contestata, e cioè la regolarità dei flussi finanziari pubblici, essendo convenzionalmente escluso il potere dell’amministrazione di scegliere la misura in cui ripristinare l’alterazione economica determinata dall’inadempimento, già convenzionalmente predeterminata in funzione sia ripristinatoria, sia preventivo – rafforzativa della tutela ed essendo inapplicabile la legge del 2010 n. 220 in quanto l’ inadempimento è avvenuto prima della sua emanazione. Pertanto, essendo il provvedimento impugnato vincolato all’esistenza dei presupposti convenzionalmente disciplinati per la sua emanazione – sì che il connotato autoritativo è soltanto la formazione di un titolo esecutivo – ed il contenuto patrimoniale predeterminato, non è configurabile nessun sindacato giurisdizionale amministrativo sull’ esercizio della funzione pubblica nel corso dell’esecuzione del rapporto concessorio (art. 134, comma 1, lett. c) c.p.a.).”.

PressGiochi