Il TAR del Lazio, nella camera di consiglio tenuta in remoto il 2 dicembre, ha respinto il ricorso dei due operatori del betting verso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Il TAR del Lazio, nella camera di consiglio tenuta in remoto il 2 dicembre, ha respinto il ricorso dei due operatori del betting verso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativamente al pagamento della quota del 0,5% del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali. Il TAR ha ritenuto che il regime impositivo contestato non reca danni di natura economica irreparabili ai ricorrenti e che quest’ultimo tutela chi opera nelle realtà sportive, protagonisti e organizzatori degli eventi sportivi oggetto delle scommesse e di conseguenza tutela anche l’interesse dei concessionari di scommesse sportive, in quanto il fallimento delle realtà sportive operanti sul mercato andrebbe a ripercuotersi negativamente sulla filiera dei concessionari che vedrebbero impoverirsi l’offerta degli eventuali sui quali appunto è possibile effettuare le scommesse.
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