“Non sussiste alcun nesso di causalità tra la mancata indizione delle procedure competitive per l’assegnazione delle nuove concessioni, le conseguenti proroghe delle concessioni in essere e i danni che la
“Non sussiste alcun nesso di causalità tra la mancata indizione delle procedure competitive per l’assegnazione delle nuove concessioni, le conseguenti proroghe delle concessioni in essere e i danni che la ricorrente avrebbe subito”. Il Tar Lazio respinge seccamente la richiesta di risarcimento del danno avanzata da un operatore delle scommesse. La compagnia in questione sostanzialmente chiedeva a Adm un risarcimento a causa dei continui slittamenti della gara per assegnare le nuove concessioni: il bando doveva essere indetto nel 2016, ma a oggi ancora non ha visto la luce. Gli operatori sprovvisti di concessione pertanto non hanno modo di accedere al mercato italiano, la ricorrente oltretutto nel ricorso lamentava di aver effettuato pesanti investimenti puntando a aggiudicarsi almeno 500 concessioni.
Il Tar – tra i vari motivi – spiega anche che nel caso dei giochi e delle scommesse la pubblica amministrazione ha un ruolo di “concedente”: seleziona gli operatori e assegna loro delle concessioni. Di conseguenza, per gli operatori economici vi è “un rischio normativo tipico di settori di mercato intensamente regolati”. E – come ha spiegato la Corte Costituzionale con la sentenza 49 del 2021 – “la pervasiva componente pubblicistica che caratterizza il settore dei giochi pubblici può giustificare l’imposizione di sacrifici o limitazioni, in funzione del perseguimento degli interessi pubblici sottesi alla regolazione di queste attività imprenditoriali”.
Il giudice amministrativo inoltre non manca di sottolineare che la situazione in cui versa l’operatore dipende anche da “scelte aziendali e commerciali che non possono in alcun modo essere imputate alle Amministrazioni resistenti”. La compagnia deteneva infatti una partecipazione in un altro operatore del settore che poi ha però ceduto. Una volta decorso il termine previsto dalla clausola di non concorrenza, ha iniziato a effettuare investimenti con l’obiettivo di partecipare alla gara del 2016. Ma, “la mancata presenza della ricorrente sul mercato è stata inizialmente determinata dalla sua libera scelta di cedere la partecipazione che aveva” nell’altro operatore. E ancora “non è affatto dimostrato che la società ricorrente avrebbe potuto utilmente partecipare alla procedura di gara in argomento e, in ogni caso, non è ragionevolmente prevedibile che la stessa sarebbe risultata aggiudicataria”.
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