28 Marzo 2024 - 08:58

Distanziometro. Il Tar Emilia Romagna interviene su applicazione della legge alle nuove installazioni di slot machine; Astro: “Fondamentale l’interlocuzione con la Regione”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha rigettato l’istanza cautelare di due ricorsi, uno contro il Comune di Anzola dell’Emilia per l’annullamento della deliberazione del Consiglio

31 Maggio 2018

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha rigettato l’istanza cautelare di due ricorsi, uno contro il Comune di Anzola dell’Emilia per l’annullamento della deliberazione del Consiglio del Comune avente ad oggetto “Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d’azzardo lecito”, l’altro contro il comune di Imola e l’“Approvazione del regolamento comunale per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d’azzardo lecito” e Castelnovo Na’ Monti.

 

In particolare entrambi i ricorsi miravano all’annullamento della deliberazione n. 831 del 12 giugno 2017 della Giunta regionale dell’Emilia Romagna, intitolata “Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito”.

Il provvedimento comunale è stato emanato dall’Amministrazione Locale in seguito alla mappatura dei cd luoghi sensibili ed in conseguenza dell’ubicazione dell’esercizio ad una asserita distanza inferiore ai 500 dai “presunti” luoghi sensibili.

 

Per il Tar in entrambi i casi: “Rilevato che –ad avviso del Collegio- la società ricorrente enuncia genericamente –ma non comprova documentalmente – l’esistenza effettiva di un pregiudizio grave ed irreparabile in relazione alla propria complessiva condizione patrimoniale, reddituale ed imprenditoriale, mediante esibizione in giudizio di certificazione conforme in copia autenticata nelle forme di legge (ultima dichiarazione dei redditi ed ultimo bilancio di esercizio)” pertanto il tribunale ha rigettato la richiesta.

 

 

Ad intervenire sulla pronuncia anche l’associazione Astro, che ha seguito direttamente il caso, secondo la quale “Con una motivazione abbastanza singolare nel panorama giurisprudenziale, la seconda sezione del T.A.R. dell’Emilia Romagna ha rigettato le domande cautelari invocate da alcuni operatori economici, che avevano ricevuto l’ordine di chiusura dai Comuni (per via dell’asserita vicinanza dei rispettivi locali dedicati ai luoghi sensibili censiti dalla mappatura).

La singolarità attiene:
alla mancata pronuncia circa la fondatezza–infondatezza dei motivi di ricorso (il c.d. fumus boni iuris),
all’adozione, come unica ragione del rigetto, della mancata allegazione della “certificazione conforme in copia autenticata nelle forme di legge dell’ultima dichiarazione dei redditi e dell’ultimo bilancio di esercizio”.

Tradotto: i ricorrenti non avrebbero ritualmente provato, che la chiusura della sala cagionava un danno economico talmente irreparabile, da non poter essere successivamente risarcito dagli Enti Pubblici, fermo restando che potrebbero anche aver ragione nel merito e, quindi, aver diritto al risarcimento.
In parole povere, se un gestore di sala deve chiudere e cessare l’attività, ma è un ricco signore, allora può attendere il giudizio di merito e, se poi ha ragione, mandare sul lastrico il Comune con la richiesta risarcitoria (a spese della collettività).

 

La solidità della tutela giudiziaria di cui sino ad oggi hanno beneficiato gli Enti Territoriali (Comune e Regione), si rivela appesa a qualche formalismo documentale e, quindi, potenzialmente controproducente.
I giudizi di merito, infatti, restano intatti nei loro presupposti e la severità, con la quale in primo grado non si sono sospesi i pregiudizi economici dei ricorrenti, potrebbe presto generare un contenzioso da 8-9 miliardi di euro (il valore approssimativo dell’asset “sale da gioco” in Emilia Romagna).

 

Sulla base di questa ulteriore evidenza, l’interlocuzione politica con la Regione diventa centrale.

 

Non tanto e non solo per tutelare un pezzo di economia del territorio e del settore ma, anche per non far correre ai cittadini il rischio di dover pagare un prezzo troppo alto per la solidarietà giudiziaria accordata dal T.A.R. alla “causa” del contrasto alla ludopatia.

 

Attraverso il confronto e l’interlocuzione, pertanto, si sensibilizzeranno le Istituzioni Regionali affinché certe prospettive di conflittualità siano disinnescate, ad esclusivo beneficio della collettività, dell’economia del territorio e della prevenzione al G.A.P., sicuramente non agevolata dalla consegna del gioco pubblico agli asset dell’illegalità.

 

AS.TRO, attraverso gli avvocati Filippo Boccioletti e Michele Franzoso, unitamente al responsabile associativo per il territorio, Lorenzo Verona, inizierà – da venerdì a Ferrara – un ciclo di incontri con i Comuni dell’Emilia Romagna per illustrare loro:

la reale portata di una situazione che potrebbe presto degenerare in condizioni di gran lunga peggiori di quelle a cui si è arrivati in Piemonte (Regione in cui si assiste già a più di un ripensamento sulla validità della scelta abolizionistica adottata dalla normativa);
la possibilità di mettere a disposizione della collettività un congegno da gioco lecito evoluto, light e pensato per bar e tabacchi in grado di assicurare il tutoraggio sanitario del giocatore (con limitazioni di spesa e tempo di gioco), videate di informazione e sensibilizzazione (come per i pacchetti di sigarette), impossibilità di uso per i minorenni e totale sicurezza di collegamento e controllo telematico (estendibile anche agli orari di utilizzo)”.

 

 

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