25 Aprile 2024 - 23:33

Tar Emilia Romagna. Non retroattiva la norma regionale anti-gap per i ctd aderenti a sanatoria scommesse

E’ evidente che la legge regionale del 2015 è stata approvata con l’intento di rendere più difficile l’apertura di attività legate alla raccolta delle scommesse o comunque di quelle attività

14 Giugno 2016

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E’ evidente che la legge regionale del 2015 è stata approvata con l’intento di rendere più difficile l’apertura di attività legate alla raccolta delle scommesse o comunque di quelle attività che hanno dato vita a quel fenomeno noto come ludopatia, ma non è ragionevole ritenere che anche chi svolgeva in passato quest’attività in modo illegittimo, con previsione di una sanatoria per le ragioni illustrate in precedenza, debba vedersi applicata una norma con una sorta di retroattività giustificata dai tempi tecnici per completare una regolarizzazione.

Con questa motivazione il Tar per l’Emilia Romagna ha accolto il ricorso presentato da un centro trasmissione dati legato a Goldbet al quale la questura aveva rigettato il rilascio della licenza ex. art. 88 motivando l’assenza presso il Comune di Bologna del Permesso di costruire per la messa in esercizio della sala, richiesto dall’art 6 L.R. Emilia Romagna n. 5/2013 come emendata dall’art. 4 della L.R. 2 del 30 aprile 2015.

Come spiegato dal giudice amministrativo, “la ricorrente esercitava già l’attività di centri di trasmissioni telematica delle scommesse alla società estera per cui lavora all’epoca dell’entrata in vigore della normativa modificativa dell’art 6 L.R. 5/2013.

La procedura di sanatoria di cui all’art. 1 co. 643 L. 190/ 2014 era stata autorizzata alla capogruppo GoldBet Sportwetten Gmbh. Infatti GoldBet ha sottoscritto in data 2 marzo 2015 lo Schema di Disciplinare predisposto da ADM, divenendo Titolare della raccolta di gioco pubblico ai sensi dell’art. 1 comma 643 lett. c) L. 190/2014.

L’agenzia poteva operare pur nelle more del rilascio della licenza di polizia ai sensi dell’art. 1 comma 643 lett. g) che aveva attribuito agli aderenti il diritto di svolgere l’attività di raccolta scommesse sin dalla presentazione della domanda”.

Il giudice ha chiarito che nella procedura di regolarizzazione attivata attraverso la stabilità del 2015 l’esercente consegue il diritto a svolgere l’attività di raccolta sin dal momento dell’adesione alla sanatoria.

“La Questura giustamente rivendica la facoltà di non concedere l’autorizzazione quando vi siano cause ostative che attengono alla tutela di interessi diversi da quelli relativi alla sfera dell’ordine e della sicurezza pubblica, citando il precedente giurisprudenziale di questo TAR ( sentenza 1055/2014 ) .

Ma nel caso di specie non vi è bisogno di ricorrere a questo argomento perché, nel momento in cui doveva valutare la concedibilità dell’autorizzazione richiesta, la Questura non doveva tener conto della novella legislativa in tema di norme edilizie.

E’ evidente che la norma del 2015 è stata approvata con l’intento di rendere più difficile l’apertura di attività legate alla raccolta delle scommesse o comunque di quelle attività che hanno dato vita a quel fenomeno noto come ludopatia, ma non è ragionevole ritenere che anche chi svolgeva in passato quest’attività in modo illegittimo, con previsione di una sanatoria per le ragioni illustrate in precedenza, debba vedersi applicata una norma con una sorta di retroattività giustificata dai tempi tecnici per completare una regolarizzazione”.

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