23 Aprile 2024 - 10:09

STS: le linee guida sul divieto di pubblicità dei giochi per le tabaccherie

A seguito della pubblicazione da parte dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delle linee guida inerenti le norme sul divieto di pubblicità nel settore del gioco legale contenute nel Decreto

02 Maggio 2019

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A seguito della pubblicazione da parte dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delle linee guida inerenti le norme sul divieto di pubblicità nel settore del gioco legale contenute nel Decreto Dignità, il Sindacato dei Totoricevitori Sportivi ha pubblicato un’utile sintesi a uso delle tabaccherie-ricevitorie.

Le linee guida dell’AGCOM sottolineano che non rientrano nell’ambito di applicazione della norma le comunicazioni di carattere informativo fornite dagli operatori di gioco legale e tutte quelle forme di comunicazione che consentono al giocatore di capire quali sono i contesti in cui si svolge il gioco legale (insegne di esercizio o i domini dei siti). Sono consentite inoltre le informazioni sulle caratteristiche del prodotto e del servizio di gioco offerto, anche al fine di consentire al consumatore di orientarsi tra i diversi prodotti di gioco a pagamento.

COSA È CONSENTITO ALL’ESTERNO DELLA TABACCHERIA

– Insegne dei giochi pubblici – Cartelli direzionali stradali verso i relativi punti vendita, ma solo se effettuati con modalità grafiche e dimensionali tali da non configurare una forma di induzione al gioco.

COSA È CONSENTITO ALL’INTERNO DELLA TABACCHERIA

– Loghi e vetrofanie riferite ai giochi legali presenti negli esercizi autorizzati. – Informazioni su jackpot, probabilità di vincita, quote, puntate minime, eventuali bonus offerti, purché effettuate nel rispetto dei principi di non ingannevolezza e trasparenza e prive di enfasi promozionale.

– Tutte le informazioni rilasciate su richiesta del cliente in ordine al funzionamento e alle caratteristiche del servizio di gioco, che risultano funzionali a consentire scelte di gioco consapevoli.

– Esposizione delle vincite realizzate presso un punto vendita che offre servizi di gioco.

– Pubblicità progresso, comunicazioni di responsabilità sociale e ogni forma di comunicazione volta a sensibilizzare il pubblico sugli effetti del gioco a pagamento.

– Tutto i materiali di pre-gioco (come le schedine) e gli altri strumenti di informazione (risultati, numeri in ritardo, riviste specializzate, ecc).

 

COSA È CONSENTITO IN GENERALE

– Comunicazioni commerciali business to business (cioè solo tra operatori, senza il coinvolgimento del consumatore), ivi incluse quelle diffuse su stampa specializzata.

– Fiere sul gioco a pagamento destinate ai soli operatori del settore.

– Servizi di comparazione quote e offerte commerciali di diversi competitors, purché effettuate nel rispetto dei principi di non ingannevolezza e trasparenza e prive di enfasi promozionale.

– “Spazi quote” in programmi televisivi o sul web, ovvero le rubriche ospitate dai programmi televisivi o web sportivi che indicano le quote offerte dai bookmaker.

– Servizi di indicizzazione sul web che consentono all’operatore di gioco di avere un posizionamento migliore nei risultati di ricerca dell’utente.

– Sponsorizzazione di campagne di gioco responsabile e comunicazioni di responsabilità sociale di impresa.

– Televendite purché finalizzate esclusivamente alla conclusione del contratto di gioco, cioè nella semplice esecuzione del gioco stesso e non contengano alcun riferimento, né abbiano natura promozionale. La valenza promozionale della televendita è comunque presunta qualora la stessa venga trasmessa all’interno di un palinsesto televisivo generalista o semi generalista.

 

COSA È VIETATO PER TUTTI

– Qualsiasi forma di pubblicità diretta o indiretta.

– Le sponsorizzazioni.

– La comunicazione con contenuto commerciale del gioco con vincita in denaro effettuata dagli influencer.

– La distribuzione di gadget brandizzati dei prodotti del gioco.

– L’organizzazione di eventi con premi costituiti da prodotti brandizzati

– La pubblicità indiretta che compare in spazi non prettamente pubblicitari, senza essere segnalata come tale.

– La pubblicità occulta.

– Comunicazioni commerciali, anche se il giocatore ha dato consenso preventivo all’invio di comunicazioni commerciali riguardanti il gioco a pagamento

 

SANZIONI

L’inosservanza delle disposizioni contenute nel Decreto dignità in tema di pubblicità di giochi e scommesse comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000.

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