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Stabilità. Il trattamento contabile delle new slot

“L’approssimarsi della scadenza relativa alla chiusura dei conti dell’esercizio 2015- con la conseguente formazione del bilancio di chiusura dell’esercizio appena trascorso- scrive il commercialista  Antonio Ruggeri su Automat.it-  pone un

31 Marzo 2016

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“L’approssimarsi della scadenza relativa alla chiusura dei conti dell’esercizio 2015- con la conseguente formazione del bilancio di chiusura dell’esercizio appena trascorso- scrive il commercialista  Antonio Ruggeri su Automat.it-  pone un problema di natura contabile che ha creato non pochi casi di comportamenti diseguali tra le aziende operanti nel settore, a seconda dell’interpretazione che ognuno ha dato alla fattispecie tributaria creatasi a seguito dell’entrata in vigore della Legge di Stabilità per l’anno 2015.

 

In particolare, gli operatori di settore più interessati dalla novella norma, che ha già trovato applicazione nel corso dell’esercizio 2015, sono tutti i soggetti che, nell’ambito delle reti di raccolta, partecipano direttamente o indirettamente all’organizzazione del gioco dello Stato, la cui raccolta è strutturata sul territorio nazionale mediante gli apparecchi di cui al comma 6 a) e b), dell’art. 110 del TULPS di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773. Gli operatori che nell’ambito delle reti di raccolta fanno parte dell’organizzazione del gioco dello Stato, come sopra indicato, sono essenzialmente tre (tranne alcune sporadiche eccezioni) e, sono individuabili nelle figure dei Concessionari, dei Gestori e degli Esercenti. Ognuna delle tre figure, con ruoli diversi ma sinergici tra loro, è parte attiva della cd. filiera organizzata per la raccolta del gioco e, senza entrare nello specifico campo del trattamento riservato ai fini IVA dall’art. 10, c. 1, n. 6 del DPR 633/72 che ne sancisce l’esenzione dal tributo indiretto, in questa sede ci occuperemo del trattamento contabile e tributario da riservare alle maggiori somme destinate allo Stato che, per l’esercizio 2015, hanno gravato sugli aggi e sui compensi destinati ai concessionari ed agli altri operatori dell’intera filiera organizzata per la raccolta del gioco mediante gli apparecchi di cui al comma 6 a) e b), dell’art. 110 del TULPS di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.

 

Per affrontare la tematica legata all’argomento qui disquisito, è necessario innanzi tutto leggere il contenuto letterale della norma istitutiva del tributo in questione, divenuto poi oggetto di complicanze contabili, oggi foriere di dubbi interpretativi collegati alla appostazione contabile e, quindi di bilancio, delle relative voci. L’art 1, comma 649 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (cd. legge di stabilità per il 2015), così recita: “649. A fini di concorso al miglioramento degli obiettivi di finanza pubblica e in anticipazione del più organico riordino della misura degli aggi e dei compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori di filiera nell’ambito delle reti di raccolta del gioco per conto dello Stato, in attuazione dell’articolo 14, comma 2, lettera g), della legge 11 marzo 2014, n. 23, è stabilita in 500 milioni di euro su base annua la riduzione, a decorrere dall’anno 2015, delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773.

 

“Conseguentemente, dal 1º gennaio 2015- continua- a) ai concessionari è versato dagli operatori di filiera l’intero ammontare della raccolta del gioco praticato mediante i predetti apparecchi, al netto delle vincite pagate. I concessionari comunicano all’Agenzia delle dogane e dei monopoli i nominativi degli operatori di filiera che non effettuano tale versamento, anche ai fini dell’eventuale successiva denuncia all’autorità giudiziaria competente; b) i concessionari, nell’esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite, in aggiunta a quanto versato allo Stato ordinariamente, a titolo di imposte ed altri oneri dovuti a legislazione vigente e sulla base delle convenzioni di concessione, versano altresì annualmente la somma di 500 milioni di euro, entro i mesi di aprile e di ottobre di ogni anno, ciascuno in quota proporzionale al numero di apparecchi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2014.

 

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, adottato entro il 15 gennaio 2015, previa ricognizione, sono stabiliti il numero degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, riferibili a ciascun concessionario, nonché le modalità di effettuazione del versamento. Con analogo provvedimento si provvede, a decorrere dall’anno 2016, previa periodica ricognizione, all’eventuale modificazione del predetto numero di apparecchi; c) i concessionari, nell’esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite, ripartiscono con gli altri operatori di filiera le somme residue, disponibili per aggi e compensi, rinegoziando i relativi contratti e versando gli aggi e compensi dovuti esclusivamente a fronte della sottoscrizione dei contratti rinegoziati”.

In sostanza, dal tenore letterale della norma sopra riproposta, si evince la volontà del legislatore di ridurre, a decorrere dall’anno 2015 e quindi con effetto praticamente immediato, l’ammontare dei compensi spettanti agli operatori di tutta la filiera. In primis, il legislatore dispone che l’intero ammontare degli incassi netti rivenienti dalle giocate prodotte con gli apparecchi del comma 6, venga interamente riversato dagli operatori di filiera ai Concessionari, ai quali attribuisce il compito di segnalare eventuali inadempienze al fine di procedere con eventuale denuncia alla competente autorità giudiziaria.

Con questo passaggio, il legislatore ha voluto fissare un concetto molto importante nel settore, in modo da spazzare via ogni dubbio interpretativo circa la funzione e la responsabilità ricadente tra tutti gli operatori della filiera.

In sostanza, ha voluto ribadire una volta per tutte e, laddove ce ne fosse ancora bisogno, che la figura del Concessionario è una figura centrale di “dominus di filiera”, in un rapporto che precedentemente sembrava inquadrabile come rapporto unitario e paritario tra i componenti della filiera e con pari dignità di ruoli tra i partecipanti alla stessa. Ora, non più. Il legislatore ha chiaramente detto che agli operatori di filiera è fatto obbligo di versare ai Concessionari l’ammontare complessivo delle somme riscosse tramite i suddetti apparecchi da gioco al netto delle vincite erogate.

 

A questa precisazione, molto importante, consegue il passaggio successivo mediante il quale il legislatore stabilisce che, per l’anno 2015 e seguenti, ai Concessionari è fatto obbligo di versare nelle casse erariali la somma di euro 500 milioni, in due tranche (aprile ed ottobre), da ripartirsi in proporzione al numero degli apparecchi da gioco risultanti in carico ad ogni Concessionario alla data del 31/12/2014. Chiarita la portata della norma di cui alle lettere a) e b) del comma 649 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (cd. Legge di Stabilità per il 2015), resta da chiarire qual è la dinamica applicativa del disposto normativo. A tal proposito, ci viene in soccorso la lettera c) del comma 649 della Legge di Stabilità per il 2015, laddove, esplicita il concetto precedentemente espresso sulla centralità del ruolo del Concessionario (dominus di filiera), il quale provvede a ripartire tra i soggetti partecipanti alla filiera “le somme residue, disponibili per aggi e compensi”dopo aver rinegoziato i contratti.

 

A questo punto, il cerchio si chiude con la frase iniziale che il legislatore ha voluto inserire e con la quale ha disposto “la riduzione, a decorrere dall’anno 2015, delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773.

In sostanza, con la locuzione sopra riportata in neretto, il legislatore ha sancito che, poiché il gioco praticato mediante i suddetti apparecchi è dello Stato, mentre i Concessionari sono investiti di una funzione pubblica (anche di riscossione), le somme da quest’ultimi riscosse, appartengono tutte allo Stato che, per il miglioramento degli obiettivi di finanza pubblica nonché nell’attesa del “riordino della misura degli aggi e dei compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori di filiera nell’ambito delle reti di raccolta del gioco per conto dello Stato…” ha disposto una riduzione dei compensi e degli aggi spettanti agli operatori del settore nella misura annua di 500 milioni di euro.

Alla luce di quanto contenuto in questa norma e, della sua non facilissima lettura interpretativa, gli operatori di filiera si sono trovati di fronte oltre che alla riduzione immediata ed inaspettata di una sensibile parte di incassi e compensi, anche di fronte alla gestione contabile della disposizione stessa. Infatti, molti degli operatori, hanno pensato immediatamente ad una ulteriore tassa/imposta/tributo, che dir si voglia, gravante sul gioco dello Stato praticato a mezzo degli apparecchi del comma 6 …, ed interpretando la norma come un ulteriore costo di cui farsi carico, come se gli incassi rivenienti dagli apparecchi da gioco fossero di loro pertinenza e che loro pagassero un aggio al Concessionario ed i tributi quali PREU ed AAMS allo Stato.

Di fatto, molti di essi hanno ragionato negli stessi termini in cui inizialmente (anni 2004 e seguenti) avevano contabilmente (ma erroneamente) trattato il PREU, l’AAMS e le spettanze per la rete, rilevando contabilmente a conto economico i relativi importi. Ma così non è e non può essere.

“Infatti- conclude Ruggeri-  la classificazione corretta da attribuire contabilmente alle suddette voci sarebbe stata, al limite, quella delle “somme di terzi presso di noi” o “somme di terzi Concessionari” o ancora “ns. debiti per somme di terzi”, ecc. poiché, tali somme, rientrano in un concetto più ampio rappresentato dalla raccolta delle giocate effettuata per conto dello Stato che era, è e rimane, l’unico vero titolare di tutte le somme nette derivanti dalle giocate effettuate con gli apparecchi in questione. Dovendo affrontare la portata dell’art 1, comma 649 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (cd. Legge di stabilità per il 2015), circa i risvolti contabili collegati anche alla chiusura del bilancio d’esercizio 2015, ormai imminente, corre l’obbligo di chiarire una volta per tutte il corretto trattamento contabile delle maggiori entrate per lo Stato (o minori compensi ed aggi per gli operatori della filiera) stabilite dal più volte citato art. 1, comma 649 della Legge di stabilità per il 2015.

E’ evidente, a questo punto, che si tratta di somme relative a minori compensi o aggi riconosciuti dallo Stato agli operatori di filiera e, non di maggiori oneri o costi sostenuti dagli stessi…

E’ questo, lo spartiacque che detta la vera motivazione per cui tali somme non devono essere contabilmente appostate in bilancio tra i costi del conto economico, perché quelle somme sono già ricomprese (fino all’addebito del RID da parte del Concessionario), tra i debiti per “somme di terzi” unitamente al PREU, all’ADM (o AAMS) ed alle spettanze del concessionario per la gestione della rete o altri diversi elementi. Ovviamente, questa impostazione ha comportato una minore emersione di corrispettivi o aggi per gli operatori della filiera ma, come tutti sappiamo, una diminuzione dei ricavi non corrisponde ad un aumento dei costi… e qui, siamo certamente in presenza di una evidente diminuzione dei ricavi.

In proposito, si ritiene utile fornire qualche esempio di scrittura contabile, strutturata anche sulla base di comportamenti concludenti adottati dai Concessionari che, quasi sempre, hanno incaricato la figura del Gestore di effettuare, per loro conto, il pagamento delle spettanze relative agli Esercenti e, hanno consentito agli stessi Gestori di trattenere i loro compensi maturati all’atto della rimessione delle somme residue risultanti dalla raccolta netta delle giocate. Nell’esempio successivo di scritture contabili, si fa riferimento alla figura del Gestore che effettua la raccolta fisica (cd. scassettamento) delle giocate, al netto delle vincite pagate al giocatore (74%), considerando anche il caso che le spettanze dell’Esercente vengano materialmente pagate dal Gestore per conto del Concessionario”

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