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Stabilità e antiriciclaggio. Minoccheri (Astro): “Gli obblighi di tracciabilità per le aziende del gioco rimango gli stessi”

La legge di stabilità 2016 – spiega Marco Minoccheri – consulente fiscale AS.TRO – prevede l’aumento della soglia per le transazioni contanti (resta invariato invece l’attuale limite per l’emissione di

26 Gennaio 2016

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La legge di stabilità 2016 – spiega Marco Minoccheri – consulente fiscale AS.TRO – prevede l’aumento della soglia per le transazioni contanti (resta invariato invece l’attuale limite per l’emissione di assegni trasferibili) e la soppressione delle norme che hanno riguardato il pagamento dei canoni di locazione e la filiera dei trasporti su strada.

Sono molte le novità in materia di antiriciclaggio contenute nella legge di stabilità 2016 e che hanno effetto dal 1° gennaio 2016.

A fronte di tali cambiamenti stiamo ricevendo in associazione una serie di quesiti in materia di trasferimento di denaro in contante per le quali tuttavia dobbiamo ricordare che le aziende che operano nel settore del gioco sono soggette anche alle disposizioni del D.L.n. 16/2012 (convertito in Legge 26 aprile 2012, n. 44).

Ma vediamo prima in particolare quali sono le novità in materia generale di auto riciclaggio.

La prima è certamente quella che interviene nell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 21.11.2007 n. 231 e che aumenta da € 999,99 a € 2.999,99 il limite oltre il quale è vietato il trasferimento, a qualunque titolo, tra soggetti diversi, di:

denaro contante;

libretti di deposito bancari o postali al portatore;

titoli al portatore in euro o valuta estera.

La disposizione di cui sopra, intervenendo solo sul comma 1 dell’art. 49 del D. Lgs. 231-2007, lascia sorprendentemente al vecchio limite di € 999,99 la somma massima che può essere pagata con un assegno trasferibile. Infatti, non è cambiato il comma 5 dell’art. 49 che prevede che “gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 1.000 devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità”.

Inoltre, al comma 904 della predetta legge di stabilità, viene precisato che resta fermo per le pubbliche amministrazioni l’obbligo di procedere al pagamento, mediante l’utilizzo di strumenti telematici, di stipendi, pensioni e emolumenti a qualsiasi titolo erogati, di importo superiore a € 1.000.

Quindi, diversamente dal passato, dal 1° gennaio 2016 esistono due limiti diversi per le transazioni in contanti e per l’emissione di assegni bancari e postali, trasferibili.

Inoltre è stato previsto che per il servizio di rimessa del denaro che interessa gli Istituti di pagamento la soglia è di € 1.000.

Un’altra variazione in aumento riguarda gli sportelli cambia-valute. Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai predetti soggetti autorizzati, il limite aumenta dai precedenti € 2.500 a € 3.000.

Infine, risultano finalmente soppresse due disposizioni che avevano creato non poche difficoltà e disagi:

– il pagamento, esclusivamente in modo tracciato, da eseguirsi da parte di tutti i soggetti della filiera dei trasporti, per i corrispettivi dovuti per prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada. La norma non prevedeva alcun limite d’importo minimo (art. 32 bis c. 4 D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014);

– il pagamento, in forme e modalità diverse dal denaro contante e che assicurino la tracciabilità, dei canoni di locazione di unità abitative esclusi gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 1, c. 50 della legge di stabilità 2014, del 27.12.2013 n. 147).

Il 5 febbraio 2014, il Dipartimento del Tesoro del MEF era intervenuto per precisare che ai fini sanzionatori il limite d’importo per il pagamento contanti era quello generale, e cioè al di sotto di € 1.000. Inoltre, nella stessa nota, si precisava che, per conservare traccia delle transazioni contanti eventualmente intervenute tra locatore e conduttore, deve essere fornita una prova documentale chiara, attestante il pagamento del canone di locazione. In buona sostanza, quindi, le consuete ricevute di pagamento, debitamente compilate, conservano a pieno la loro validità. I chiarimenti ufficialmente forniti avevano riportato i predetti pagamenti nei modi usuali, ma la norma non era stata abrogata; adesso lo è.

Passiamo ora invece a ricordare i punti salienti della normativa di tracciabilità a cui comunque rimangono assoggettate le aziende del settore del gioco:

L’Art.10 della L.26/04/2012 n.44 in materia di potenziamento dell’accertamento in materia di giochi inserisce all’articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 1 il seguente comma :

«1-bis. Al fine di garantire obiettivi di massima trasparenza, e per una più efficace e tempestiva verifica degli adempimenti cui ciascun soggetto e’ tenuto, e’ fatto obbligo a tutte le figure a vario titolo operanti nella filiera del sistema gioco di effettuare ogni tipo di versamento senza utilizzo di moneta contante e con modalità che assicurino la tracciabilità di ogni pagamento»;

E dopo il comma 27 del medesimo articolo 24 il seguente comma:

«27-bis. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali e il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, chiunque, ancorchè in caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere deve utilizzare uno o piu’ conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa’ Poste italiane Spa, dedicati in via esclusiva ai predetti concorsi pronostici o scommesse. Sui predetti conti devono transitare le spese, le erogazioni di oneri economici e i proventi finanziari di ogni natura relativi ai concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere»;

Con tale disposizione viene sancita l’applicazione a chiunque gestisca concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere delle disposizioni stabilite dalla L. 136/2007 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e dei seguenti obblighi:

C/C DEDICATO

E’ obbligatorio ai fini antiriciclaggio l’utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati e l’utilizzo di tali c/c per tutti i movimenti finanziari che devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

TRACCIABILITA CON CIG

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, e’ obbligatorio l’utilizzo di strumenti di pagamento che devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).

INOLTRE

ai sensi della normativa di cui alla ripetuta legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, i concessionari del gioco sono tenuti:

– ad utilizzare per i movimenti finanziari che afferiscono all’esercizio delle attività oggetto di concessione uno o più conti correnti bancari o postali ad essi dedicati, anche se non in via esclusiva;

– ad inviare ad AAMS apposita comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante, avente ad oggetto gli estremi identificativi del conto o dei conti dedicati ed i dati identificativi (generalità e codice fiscale) dei soggetti che sono delegati ad operare sui medesimi; il concessionario dovrà comunicare ogni modifica in relazione ai dati trasmessi;

– ad effettuare i movimenti finanziari relativi all’esercizio delle attività oggetto di concessione esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si sensi delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010;

– a riportare negli strumenti di pagamento in relazione a ciascuna transazione il codice identificativo di gara attribuito dall’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici;

– ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti da terzi a qualsiasi titolo interessati all’esercizio del gioco, oggetto di concessione, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010 e successivi modificazioni ed integrazioni;

– a dare immediata comunicazione ad AAMS ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria

Si evidenzia che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto previsto dalla richiamata legge n. 136/2010, costituisce causa di decadenza dalla concessione e che all’inosservanza degli obblighi di tracciabilità consegue l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art 6 della stessa legge n. 136/2010 secondo le modalità indicate nel medesimo articolo

Infine si ricorda che è’ la stessa AVCP a chiarire che gli assegni bancari e postali non garantiscono la piena tracciabilità’ del flussi finanziari, come invece assicurato dal bonifico e dalle Ri.Ba.

 

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