18 Aprile 2024 - 13:35

Spagna. Il Governo notifica alla Commissione europea il progetto della nuova regolamentazione sulla pubblicità del gioco d’azzardo

Il Governo spagnolo ha notificato alla Commissione europea i suoi progetti di regolamentazione sulla promozione del gioco d’azzardo e sulla pubblicità. Le nuove restrizioni sono più severe del previsto, vietando

10 Luglio 2020

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Il Governo spagnolo ha notificato alla Commissione europea i suoi progetti di regolamentazione sulla promozione del gioco d’azzardo e sulla pubblicità. Le nuove restrizioni sono più severe del previsto, vietando i bonus di iscrizione e la sponsorizzazione della maglia da calcio. Secondo la bozza finale del regio decreto sulle comunicazioni commerciali delle attività di gioco, alle società di gioco sarà vietato apporre il marchio sulle magliette delle squadre sportive e acquistare i diritti di denominazione per stadi, eventi o competizioni.

 

La pubblicità televisiva e radiofonica sarà limitata all’01:00- 05: 00, con un’eccezione prevista per la pubblicità durante gli eventi sportivi serali. Verranno inoltre banditi i bonus di iscrizione, con gli operatori autorizzati a inviare promozioni solo ai giocatori che hanno un account da almeno un mese, sono stati sottoposti a controlli di identità e hanno effettuato almeno tre depositi.

I regolamenti reintroducono effettivamente come restrizioni permanenti le misure temporanee introdotte durante il blocco spagnolo, revocate una volta allentate le restrizioni.

 

Il regio decreto mira a fornire un livello adeguato di protezione degli interessi pubblici (sanità pubblica e ordine pubblico) relativi alle attività di gioco d’azzardo, in particolare tutelando i minori e altri gruppi vulnerabili. Mira anche a prevenire la dipendenza da gioco d’azzardo e altri rischi legati al gioco d’azzardo, nonché a proteggere i consumatori e gli utenti, i partecipanti e il pubblico in generale. In secondo luogo, si intende offrire agli operatori del gioco d’azzardo maggiore sicurezza giuridica mediante l’istituzione di norme trasparenti applicate in modo coerente in tutto il settore, senza indebite discriminazioni nei confronti delle parti interessate, nonché il rafforzamento e l’adeguamento del sistema di monitoraggio, controllo e sanzione nelle aree regolamentate includendo la promozione dell’autoregolamentazione e della coregolamentazione nei meccanismi amministrativi.

 

 

Questa versione del regio decreto, ora nuovamente notificato, consiste in un preambolo, trentasette articoli raggruppati in quattro titoli, sette disposizioni aggiuntive, quattro disposizioni transitorie, una disposizione abrogante e tre disposizioni finali.

Il titolo preliminare, “Disposizioni generali”, espone l’oggetto del decreto reale, che consiste nell’attuazione di disposizioni specifiche della legge n. 13/2011 del 27 maggio 2011, che regola il gioco d’azzardo in relazione alla comunicazione commerciale, le politiche sul gioco d’azzardo responsabile e la protezione del consumatore. Specifica inoltre l’ambito di applicazione sia soggettivo che oggettivo, l’ambito obiettivo che copre tutte le attività di gioco d’azzardo condotte sotto la giurisdizione dello Stato. Infine, introduce varie definizioni e fornisce un contesto per la collaborazione e il coordinamento istituzionale tra l’autorità responsabile della regolamentazione del gioco d’azzardo e altri enti e organizzazioni pubblici pertinenti.

Il titolo I “Comunicazioni commerciali sulle attività di gioco d’azzardo” inizia con la disposizione relativa all’attuazione della legislazione di cui all’articolo 7 della legge 13/2011 del 27 maggio 2011, continuando a coprire i vari aspetti relativi alla pubblicità, alla sponsorizzazione e a tutte le altre forme di comunicazione commerciale per attività di gioco d’azzardo. Il capitolo I contiene quindi il quadro giuridico che regola le comunicazioni commerciali e i principi generali da seguire con tali comunicazioni, compresi vari principi etici obbligatori. Il capitolo II contiene disposizioni specifiche che riguardano determinate forme di comunicazione commerciale, come sponsorizzazioni o buoni e altre iniziative promozionali o il divieto di celebrità o personaggi pubblici nelle comunicazioni commerciali, applicazioni di gioco libero o sistemi di esclusione della pubblicità. Il capitolo III, che contiene disposizioni specifiche in base ai diversi canali pubblicitari offerti, comprende le modifiche più significative rispetto alla versione precedentemente notificata.

Il titolo II “Politiche attive di informazione e protezione degli utenti” riguarda l’attuazione delle norme previste dalle disposizioni dell’articolo 8 della legge 13/2011 del 27 maggio 2011. A questo proposito, oltre alle misure esistenti, una serie di specifiche sono stati inclusi meccanismi di attuazione in questo settore. Pertanto, oltre a una disposizione generale sulla responsabilità sociale delle imprese, è stata introdotta anche una serie di obblighi e misure di attuazione che gli operatori del gioco d’azzardo devono applicare, allo scopo di prevenire, individuare e, ove applicabile, ridurre le afflizioni come la dipendenza dal gioco o dipendenza o altri rischi o problemi associati al gioco d’azzardo. Inoltre, sono stati potenziati i poteri di regolamentazione e controllo dell’autorità statale competente e sono stati pianificati vari modi per gli operatori di collaborare con l’amministrazione.

Il titolo III si riferisce al sistema di supervisione, ispezione e controllo. In primo luogo, questo titolo applica le disposizioni della legge 13/2011 del 27 maggio 2011 per quanto riguarda aspetti quali i requisiti per la cessazione delle comunicazioni o la fornitura di informazioni o l’interazione tra altri organi di vigilanza. Inoltre, è stabilito il ruolo degli organi responsabili della supervisione del gioco d’azzardo nell’ambito del sistema sanzionatorio derivante dalla legislazione sul gioco d’azzardo e sull’audiovisivo. Sono inoltre previsti meccanismi per collegare il sistema sanzionatorio con i sistemi di coregolamentazione riconosciuti, con l’obiettivo di rafforzare l’utilità e l’efficacia di tali sistemi. In particolare, viene stabilita una qualifica relativa al dovere di diligenza degli operatori del gioco d’azzardo in relazione all’attività pubblicitaria che può essere svolta da tutti gli operatori che rientrano nell’ambito di applicazione del presente progetto al quale, in ogni caso, viene posto il sistema di attribuzione di responsabilità si applica la legge 34/2002 dell’11 luglio 2002 relativa ai servizi della società dell’informazione e al commercio elettronico (che recepisce la direttiva 2000/31 / CE nell’ordinamento giuridico spagnolo).

La prima disposizione aggiuntiva si riferisce alle condizioni speciali per la partecipazione di determinate persone minorenni ai sorteggi della lotteria nazionale (tenendo conto della pratica e della tradizione consolidate). La seconda disposizione aggiuntiva ripete le disposizioni statutarie speciali per la supervisione dell’Organizzazione nazionale dei ciechi spagnoli (Organizzazione nazionale dei ciechi in Spagna) da parte del suo consiglio di sorveglianza (Consejo de Protectorado), nonché alcuni dettagli specifici relativi alla pubblicità di questa organizzazione produce in relazione alle sue varie attività di gioco d’azzardo. La terza e la quarta disposizione aggiuntiva includono condizioni pubblicitarie simili per attività di interesse pubblico o di beneficenza diverse dal gioco d’azzardo che possono essere svolte dall’operatore statale delle lotterie Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado o da organizzazioni senza scopo di lucro o fondazioni formate da operatori di gioco d’azzardo o collegato a loro. La quinta disposizione aggiuntiva determina il regime specifico per la comunicazione di meccanismi e protocolli per l’individuazione di comportamenti ad alto rischio e il protocollo in caso di f individuazione entro l’anno 2020. La sesta disposizione aggiuntiva stabilisce che gli operatori hanno tempo ragionevole per conformarsi alle disposizioni sulla pubblicità dei marchi commerciali previste dal presente regolamento che non sono di loro proprietà o del gruppo di appartenenza. Rispetto alla versione precedentemente notificata, è stata aggiunta una disposizione in base alla quale gli operatori possono conservare qualsiasi marchio o denominazione commerciale che avevano utilizzato prima dell’entrata in vigore del progetto di decreto.

Inoltre, le disposizioni transitorie stabiliscono la necessità di adattare i sistemi di coregolamentazione esistenti al sistema nel decreto reale. Anche i contratti di sponsorizzazione e le campagne pubblicitarie associate a personaggi famosi o pubblici devono essere adattati.

Infine, nella prima disposizione finale, alcune disposizioni del regio decreto 1614/2011 del 14 novembre 2011 sono state modificate, tutte relative allo scopo del presente regolamento, il cui chiarimento è stato ritenuto necessario. La seconda disposizione finale autorizza il Ministro degli affari dei consumatori ad attuare le disposizioni del presente regio decreto. Per concludere, la terza e ultima disposizione prevede l’entrata in vigore del presente regolamento, che è fissato per il giorno successivo alla sua pubblicazione.

 

 

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