Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ha annullato il provvedimento con cui il Comune di Grosseto aveva disposto la chiusura di un’attività che ospitava apparecchi da gioco con vincita in
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ha annullato il provvedimento con cui il Comune di Grosseto aveva disposto la chiusura di un’attività che ospitava apparecchi da gioco con vincita in denaro, contestando la violazione delle distanze minime da un luogo sensibile previste dalla normativa regionale.
La vicenda riguarda un esercizio commerciale situato a meno di 500 metri da una chiesa, difeso dagli avvocati Luca Giacobbe e Livio Sannino. A seguito di un controllo effettuato dalla polizia municipale, il Comune aveva contestato la violazione della legge regionale toscana sulla prevenzione della ludopatia, applicando sia una sanzione pecuniaria sia la chiusura dell’attività di gioco.
Il TAR ha accolto il ricorso concentrandosi su un aspetto procedurale ritenuto decisivo. Secondo i giudici, la chiusura dell’attività costituisce una sanzione accessoria e, come tale, non può essere applicata prima che sia stato definito il procedimento relativo alla sanzione principale. Nel caso esaminato, infatti, il titolare dell’esercizio aveva presentato osservazioni e contestazioni contro il verbale di accertamento. Al momento dell’adozione della chiusura, però, il Comune non aveva ancora concluso il procedimento amministrativo con l’ordinanza-ingiunzione prevista dalla legge n. 689 del 1981.
Per il TAR, in assenza di un accertamento definitivo della responsabilità amministrativa, la sanzione accessoria non poteva essere irrogata. I giudici richiamano sul punto consolidati orientamenti giurisprudenziali secondo cui misure afflittive come la chiusura di un’attività possono essere applicate solo dopo la conclusione del procedimento che accerta la violazione contestata.
Come si legge nella sentenza, «L’applicazione della sanzione accessoria avviene solo al momento in cui il soggetto è riconosciuto responsabile della violazione amministrativa. Nel caso di specie, in pendenza del procedimento di accertamento della responsabilità, il Comune non poteva irrogare la sanzione della chiusura dell’esercizio o degli apparecchi. Il relativo provvedimento va pertanto annullato».
La sentenza non entra quindi nel merito delle altre questioni sollevate nel ricorso, tra cui l’interpretazione della disciplina sulle distanze dai luoghi sensibili e le modalità di misurazione del percorso. Tali aspetti sono stati dichiarati assorbiti.
Il TAR ha pertanto annullato il provvedimento di chiusura, precisando però che resta salvo il potere del Comune di adottare eventuali nuove determinazioni una volta concluso il procedimento sanzionatorio previsto dalla normativa.
PressGiochi
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