Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha annullato il provvedimento con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva disposto la cancellazione dal Registro degli Operatori degli Apparecchi da Intrattenimento
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha annullato il provvedimento con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva disposto la cancellazione dal Registro degli Operatori degli Apparecchi da Intrattenimento (RIES) di una tabaccheria della provincia di Viterbo, chiarendo importanti principi in materia di installazione degli apparecchi da gioco leciti.
La vicenda trae origine da un controllo effettuato dall’ADM nel maggio 2025 presso un esercizio commerciale subentrato nella gestione di una tabaccheria. Durante l’ispezione era stata accertata la presenza di un apparecchio AWP (slot machine) e l’Amministrazione aveva avviato il procedimento di cancellazione dal RIES, ritenendo che la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presentata dal titolare, riferita a un esercizio commerciale di vicinato, non fosse sufficiente a integrare il titolo autorizzativo richiesto dall’articolo 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS).
Secondo l’ADM, infatti, la sola attività di rivendita di tabacchi non avrebbe consentito l’installazione degli apparecchi da intrattenimento. Da qui la cancellazione dal registro.
Il titolare dell’attività ha impugnato il provvedimento sostenendo che la SCIA presentata al Comune autorizzava non soltanto la rivendita di tabacchi, ma anche la vendita di alimenti e bevande non alcoliche. Tale circostanza, a suo avviso, era sufficiente a soddisfare i requisiti previsti dall’articolo 86 TULPS. Nel corso del procedimento era stata inoltre prodotta una nota del Comune che confermava la validità della SCIA anche per l’attività di vendita di alimenti e bevande.
Il TAR ha accolto il ricorso, evidenziando come l’articolo 86 TULPS richieda la licenza di pubblica sicurezza per gli esercizi in cui si vendono o si consumano bevande, comprese quelle non alcoliche. I giudici hanno sottolineato che la norma non distingue tra somministrazione assistita, somministrazione senza servizio e semplice vendita al dettaglio, ricomprendendo tutte queste attività nell’ambito dei controlli di pubblica sicurezza.
Secondo il Tribunale, quindi, una SCIA che abilita alla vendita di alimenti e bevande può costituire titolo idoneo anche per l’installazione degli apparecchi da gioco, senza che sia necessario dimostrare lo svolgimento di una vera e propria attività di somministrazione con servizio assistito.
Il TAR osserva che l’articolo 86 TULPS non collega la rilevanza dell’attività alla sua prevalenza economica, ma esclusivamente alla sua effettiva esistenza. Pertanto, una volta accertato che l’esercizio è autorizzato alla vendita di bevande, il requisito richiesto dalla normativa deve considerarsi soddisfatto.
Con la decisione, il TAR Lazio ha annullato la cancellazione dal RIES, riconoscendo che la presenza di un titolo abilitativo per la vendita di alimenti e bevande può essere sufficiente a integrare i requisiti richiesti dall’articolo 86 TULPS per l’installazione degli apparecchi da intrattenimento.
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