19 Aprile 2024 - 14:20

Slot machine e distanze: cambio concessionario equivale a nuova installazione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia con la sentenza 155/2019 analizza, nuovamente, la spinosa questione riguardante il rispetto della normativa regionale per la lotta al gioco d’azzardo

13 Maggio 2019

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia con la sentenza 155/2019 analizza, nuovamente, la spinosa questione riguardante il rispetto della normativa regionale per la lotta al gioco d’azzardo patologico.

La legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1, recante “Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d’azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate”, così come modificata dalle leggi n. 33 del 2015 e n. 26 del 2017, prevede al primo comma dell’art. 6 che “Al fine di tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili e di prevenire i fenomeni di dipendenza da gioco d’azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito, è vietata l’installazione di apparecchi per il gioco lecito e l’attività di raccolta di scommesse ai sensi dell’ articolo 88 del regio decreto 773/1931 entro la distanza di cinquecento metri da luoghi sensibili”.

La normativa regionale, afferma l’avv. Giuseppe Scordari su Altalex.com, vieta l’installazione degli apparecchi per il gioco con vincita in denaro ex art. 110 comma 6 lett. a) e b), comunemente conosciuti come Slot e VLT, in prossimità del luoghi c.d. sensibili, ovvero ad una distanza minima di 500 metri.

La sentenza, in particolare, esamina la fattispecie relativa alla “nuova installazione”, prevista dall’art. 6 comma 2 che la definisce come “il collegamento degli apparecchi di cui al comma 1 alle reti telematiche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in data successiva alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, relativa alla determinazione della distanza da luoghi sensibili”, per poi puntualizzare il concetto all’art. 6 comma 3 il quale prevede che “Sono equiparati all’installazione di apparecchi per il gioco lecito, ai fini e per gli effetti di cui al comma 1:

  1. a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l’utilizzo degli apparecchi;
  2. b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
  3. c) l’installazione dell’apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell’attività”, indicando invece, nel successivo comma 5, i casi di esclusione di tale normativa tassativamente indicati.

 

Nell’esercizio di cui alla sentenza in esame, la ricorrente aveva provveduto all’installazione di tali apparecchi per il gioco con vincita in denaro con un concessionario differente, con conseguente risoluzione del precedente rapporto contrattuale. Per il TAR tale mero cambio di concessionario, pur essendo stati installati gli apparecchi nello stesso locale fisico e da parte dello stesso soggetto, rientra nella fattispecie di “nuova installazione”, testualmente prevista dalla disciplina richiamata (comma 2-ter in riferimento al caso di “risoluzione del contratto in essere”).

Essendosi verificata tale “nuova installazione” in data successiva all’entrata in vigore della norma in esame (introdotta dalla L.R. n. 33 del 2015, pubblicata il 13 gennaio 2016, con effetti retrodatati al 1° gennaio), anche a prescindere da eventuali effetti riconducibili alla SCIA del 24 marzo 2016 (oggetto di un motivo di ricorso) il Collegio ha ritenuto che sussistono tutti i presupposti di legge richiesti ai fini dell’emissione dell’ordine di rimozione degli apparecchi per il gioco d’azzardo, dislocati dalla ricorrente, ritenendo quindi legittimo il provvedimento emesso dal Comune ed impugnato dalla ricorrente e, quindi, rigettando il ricorso.

PressGiochi