09 Ottobre 2026 - 17:28

Slot, Consiglio di Stato conferma il distanziometro di 1.000 metri a Dimaro Folgarida (TN)

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello presentato dalla titolare di un esercizio commerciale di Dimaro Folgarida, in provincia di Trento, contro la sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa

24 Settembre 2026

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello presentato dalla titolare di un esercizio commerciale di Dimaro Folgarida, in provincia di Trento, contro la sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, confermando la legittimità dell’ordinanza comunale che imponeva la rimozione di due apparecchi da gioco installati a una distanza inferiore a 1.000 metri da un parco giochi.
Al centro della controversia vi è la disciplina della Provincia autonoma di Trento in materia di distanze dai luoghi sensibili. La legge provinciale n. 13 del 2015 prevede una distanza minima di 300 metri tra gli apparecchi da gioco e determinate categorie di luoghi sensibili, consentendo ai Comuni di stabilire distanze superiori.
Il Comune di Dimaro Folgarida, con una delibera del 2019, aveva fissato in 1.000 metri la distanza minima e inserito tra i luoghi sensibili il parco giochi San Lorenzo. La successiva ordinanza comunale aveva quindi disposto la rimozione di due apparecchi presenti in un esercizio pubblico, ritenendo non rispettata la distanza prevista.
La titolare aveva contestato, tra gli altri aspetti, il criterio utilizzato per misurare la distanza, sostenendo che avrebbe dovuto essere calcolata lungo il percorso pedonale e non in linea d’aria. Il Consiglio di Stato ha invece ritenuto legittimo il criterio del raggio.
Secondo i giudici, la legge provinciale non impone uno specifico metodo di misurazione, lasciando all’amministrazione la scelta del criterio più idoneo. Il calcolo in linea d’aria, si legge nella sentenza, garantisce maggiore uniformità, certezza e prevedibilità rispetto al percorso pedonale, che può essere influenzato dalla viabilità e modificarsi nel tempo.
Nel caso esaminato, inoltre, anche utilizzando il criterio del percorso pedonale la distanza tra il locale e il parco giochi sarebbe risultata pari a 750 metri, dunque comunque inferiore ai 1.000 metri stabiliti dal Comune.
Il Consiglio di Stato ha inoltre escluso che la disciplina comunale determini necessariamente un effetto espulsivo dell’attività di gioco dal territorio. Le ricorrenti non avrebbero infatti dimostrato l’impossibilità di delocalizzare l’attività all’interno del territorio comunale. La stessa parte aveva indicato che il distanziometro di 1.000 metri avrebbe interessato un’area di circa 3,14 chilometri quadrati.
Un ulteriore punto affrontato dalla sentenza riguarda la data di installazione degli apparecchi. Secondo quanto riportato nell’ordinanza comunale e non contestato dalle ricorrenti, i due apparecchi erano stati installati il 3 marzo 2023. Per il Consiglio di Stato, trattandosi di una nuova installazione successiva sia all’entrata in vigore della disciplina provinciale sia all’apertura del sito sensibile, non trova applicazione il termine di cinque anni previsto per gli apparecchi preesistenti in determinate situazioni.
La norma, infatti, prevede un periodo di cinque anni per la rimozione degli apparecchi già installati quando le condizioni di distanza vengono meno a seguito dell’apertura di un nuovo luogo sensibile. Nel caso in esame, invece, si trattava di una nuova installazione realizzata quando il divieto era già vigente.
La Sezione Terza ha quindi respinto integralmente l’appello e confermato la decisione del giudice amministrativo trentino.

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