28 Marzo 2024 - 22:41

Senato: si discute la Convenzione di Magglingen contro il match fixing

Nella giornata di ieri la 2° e 3° commissione del Senato, riunite in seduta congiunta hanno discusso il disegno di legge, recante ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione

16 Novembre 2018

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Nella giornata di ieri la 2° e 3° commissione del Senato, riunite in seduta congiunta hanno discusso il disegno di legge, recante ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta nel settembre 2014 nella cittadina svizzera di Magglingen.

 

La Convenzione è stata predisposta da un apposito gruppo di redazione intergovernativo ed e` finalizzata espressamente a prevenire, individuare e combattere le partite truccate e la manipolazione e tutte le possibili modifiche intenzionali e irregolari dello svolgimento o del risultato delle competizioni sportive. Nel merito la Convenzione si compone di 41 articoli, suddivisi in nove capi.

 

 

Piu` nel dettaglio, l’articolo 3 dà attuazione nell’ordinamento italiano all’articolo 9 della Convenzione, che invita gli Stati a identificare una autorita` responsabile per la regolamentazione delle scommesse sportive e per l’applicazione di misure di contrasto delle manipolazioni delle competizioni. L’autorita` competente viene individuata dal legislatore nell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. E`

necessario, infatti, ricordare che l’Agenzia, in veste di amministrazione dei monopoli, e` garante della legalita` e della sicurezza in materia di gioco e svolge funzioni di controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi al fine di assicurare il regolare afflusso delle imposte. In particolare, nel comparto dei giochi, l’Agenzia provvede alla verifica della regolarita` del comportamento degli operatori e al contrasto dei fenomeni di gioco illegale.

 

L’articolo 4 da` invece attuazione all’articolo 25 della Convenzione, che richiede agli Stati Parte di adottare le misure legislative necessarie a consentire il sequestro e la confisca di beni, dei documenti e degli strumenti utilizzati per commettere i reati o dei profitti dei reati, anche attraverso l’aggressione a beni di valore equivalente a tali profitti. A tal fine, il disegno di legge disciplina la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Con l’inserimento nella legge n. 401 del 1989 (recante Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) di un nuovo articolo 5-bis, il provvedimento prevede che in caso di condanna (o patteggiamento) per uno dei delitti previsti dalla legge (frode in competizioni sportive e altri delitti di esercizio abusivo di giochi o scommesse), il giudice debba ordinare la confisca penale (comma 1) e, se questa non e` possibile, ordinare la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il reo ha la disponibilita` anche indirettamente o per interposta persona (comma 2).

E ` opportuno ricordare che l’istituto della confisca per equivalente mira a impedire che l’impiego economico dei beni di provenienza delittuosa possa consentire al colpevole di garantirsi il vantaggio che era oggetto specifico del disegno criminoso. La confisca colpisce, infatti, somme di denaro, beni o altre utilita` di cui il reo abbia la disponibilita` per un valore corrispondente al prezzo, al prodotto e al profitto del reato, ed e` prevista dal legislatore solo per talune fattispecie criminose allorquando sia intervenuta condanna (cui e` equiparata l’applicazione della pena su richiesta delle parti) e sia impossibile identificare fisicamente le cose che ne costituiscono effettivamente il prezzo, il prodotto o il profitto.

L’istituto e` attualmente disciplinato dall’articolo 322- ter c.p., inserito nel capo relativo ai delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.: proprio a tale disposizione fa rinvio espressamente il secondo comma del nuovo articolo 5-bis. In particolare, il richiamo nella legge speciale al terzo comma dell’articolo 322-ter c.p. comporta che spetta al giudice, nella sentenza di condanna, determinare le somme di denaro o individuare i beni assoggettati a confisca.

 

L’articolo 5 introduce, poi, nel decreto legislativo. n. 231 del 2001 la responsabilita` amministrativa delle persone giuridiche per reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di giochi e scommesse, dando cosı` attuazione all’articolo 23 della Convenzione. Piu` nel dettaglio, il disegno di legge inserisce un nuovo articolo 25-duodecies nel catalogo dei reati che costituiscono presupposto della responsabilita` amministrativa degli enti, prevedendo specifiche sanzioni pecuniarie per la commissione dei reati di frode nelle competizioni sportive e di scommesse illecite. La riforma prevede che: in caso di commissione di delitti, all’ente si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma corrispondente a massimo 500 quote; in caso di contravvenzioni, all’ente si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma corrispondente a massimo 260 quote. Inoltre, il comma 2 dell’articolo 5 prevede, per la sola condanna relativa a delitti, l’applicazione delle sanzioni interdittive per l’ente previste dall’articolo 9 del decreto legislativo n. 231 del 2001 (interdizione dall’esercizio dell’attivita`; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la PA; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli gia` concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi), per una durata non inferiore a un anno.

 

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