11 Marzo 2026 - 14:18

Senato, il ddl Editoria chiede 400 mln dall’aumento del Preu sui giochi. Sott.seg. Savino chiede relazione tecnica

Si concentra sulla copertura finanziaria, fondata su un inasprimento del prelievo nel settore del gioco pubblico, l’esame in sede consultiva della 5ª Commissione Bilancio del Senato del disegno di legge

19 Febbraio 2026

Si concentra sulla copertura finanziaria, fondata su un inasprimento del prelievo nel settore del gioco pubblico, l’esame in sede consultiva della 5ª Commissione Bilancio del Senato del disegno di legge a prima firma del senatore Walter Verini del PD dedicato al sostegno delle attività di vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

Il provvedimento mira a rafforzare la rete delle edicole attraverso agevolazioni fiscali e contributive, riduzioni dei tributi locali e incentivi agli investimenti, ma è soprattutto l’articolo 9 ad aver attirato l’attenzione dei senatori per l’entità degli oneri e per le modalità individuate per finanziarli.

Nel corso della discussione, il senatore Russo, intervenuto in sostituzione della relatrice Ambrogio, ha ricordato che il testo è privo di relazione tecnica e comporta una spesa stimata in 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2026. La copertura verrebbe assicurata interamente tramite un aumento della fiscalità sul comparto dei giochi: dall’incremento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento, all’innalzamento della ritenuta sulle vincite del Lotto fino all’aumento del prelievo sulle vincite superiori a 500 euro. Una scelta che ripropone l’utilizzo del settore come leva di finanza pubblica per sostenere interventi in ambiti diversi.

Proprio l’assenza di una quantificazione verificata e la natura degli oneri, che non sembrano comprimibili entro un limite di spesa predeterminato, hanno spinto la Commissione a ritenere necessario un approfondimento tecnico. La sottosegretaria al Mef Sandra Savino ha condiviso questa valutazione e l’organismo parlamentare ha quindi deliberato la richiesta formale al Governo di predisporre la relazione tecnica prevista dal Regolamento.

L’iter del provvedimento resta ora sospeso in attesa dei chiarimenti sulle stime di gettito derivanti dall’aumento del prelievo sul gioco. Solo dopo questa verifica sarà possibile comprendere se il sostegno economico alle edicole potrà reggersi su una copertura giudicata sostenibile dal punto di vista dei conti pubblici.

Di seguito il testo del ddl recante: Disposizioni per il sostegno alle attività di vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, mediante agevolazioni fiscali e contributive, riduzioni dei tributi locali, nonché misure di semplificazione per lo svolgimento di attività economiche accessorie  il cui articolo 9 reca le Coperture finanziarie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge è finalizzata a sostenere le attività di vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, attraverso misure di agevolazione fiscale, contributiva e di riduzione dei tributi locali, nonché di semplificazione per lo svolgimento di attività economiche accessorie, allo scopo di preservare e rilanciare tali attività sul territorio e nelle aree a maggiore rischio di spopolamento quali fondamentali presidi economici ed occupazionali, di natura sociale, culturale e di garanzia per il diritto all’informazione dei cittadini, ai sensi dell’articolo 21 della Costituzione.

2. Le amministrazioni locali possono riconoscere i punti vendita esclusivi e i punti vendita non esclusivi di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, quali beni comuni la cui presenza sul territorio è funzionale al raggiungimento del benessere collettivo e all’integrazione sociale, quali infrastrutture necessarie per progetti di rilancio e di riqualificazione urbana.

Art. 2.

(Agevolazioni fiscali e contributive)

1. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per i contribuenti persone fisiche che esercitano l’attività di vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e che hanno optato per il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’imposta personale sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è ridotta del 50 per cento.

2. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per i soggetti di cui al comma 1, la contribuzione dovuta ai fini previdenziali di cui all’articolo 1, commi da 74 a 78, della legge n. 190 del 2014 è ridotta del 50 per cento.

3. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ai contribuenti persone fisiche diverse da quelle di cui al comma 1 si applicano le seguenti disposizioni:

a) dal reddito complessivo si deduce una somma forfettaria di euro 10.000, secondo le disposizioni di cui all’articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917;

b) la deduzione forfettaria di cui all’articolo 11, comma 4-bis.1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è incrementata del 50 per cento.

4. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, possono dedurre dal reddito complessivo d’impresa una somma forfettaria di euro 10.000, secondo le disposizioni di cui all’articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Art. 3.

(Agevolazioni in materia
di addizionale regionale IRPEF)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1 della presente legge, le regioni possono riconoscere in favore dei titolari dei punti vendita di cui all’articolo 1, comma 2, della legge medesima, riduzioni, esenzioni o esclusioni relative al pagamento dell’addizionale regionale IRPEF di cui all’articolo 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Tali agevolazioni possono essere riconosciute dalle regioni tenendo conto della dislocazione delle attività sul territorio.

Art. 4.

(Agevolazioni in materia di imposte,
tributi e canoni locali)

1. Nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 117 della Costituzione e dall’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, i comuni possono riconoscere, in favore dei punti vendita di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge, riduzioni, esenzioni o esclusioni riguardanti:

a) l’addizionale comunale IRPEF di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

b) l’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

c) la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

d) il canone unico patrimoniale di cui all’articolo 1, comma 816 e seguenti, della legge n. 160 del 2019.

2. Al fine di compensare gli effetti derivanti dalle riduzioni, esenzioni o esclusioni di cui al comma 1 del presente articolo, agli enti locali che le adottano è riconosciuta, fino all’anno 2028, una riduzione del contributo alla finanza pubblica di cui all’articolo 1, comma 788, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura equivalente alle minori entrate effettivamente accertate.

Art. 5.

(Attività economiche accessorie)

1. Ai fini dell’elaborazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e commerciale previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le amministrazioni comunali possono svolgere, sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori economici presenti sul territorio, una preventiva ricognizione delle attività economiche e commerciali e dei servizi pubblici o privati presenti sul territorio, al fine di individuare quelli assenti o insufficienti in rapporto alle esigenze della popolazione residente.

2. Nella predisposizione degli strumenti di pianificazione di cui al comma 1 del presente articolo, le amministrazioni comunali, tenendo conto dei risultati della ricognizione di cui al medesimo comma 1, possono prevedere per i punti vendita di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge, la possibilità di ampliare, su richiesta del titolare, l’attività commerciale ad altre categorie merceologiche o a servizi di natura pubblica o privata, purché assenti nel territorio o insufficienti in rapporto alle esigenze della popolazione residente.

3. L’ampliamento dei servizi accessori di natura non pubblica di cui al comma 2 può comprendere anche la vendita di beni e servizi tramite distributori automatici, fermo restando il rispetto dei requisiti e delle certificazioni previste dalla normativa vigente.

4. Le amministrazioni comunali possono individuare i servizi pubblici di cui al comma 1 che possono essere affidati in concessione ai soggetti titolari dei punti vendita di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge, con particolare riferimento ai servizi anagrafici decentrati per il rilascio di certificati comunali, ai servizi di pagamento dei tributi locali e alla comunicazione istituzionale.

5. Gli strumenti di pianificazione di cui al comma 1 prevedono, altresì, una sezione dedicata agli immobili e agli spazi comunali che possono essere concessi in comodato d’uso per l’esercizio o l’avvio dei punti vendita di cui all’articolo 1, comma 2.

Art. 6.

(Agevolazioni per le spese di ampliamento e ammodernamento dell’attività)

1. Ai fini di cui all’articolo 5 della presente legge, alle imprese esercenti le attività dei punti vendita di cui all’articolo 1, comma 2, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 75 per cento delle spese effettivamente sostenute per gli interventi di cui al comma 3, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino ai dodici mesi successivi.

2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che gli interventi siano realizzati in conformità alle disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione di cui all’articolo 5, comma 1.

3. Sono ammissibili al beneficio di cui al comma 1 le spese relative a:

a) interventi di digitalizzazione e adeguamento tecnologico;

b) rinnovamento dei punti vendita mediante manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, restauro e adeguamento strutturale:

c) interventi di messa in sicurezza, efficientamento energetico e sostenibilità ambientale.

4. Le spese di cui al comma 3 devono riguardare beni immobili strumentali posseduti o detenuti dall’impresa in base a un titolo idoneo e non possono superare, complessivamente, l’importo di a 100.000 euro per unità immobiliare.

5. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed è ripartito in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di sostenimento delle spese.

6. In caso di vendita dell’unità immobiliare non residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 3, il credito di imposta residuo è trasferito per i rimanenti periodi d’imposta, all’acquirente, salvo diverso accordo tra le parti.

7. Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il beneficio è maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

8. Il Ministero dell’economia e delle finanze, per il tramite dell’Agenzia delle entrate, effettua i controlli sulla corretta fruizione del credito d’imposta, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 8.

9. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 7.

(Ulteriori disposizioni agevolative)

1. Alle imprese esercenti i punti vendita di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 100 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta altresì per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

3. Al credito di imposta di cui al comma 1 della presente legge si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 22 del decreto-legge del 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Art. 8.

(Misure per contrastare la desertificazione delle attività di vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nei comuni delle aree interne)

1. Presso il Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo, con dotazione pari a 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026, finalizzato a contrastare la desertificazione delle attività di vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nei comuni delle aree interne.

2. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026, è destinata alle iniziative dei comuni delle aree interne volte a contrastare la chiusura delle attività dei punti vendita di cui all’articolo 1, comma 2.

3. Ai fini dell’accesso alle risorse di cui al comma 2, le amministrazioni locali interessate, anche tramite l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), predispongono una relazione dettagliata sullo stato di operatività dei punti vendita di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge, presenti sul territorio comunale, evidenziando altresì le criticità e la presenza di fenomeni di desertificazione in corso tali da determinare il rischio di chiusura dei punti vendita stessi.

4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sono individuati i comuni a più alto rischio di desertificazione delle attività di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità per l’accesso e l’erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

5. I titolari delle attività presenti nei comuni individuati ai sensi del comma 4, possono presentare domanda per la concessione, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, di un contributo economico una tantum finalizzato a garantire la continuità operativa dell’attività. Una quota non inferiore al 50 per cento del contributo deve essere utilizzata per sostenere spese documentate volte all’ammodernamento tecnologico e strutturale dell’attività.

6. A decorrere dall’anno 2026 una quota pari a 100 milioni di euro annui del fondo di cui al comma 1 è destinata al riconoscimento, in favore delle imprese di distribuzione, di un credito d’imposta pari al 75 per cento delle spese sostenute per la consegna di giornali, riviste e periodici nei punti vendita di cui all’articolo 1, comma 2, presenti nei comuni delle aree interne individuati ai sensi del comma 4 del presente articolo.

7. Il credito d’imposta di cui al comma 6 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

8. Il Ministero dell’economia e delle finanze, per il tramite dell’Agenzia delle entrate, effettua i controlli sulla corretta fruizione del credito d’imposta di cui al comma 6 secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 9.

9. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione territoriale delle risorse e per l’accesso al credito d’imposta di cui al comma 6.

Art. 9.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, pari a 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 2.

2. A decorrere dall’anno 2026:

a) la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata nella misura del 25 per cento dell’ammontare delle somme giocate;

b) la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 è fissata nella misura del 9,6 per cento dell’ammontare delle somme giocate;

c) la ritenuta sulle vincite del gioco del lotto, di cui all’articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è fissata nella misura del 8,55 per cento;

d) il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017 è fissato nella misura del 12,55 per cento.

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