08 Agosto 2026 - 17:32

Senato, DL Sport: respinti odg M5S su divieto pubblicità al gioco e emdamento PD su aumento imposta su scommesse

Nella giornata di ieri, nel corso dell’esame del Dl 108/2026 recante “Disposizioni urgenti in materia di sport, grandi eventi ed efficacia del documento di identità” in commissione cultura del Senato

29 Luglio 2026

Nella giornata di ieri, nel corso dell’esame del Dl 108/2026 recante “Disposizioni urgenti in materia di sport, grandi eventi ed efficacia del documento di identità” in commissione cultura del Senato è stato analizzata l’ordine del giorno del movimento 5 Stelle che affronta, tra gli altri temi, anche quello della pubblicità alle scommesse.

Particolare rilievo è attribuito al contrasto della diffusione del gioco d’azzardo negli impianti sportivi, chiedendo che benefici e agevolazioni siano subordinati al rispetto del divieto di pubblicità e sponsorizzazione di giochi e scommesse con vincite in denaro e che sia esclusa ogni forma di promozione diretta o indiretta dell’azzardo negli impianti pubblici o a uso pubblico interessati dagli interventi del decreto, in coerenza con la normativa vigente.

La relatrice Giulia Cosenza (FdI) ha espresso parere favorevole sull’odg a condizione che esso sia riformulato in testo di cui dà lettura. Parere conforme alla relatrice da parte del Ministro Abodi.

Il senatore Pirondini (M5S) respinge, invece, la proposta di riformulazione dell’ordine del giorno G/1978/2/7, deplorando che il Governo e la maggioranza non siano disponibili ad assumersi l’impegno di contrastare la pubblicità del gioco d’azzardo neppure nella forma di un atto di indirizzo. Insiste, quindi, per la votazione del medesimo.

Posto in votazione, l’odg viene respinto dalla Commissione.

Di seguito il testo integrale dell’odg.

G/1978/2/7

Bevilacqua, Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l’efficacia del documento di identità,

premesso che:

il provvedimento in esame interviene con misure urgenti in settori eterogenei, con un focus particolare sulla gestione di grandi eventi sportivi internazionali e sul supporto alla pratica sportiva di base;

l’integrazione dell’articolo 33 della Costituzione ha sancito solennemente che “la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”;

appare necessario che ogni disposizione attuativa in materia di sport, comprese quelle relative alle infrastrutture per grandi eventi come “UEFA EURO 2032” o la “America’s Cup – Napoli 2027”, sia informata a tali principi costituzionali, garantendo che l’investimento pubblico produca una ricaduta sociale effettiva;

la tutela della legalità e della salute pubblica richiede un rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di contrasto al gioco d’azzardo patologico, con particolare riferimento al divieto di pubblicità e sponsorizzazione di giochi o scommesse con vincite in denaro, come previsto dal cosiddetto “Decreto Dignità” (decreto-legge n. 87 del 2018);

è fondamentale assicurare che gli impianti sportivi interessati dagli interventi di potenziamento previsti dal decreto non diventino luoghi di promozione, anche indiretta, di pratiche potenzialmente lesive del benessere sociale, specialmente in contesti frequentati da minori;

il valore sociale dello sport si realizza pienamente solo attraverso la più ampia accessibilità alle strutture, rimuovendo le barriere economiche e fisiche che ne limitano la fruizione;

le realtà sportive dilettantistiche, i minori, le persone con disabilità e i nuclei familiari svantaggiati rappresentano i destinatari prioritari delle politiche pubbliche di promozione sportiva,

impegna il Governo a valutare l’opportunità di:

adottare ogni iniziativa, anche di carattere normativo, volta ad assicurare che le disposizioni in materia di sport contenute nel presente decreto siano attuate nel pieno rispetto del valore educativo e sociale sancito dall’articolo 33 della Costituzione, garantendo la priorità d’accesso alle attività per i minori, le persone con disabilità e le famiglie in condizione di svantaggio economico;

garantire che l’erogazione di benefici, contributi e agevolazioni, nonché l’affidamento della gestione di impianti, siano rigorosamente subordinati al rispetto del divieto di pubblicità e sponsorizzazione di giochi o scommesse con vincite in denaro;

assicurare che all’interno di tutti gli impianti sportivi pubblici o a uso pubblico interessati dagli interventi di cui al presente decreto sia vietata, nei limiti della normativa vigente, ogni forma di promozione, diretta o indiretta, di scommesse e giochi d’azzardo.

 


È stato preso in esame anche l’emendamento 6.2 presentato dai senatori D’Elia, Verducci, Crisanti e Rando del Partito democratico che interviene sulla tassazione delle scommesse sportive. La proposta prevede un aumento dell’aliquota dell’imposta unica sulle giocate: una parte delle maggiori entrate verrebbe destinata non solo allo sviluppo del calcio femminile, ma anche a finanziare progetti di prevenzione e contrasto della ludopatia.

Sia la relatrice del provvedimento Cosenza (FdI) sia il ministro Abodi esprimono parere contrario sull’emedamento. Posta ai voti, la Commissione respinge la proposta emendativa.

Riportato di seguito il testo dell’emendamento

6.2

D’Elia, Verducci, Crisanti, Rando

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al fine di favorire lo sviluppo del movimento calcistico femminile, una quota delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle aliquote dell’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, come rideterminate ai sensi del comma 1-ter, comunque non inferiore a 13 milioni di euro annui, è destinata esclusivamente al soggetto che organizza il campionato professionistico di Serie A femminile, allo sviluppo dell’attività di base del calcio femminile e del calcio a cinque femminile, al sostegno delle società dilettantistiche rivolte allo sviluppo dell’attività di base del calcio femminile e del calcio a cinque femminile e alla promozione della pratica calcistica femminile sull’intero territorio nazionale e ai progetti per contrastare la ludopatia.

1-ter. L’aliquota dell’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è stabilita per le scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, nelle misure del 21 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 25 per cento, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte.

1-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 1-bis, assicurandone la destinazione al soggetto che organizza il campionato professionistico di Serie A femminile, allo sviluppo dell’attività di base del calcio femminile e del calcio a cinque femminile, al sostegno delle società dilettantistiche e alla promozione della pratica calcistica femminile sull’intero territorio nazionale e ai progetti per contrastare la ludopatia.”