Il Senatore Andrea Paganella della Lega ha presentato al Senato un disegno di legge recante “Disposizioni per il rilancio del sistema sportivo italiano”. Il DDL si compone di 14 articoli
Il Senatore Andrea Paganella della Lega ha presentato al Senato un disegno di legge recante “Disposizioni per il rilancio del sistema sportivo italiano”. Il DDL si compone di 14 articoli e intende rappresentare un punto di svolta nella disciplina del sistema sportivo italiano.
Il provvedimento anche il settore dei giochi pubblici, con particolare riferimento alle scommesse sportive. Come si legge nella relazione illustrativa: “Il provvedimento costruisce il nuovo modello di finanziamento dello sport di base. A tal fine viene istituito il Fondo per lo sport di base e giovanile, articolato per Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva e Discipline sportive associate, alimentato principalmente attraverso una quota del gettito delle scommesse sportive e da ulteriori risorse provenienti dal contrasto agli illeciti che incidono sull’integrità dello sport.
Contestualmente vengono introdotti rigorosi vincoli di destinazione delle risorse, specifici obblighi di rendicontazione e un sistema di controlli volto ad assicurarne il corretto utilizzo. Il disegno di legge non si limita tuttavia a prevedere nuove forme di finanziamento, ma collega l’accesso alle risorse al raggiungimento di standard qualitativi omogenei sull’intero territorio nazionale. La qualità dell’attività formativa, la preparazione educativa dei tecnici, l’adeguatezza degli impianti e la tutela della salute degli atleti diventano così condizioni essenziali per beneficiare dell’intervento pubblico.
Le risorse vengono inoltre distribuite attraverso diversi canali, destinati ad accompagnare l’adeguamento delle strutture, sostenere il mantenimento degli standard raggiunti, premiare i migliori risultati formativi e facilitare l’accesso al credito degli enti sportivi.
Per rendere concretamente accessibile il nuovo sistema vengono attribuite a Sport e Salute S.p.A. funzioni di assistenza tecnica agli enti beneficiari mediante sportelli regionali e un portale nazionale dedicato ai finanziamenti, mentre il controllo sull’utilizzo delle risorse viene significativamente rafforzato attraverso l’introduzione del controllo concomitante della Corte dei conti.
Il provvedimento interviene quindi su alcuni profili strutturali del sistema sportivo nazionale. Da un lato viene modificata la materia della pubblicità delle scommesse sportive, superando il vigente divieto generalizzato e demandando all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la definizione di una disciplina improntata alla tutela dei minori e al gioco responsabile; dall’altro viene introdotto l’obbligo, per tutte le società professionistiche, di dotarsi di un settore giovanile certificato quale requisito indispensabile per l’ammissione ai campionati professionistici, accompagnato da misure fiscali destinate a incentivare gli investimenti nella formazione dei giovani atleti e negli impianti sportivi”.
Di seguito si riporta il testo integrale degli articoli di interesse
Art. 1.
(Istituzione del Fondo per lo sport di base e giovanile)
1. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze è istituito il Fondo per lo sport di base e giovanile, di seguito denominato « Fondo », quale complesso di risorse a destinazione vincolata, articolato in sezioni separate per ciascuna federazione sportiva nazionale, per gli enti di promozione sportiva, per le discipline associate riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o il Comitato italiano paralimpico (C.I.P.), corrispondenti alla disciplina sportiva oggetto delle scommesse che alimentano ciascuna sezione.
2. Le risorse del Fondo sono iscritte in conti di tesoreria vincolata, con denominazione « Fondo per lo sport di base e giovanile » e indicazione della sezione individuata dalla denominazione della federazione sportiva nazionale, distinti dalla contabilità ordinaria di ciascuna federazione sportiva nazionale, degli enti di promozione sportiva e delle discipline associate riconosciute dal CONI o il C.I.P.
3. Le risorse del Fondo sono destinate esclusivamente alle finalità di cui all’articolo 4. È fatto divieto di utilizzare le risorse del Fondo per finalità diverse, anche in via di anticipazione di cassa. La violazione del divieto configura illecito contabile ed è segnalata dalla Corte dei conti al Procuratore regionale competente.
4. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le discipline associate riconosciute dal CONI o il C.I.P., presentano il rendiconto annuale della gestione del Fondo, corredato dall’attestazione del revisore legale dei conti entro il 31 marzo dell’anno successivo. Il rendiconto è trasmesso alla Corte dei conti, ai Ministeri interessati e, per le sezioni relative alle discipline dello sport di squadra professionistico, all’Autorità di cui all’articolo 13-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come sostituito dall’articolo 11, comma 1, lettera e), della presente legge.
Art. 2.
(Finanziamento del Fondo)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2027, le aliquote dell’imposta unica sulle scommesse sportive a quota fissa, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, come rideterminate dall’articolo 1, comma 92, lettera b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono incrementate del 2,5 per cento sia per la raccolta su rete fisica che per la raccolta a distanza.
2. Le maggiori entrate accertate derivanti dall’attuazione del comma 1 sono destinate ad alimentare la dotazione del Fondo di cui all’articolo 1.
3. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono definite con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Sono altresì destinate al Fondo di cui all’articolo 1, in ragione della disciplina sportiva interessata:
a) le somme di denaro, i valori mobiliari e i proventi ricavati dalla liquidazione o vendita di beni mobili e immobili, aziende e partecipazioni societarie, oggetto di sequestro preventivo, sequestro conservativo o confisca, anche per equivalente, disposti dall’autorità giudiziaria nell’ambito di procedimenti penali aventi ad oggetto i seguenti reati:
1) manipolazione di competizioni sportive ai sensi dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, come sostituito dall’articolo 12, comma 1, lettera a), della presente legge;
2) esercizio abusivo di attività di scommessa ai sensi dell’articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
3) violazione dei diritti di proprietà intellettuale sugli eventi sportivi ai sensi dell’articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633;
4) utilizzo di informazioni riservate per scommesse in ambito sportivo ai sensi dell’articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, come sostituito dalla presente legge;
5) riciclaggio di proventi derivanti dai reati di cui alle lettere da a) a d), ai sensi degli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale.
b) le sanzioni applicate ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, come modificato dall’articolo 13 della presente legge, in forza di violazioni riferibili ai reati di cui alla precedente lettera a) del presente comma;
c) le sanzioni comminate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per violazione dei diritti televisivi connessi a manifestazioni e competizioni sportive.
5. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le discipline associate riconosciute dal CONI o il C.I.P possono richiedere, all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di destinare alla sezione del Fondo di propria competenza il ricavato della vendita o della gestione dei beni di cui all’articolo 48, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Art. 7.
(Pubblicità delle scommesse sportive)
1. L’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, è abrogato.
2. Restano ferme le disposizioni a tutela dei minori previste dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e i poteri dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Con delibera della medesima Autorità, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i limiti orari e di contenuto della pubblicità delle scommesse sportive nonché gli obblighi di inserimento di messaggi di gioco responsabile.
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