29 Marzo 2024 - 16:15

Senato. DDL Mirabelli (Pd): ‘Disposizioni in materia di riordino dei giochi’

“Il presente disegno di legge – ha dichiarato il senatore Dem Franco Mirabelli presentando il ddl – reca una serie di disposizioni volte al riordino della disciplina dei giochi pubblici.

25 Luglio 2018

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“Il presente disegno di legge – ha dichiarato il senatore Dem Franco Mirabelli presentando il ddl – reca una serie di disposizioni volte al riordino della disciplina dei giochi pubblici.

La proposta è finalizzata alla raccolta sistematica in un unico provvedimento delle disposizioni sui singoli giochi e ad un riordino del prelievo fiscale sui medesimi.
Le misure introdotte dal disegno di legge, molte delle quali frutto delle proposte avanzate in sede di Conferenza unificata, sono mirate: a tutelare i minori dalla pubblicità dei giochi; a recuperare i fenomeni di ludopatia e a contrastare il gioco d’azzardo patologico; a vietare la pubblicità nelle trasmissioni radiofoniche e televisive e, in particolare, in occasione della trasmissione di eventi sportivi in diretta; a diminuire progressivamente la domanda e l’offerta dei giochi; a normare in modo stringente le regole di esercizio dell’attività di offerta di giochi e di  comportamento nei punti di gioco, in particolare introducendo l’obbligo di identificazione del giocatore al fine di
evitare l’ingresso nei punti di gioco dei minori; a potenziare gli strumenti di contrasto all’illegalità e alla tracciabilità dei capitali; a definire le fonti di regolazione dei diversi aspetti legati all’imposizione e ad armonizzare aggi e compensi spettanti ai concessionari; a riordinare la disciplina dei controlli e dell’accertamento dei tributi gravanti sui giochi, nonché il sistema sanzionatorio.

L’organizzazione e l’esercizio di giochi pubblici è riservato allo Stato nell’ambito di un quadro normativo adottato sentite le regioni e gli enti locali.

 

Il modello organizzativo si fonda, pertanto, sul regime concessorio ed autorizzatorio, ritenuto indispensabile per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi.

 

L’applicazione di regole trasparenti ed uniformi è garantita sull’intero territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all’esercizio dell’offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, con adeguate forme di partecipazione degli enti locali al procedimento di autorizzazione e pianificazione della dislocazione territoriale di sale da gioco e di punti vendita in cui si esercita come attività principale l’offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito.

Nel merito, il disegno di legge si suddivide in 6 titoli.Il primo titolo contiene le disposizioni generali del provvedimento. Esso si suddivide in 9 capi recanti: 1) l’oggetto, le finalità e i principi del provvedimento; 2) le definizioni; 3) le fonti della disciplina dei giochi; 4) la disciplina della rete dei giochi; 5) l’abilitazione all’offerta di giochi; 6) la disciplina delle concessioni delle reti di gioco; 7) la disciplina degli aggi e dei compensi; 8) le azioni di contrasto alla ludopatia e al gioco d’azzardo patologico; 9) la pubblicità.

 

Il titolo secondo disciplina le entrate da giochi, definendo le entrate tributarie e non tributarie connesse ai giochi e le misure relative all’accertamento e alla riscossione. Il titolo terzo disciplina le sanzioni connesse ai giochi ed in particolare quelle penali, amministrative, tributarie e le disposizioni generali in materia di penali convenzionali.
Il titolo quarto reca disposizioni sui controlli per il settore dei giochi ed in particolare i poteri e le attività affidate a tal fine all’Agenzia delle entrate e ad altri soggetti preposti al controllo.

 

Il titolo quinto reca la disciplina dei singoli giochi, ovvero dei giochi mediante apparecchi con e senza vincita di denaro, delle scommesse e dei giochi di ippica nazionale, del gioco del bingo, dei giochi numerici a quota fissa, dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, dei concorsi pronostici, delle lotterie, delle lotterie ad estrazione differita, delle lotterie ad estrazione istantanea e del gioco a distanza. Il titolo sesto reca le disposizioni finali e le abrogazioni di norme previgenti in tema di giochi”.

 

DISEGNO DI LEGGE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
OGGETTO, FINALITA’ E PRINCIPI
Art. 1
(Oggetto)
1. La presente legge reca il riordino, anche attraverso la loro raccolta organica e sistematica, delle
disposizioni in materia di giochi pubblici, con o senza vincita in denaro, ammessi nella Repubblica
italiana.
2. Le disposizioni della presente legge costituiscono il quadro regolatorio nazionale di fonte primaria
in materia di giochi pubblici, che è completato, a livello di fonte secondaria, dalle disposizioni
normative ovvero amministrative emanate ai sensi e nei limiti del presente codice.
3. Le disposizioni La presente legge, in quanto disposizioni fondamentali in materia di gioco a livello
nazionale, in particolare per i profili dell’ordine pubblico e della sicurezza, costituiscono altresì
disposizioni di coordinamento nei riguardi delle Regioni. A tal fine le disposizioni seguenti sono
oggetto di intesa nella Conferenza unificata, come previsto dall’articolo 4. Conseguentemente
eventuali disposizioni di fonte regionale o comunale, comunque incidenti in materia di giochi
pubblici, devono risultare coerenti e coordinate con quelle del presente codice. Le Regioni e i Comuni
che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno emanato loro disposizioni non coerenti
ovvero in contrasto con quelle del presente codice ne promuovono la modificazione al fine di renderle
coerenti con il quadro regolatorio di cui alla presente legge. Analogamente provvedono
all’adeguamento del loro ordinamento, a fini di coerenza ed unitarietà della disciplina del gioco
pubblico a livello nazionale, le Regioni e le Province a statuto differenziato.
Art. 2
(Finalità)
1. Le norme in materia di gioco pubblico, qualunque sia la loro fonte di produzione, sono sempre
orientate al perseguimento del primario interesse generale dell’ordine pubblico, della sicurezza e della
pubblica fede dei giocatori, nonché al contemperamento degli ulteriori interessi generali della tutela
delle fasce sociali deboli, a partire dalla prevenzione del rischio di accesso dei soggetti minori di età,
della tutela della salute, di una equilibrata e sostenibile presenza sul territorio dell’offerta di gioco
pubblico con quella di altri beni e servizi, della progressiva riduzione dell’offerta di gioco, sia in
termini di volumi sia di punti di vendita, nonché del gettito erariale.
2. Nel perseguimento degli interessi di cui al comma 1, le disposizioni in materia di gioco pubblico,
anche di fonte regionale o comunale, assicurano sempre la coerenza e la convergenza degli interventi
e delle misure da esse previsti, per garantire che non sia mai frustrato il generale obiettivo della
uniformità e della chiarezza regolatoria, nonché della competitività, concorrenzialità ed affidabilità
del mercato.
3. La disciplina dei giochi pubblici è improntata, in particolare, alla salvaguardia dei seguenti
obiettivi:
a) tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza;
b) prevenzione, contrasto e repressione dell’attività di gioco non regolare e non autorizzato, e pertanto
illegale;
c) prevenzione, contrasto e repressione delle attività di riciclaggio, come definite dal decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni;
d) tracciabilità dei flussi finanziari relativi al gioco;
e) sicurezza del gioco, nonchè trasparenza della offerta di gioco e delle sue regole;
f) tutela dei minori di età e delle fasce sociali deboli;
g) tutela del giocatore;
h) raccolta dei dati del gioco pubblico nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati
personali;
i) unitarietà e uniformità, sull’intero territorio nazionale, della organizzazione e gestione della rete di
offerta di gioco pubblico;
l) tutela dell’affidamento dei concessionari e degli ulteriori soggetti che, nell’ambito della
organizzazione delle reti dei concessionari, operano sotto la loro responsabilità;
m) tutela della concorrenza;
n) non discriminazione.
o) tutela della salute
p) certificazione degli esercizi allo scopo di innalzare il livello qualitativo dei punti di gioco e
dell’offerta di gioco;
4. Fuori dai casi di sanzione penale ovvero di sanzione amministrativa tributaria, nell’ambito dei
rapporti tra lo Stato, i concessionari e i soggetti che operano sotto la loro responsabilità, le sanzioni
di natura patrimoniale sono costituite, di norma, da sanzioni amministrative ovvero da penali
convenzionali.
Art. 3
(Principi)
1. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi generali dell’ordinamento nazionale in
materia di giochi pubblici, anche senza vincita in denaro, e possono essere derogate o modificate solo
espressamente, mediante novella della presente legge.
2. L’adozione di norme interpretative in materia di giochi pubblici con vincita in denaro può essere
disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di
interpretazione autentica.
3. Le Regioni a statuto ordinario, nell’ambito delle competenze loro riconosciute e delle intese
raggiunte, regolano le materie disciplinate dalla presente legge in attuazione delle disposizioni in esso
contenute. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
analogamente, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad adeguare i
rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella presente legge.
4. Gli Enti locali provvedono, nell’ambito delle competenze loro riconosciute, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi
emanati ai princìpi dettati dalla presente legge.
Art. 4
(Leale collaborazione)
1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, ferme le rispettive attribuzioni in materia legislativa e
regolamentare, operano in materia di giochi pubblici in base al principio di leale collaborazione,
mediante intese ed accordi.
2. Le Conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,
costituiscono le sedi istituzionali di confronto in relazione alle discipline in materia di giochi pubblici,
diverse da quelle riservate alla potestà esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117 della
Costituzione, per quanto riguarda i loro contenuti e la loro qualità, appropriatezza e proporzionalità,
nonché per il periodico monitoraggio della loro applicazione, efficacia ed efficienza.
3 Ai fini di cui al comma 2, presso le Conferenze di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, è
istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato tecnico permanente per
l’analisi e la valutazione della normativa nazionale in materia di giochi pubblici, di dati e informazioni
riguardanti la dinamica del settore dei giochi, nonché per l’elaborazione di proposte al Governo,
previa deliberazione delle Conferenze. Il comitato è costituito, oltre al presidente, designato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, da otto membri effettivi, di cui quattro designati dai presidenti
delle Conferenze e quattro, in rappresentanza del Governo, designati, rispettivamente, dai Ministri
dell’economia e delle finanze, dell’interno, della giustizia e della salute. Alle sedute del comitato
partecipano, per apposite audizioni, esponenti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei
giovani iscritte in un elenco tenuto dal comitato. Il comitato riferisce annualmente al Parlamento sui
risultati del proprio lavoro.
CAPO II
TERMINOLOGIA
Art. 5
(Definizioni)
1. Ai soli fini della presente legge i termini di seguito elencati assumono il significato
corrispondentemente indicato:
a) “Agenzia”: l’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
b) “concessionario”: la persona giuridica di diritto pubblico o privato che esercita per conto dello
Stato, avendone ottenuto un formale, valido ed efficace titolo abilitativo, pubbliche funzioni nelle
attività di gestione, esercizio e raccolta di gioco pubblico;
c) “compenso del concessionario”: la remunerazione del concessionario consistente, in relazione alla
natura del provento erariale previsto per ciascuna tipologia di gioco, nella differenza tra le somme
giocate e le vincite erogate ovvero, anche sotto forma di aggio, in una misura prestabilita della
raccolta quale corrispettivo per l’esercizio di funzioni pubbliche trasferitegli ovvero dei compiti e
degli adempimenti attribuitigli con la concessione;
d) “compenso del punto di vendita”: la remunerazione, anche sotto forma di aggio, riconosciuta al
titolare del punto di vendita e corrisposta dall’Agenzia ovvero dal concessionario;
e) “concorso a premio” ovvero “manifestazione a premio” ovvero “manifestazione di sorte locale”:
qualsiasi iniziativa promozionale, diversa dai giochi pubblici, che si concretizza attraverso lo
strumento della promessa e dell’assegnazione di premi in correlazione o meno all’acquisto di un
bene e/o di un servizio, di competenza del Ministero dello sviluppo economico e disciplinata dal
regolamento di attuazione dell’articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni;
f) “esercizio generalista primario”: sale da gioco (gaming hall), bar, nei quali non si effettua l’attività
di somministrazione di alimenti e bevande propria degli esercizi generalisti secondari, ricevitorie
del lotto che dalla data di entrata in funzione dell’automazione del gioco del lotto ne effettuano
la raccolta con il sistema manuale, nonché in generale rivendite ordinarie e speciali di prodotti
da fumo di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38, e
successive modificazioni;
g) “esercizio generalista secondario”: ristorante, trattoria, osteria, pizzeria, enoteca, stabilimento
balneare, piscina, albergo, pensione, ostello, locanda, bed&breakfast, agriturismo, campeggio,
casa vacanze, edicole, circoli privati, nonché ogni altro esercizio diverso dagli esercizi generalisti
primari;
h) “gioco ad accesso diretto”: il gioco pubblico alla cui partecipazione il giocatore accedere
direttamente, senza la intermediazione di una persona fisica;
i) “gioco ad accesso mediato”: il gioco pubblico alla cui partecipazione il giocatore non accede
direttamente in quanto è necessaria una intermediazione, anche di una persona fisica;
l) “gioco a distanza”: giochi pubblici con vincita in denaro che possono essere raccolti esclusivamente
con modalità a distanza tramite internet, canale telefonico, fisso o mobile, nonché TV interattiva;
m) “gioco con vincita in denaro”: qualsiasi forma di gioco pubblico per la cui partecipazione è
comunque richiesto il pagamento di una posta costituita da una somma di denaro e la cui
introduzione, disciplina, organizzazione, gestione e raccolta è riservata allo Stato, diversa da un
concorso ovvero da una manifestazione a premio;
n) “gioco pubblico”: qualsiasi forma di gioco, con o senza vincita in denaro, ammessa in Italia sulla
base del presente decreto e offerta al pubblico professionalmente;
o) “gioco senza vincita in denaro”: qualsiasi forma di gioco pubblico, anche con finalità promozionali,
per la cui partecipazione è comunque richiesto il pagamento di una somma di denaro e al cui esito
non si acquisisce alcuna vincita in denaro ovvero si acquisisce un titolo di legittimazione a premi
esclusivamente in natura e di modico valore;
p) “organismo di certificazione”: la persona giuridica accreditata presso l’unico organismo di
accreditamento che, su incarico del concessionario, del produttore o dell’importatore effettua, nel
rispetto della normativa comunitaria di settore, la certificazione della corrispondenza tecnologica
e di funzionalità tra gli apparecchi di cui all’articolo 7, commi 1, lettere a) e b), e 2, nonché le
piattaforme di gioco, e le relative regole tecniche;
q) “operatore di gioco”: la persona giuridica che, in Italia ovvero comunque in un Paese facente parte
dello Spazio economico europeo, abbia maturato sufficiente esperienza nella gestione, esercizio o
raccolta di giochi, identici o equivalenti ai giochi pubblici ammessi in Italia, sulla base, ove
previsto, di un valido ed efficace provvedimento abilitativo rilasciato dall’autorità̀ competente del
Paese in cui l’operatore di gioco ha la propria sede legale ovvero operativa;
r) “palinsesto”: il programma, predisposto dallo Stato ovvero dai concessionari, degli avvenimenti
sportivi, anche ippici, e non sportivi, nonchè delle tipologie di scommesse che costituisce il
documento ufficiale in riferimento al quale le scommesse possono essere accettate;
s) “punto di offerta di gioco”: qualsiasi esercizio generalista primario aperto al pubblico all’interno
del quale sono offerti giochi pubblici in nome e per conto del concessionario;
t) “rete fisica di raccolta”: l’insieme dei punti di offerta di gioco che fanno capo ad un concessionario;
u) “regola tecnica”: qualunque specifica tecnica ovvero di requisito per la quale è prevista una
procedura d’informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole
relative ai servizi della società dell’informazione ai sensi delle direttive 98/34/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 e 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 20 luglio 1998;
v) “regolamento”: regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni,
z) “terminale di gioco”: l’apparecchiatura elettronica, collegata telematicamente al sistema centrale
del concessionario, che consente la registrazione e l’accettazione delle giocate presso il punto di
raccolta fisico e la stampa del titolo di gioco da restituire ai giocatori;
aa) “titolo abilitativo statale”: il provvedimento amministrativo di natura concessoria e/o
autorizzatoria, rilasciato in Italia da autorità statali, che legittima in Italia la organizzazione,
gestione, esercizio e raccolta di giochi pubblici;
bb) “titolo di gioco”: il modulo, il biglietto, la scheda, la ricevuta ovvero altro idoneo documento che
attesta una giocata, conseguente alla stipulazione di un contratto di gioco, anche virtuale;
cc) “totalizzatore nazionale”: il sistema di elaborazione centrale, organizzato e gestito dalla Agenzia,
anche mediante il suo partner tecnologico, per la gestione dei concorsi pronostici su base sportiva
ed ippica nonché di altri, eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive ed ippiche;
dd) “Tulps”: il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni;
ee) “unico organismo di accreditamento”: l’unico organismo nazionale italiano, di cui all’articolo 4
della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, autorizzato a svolgere attività di
accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato
per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93.
CAPO III
FONTI
Art. 6
(Riserva dello Stato e poteri delle Regioni e degli Enti locali)
1. L’organizzazione e l’esercizio di giochi pubblici, per i quali si mette in palio una ricompensa di
qualsiasi natura, anche in denaro, e per la cui partecipazione è richiesto il pagamento di una posta in
denaro, sono riservati allo Stato nell’ambito di un quadro normativo adottato sentite le regioni e gli
enti locali. Sono altresì riservati allo Stato, sentite le regioni e gli enti locali, la identificazione, il
consenso e la disciplina delle attività di gioco per la cui partecipazione, anche a tempo, sia comunque
richiesto il pagamento di una somma di denaro, anche se per essi non sia corrisposta alcuna
ricompensa. L’organizzazione e l’esercizio delle attività di cui al primo periodo sono affidate al
Ministero dell’economia e delle finanze, che le esercita mediante l’Agenzia la quale può effettuarne
la gestione o direttamente o per mezzo di concessionari, persone fisiche o giuridiche, che diano
adeguata garanzia di idoneità. In questo secondo caso, la misura dei compensi spettanti e le altre
modalità della gestione sono stabilite in convenzioni accessive alle concessioni.
2. Nell’esercizio delle loro potestà normative ed amministrative, le Regioni e i Comuni, conformano
i rispettivi ordinamenti alle disposizioni della presente legge che costituiscono disposizioni di
coordinamento nazionale in materia di gioco.
3. In caso di gestione delle attività di cui al comma 1 per mezzo di persone fisiche o giuridiche, queste
sono selezionate attraverso apposita procedura selettiva bandita nel rispetto delle norme nazionali e
comunitarie. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su richiesta dell’Agenzia acquisisce
obbligatoriamente il parere del Consiglio di Stato per i profili di legittimità relativi agli schemi degli
atti di gara per il rilascio di concessioni in materia di giochi pubblici, nonché agli schemi di
provvedimento di definizione dei criteri per la valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale dei
concessionari, con riferimento a specifiche tipologie di gioco e in relazione alle caratteristiche del
concessionario.
4. L’Agenzia può provvedere alla gestione e all’esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione
differita anche mediante una sua società a totale partecipazione pubblica. L’Agenzia può altresì
organizzare con le amministrazioni competenti di altri Stati dell’Unione europea la gestione di giochi
ovvero di singoli concorsi od estrazioni. In tal caso, l’Agenzia, in accordo con le amministrazioni
competenti degli altri Stati e sulla base di quanto previsto con il regolamento di cui all’articolo 7,
comma 4, stabilisce la ripartizione della posta di gioco.
5. Ferme restando le attribuzioni del Ministero dello sviluppo economico in materia di concorsi e
operazioni a premio, spettano alla Agenzia anche le funzioni di controllo sulle attività che
costituiscono, per la mancanza di reali scopi promozionali, elusione della riserva dei giochi pubblici.
6. Al fine di razionalizzare e semplificare i compiti amministrativi diretti a contrastare comportamenti
elusivi del monopolio statale dei giochi pubblici, senza aggravio degli adempimenti a carico dei
soggetti che intendono svolgere manifestazioni a premio, il Ministero dello sviluppo economico
trasmette all’Agenzia, all’atto del loro ricevimento, copia delle comunicazioni preventive di avvio
dei concorsi a premio, nonché dei relativi allegati.
7. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia delle comunicazioni di cui al comma 6, l’Agenzia,
qualora individui coincidenza tra il concorso a premio e una attività di gioco riservato allo Stato, lo
dichiara con provvedimento espresso, assegnando il termine di cinque giorni per la cessazione delle
attività. Il provvedimento è comunicato al soggetto interessato e al Ministero dello sviluppo
economico.
8. Con decreto interdirigenziale del Ministero dello sviluppo economico e dell’Agenzia sono
determinate forme e termini della comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio, anche
per consentire la loro trasmissione in via telematica. Il Ministero dello sviluppo economico e
l’Agenzia, d’intesa fra loro, stabiliscono, anche in vista della completa informatizzazione del processo
comunicativo, adeguate modalità di trasmissione della copia delle comunicazioni di cui al comma 6.
Art. 7
(Istituzione e disciplina dei giochi)
1. Le tipologie di gioco pubblico con vincita in denaro, riservate allo Stato, di cui è consentita la
pratica sono:
a) giochi mediante apparecchi di cui all’articolo 74, comma 2, lettera a);
b) giochi mediante apparecchi di cui all’articolo 74, comma 2, lettera b);
c) scommesse, a quota fissa e a totalizzazione, su eventi sportivi, anche simulati, inclusi quelli
relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi, anche simulati;
d) giochi di ippica nazionale;
e) bingo;
f) giochi numerici a quota fissa;
g) giochi numerici a totalizzazione nazionale;
h) concorsi pronostici sportivi, inclusi quelli ippici;
i) lotterie ad estrazione istantanea e differita.
l) giochi a distanza.
2. Con regolamento emanato ai sensi del comma 4 e dell’articolo 8 sono individuate le tipologie di
gioco pubblico senza vincita in denaro, nonché quelle di puro intrattenimento, riservate allo Stato e
delle quali è consentita la pratica, per la cui partecipazione sia comunque richiesto il pagamento di
una somma di denaro. Con lo stesso regolamento sono altresì individuate, fra tali tipologie di gioco,
quelle per le quali non occorre il rispetto di alcuna regola tecnica.
3. In caso di prelievo tributario sulla raccolta di giochi pubblici, con legge è stabilita la fattispecie
imponibile, il soggetto passivo e la misura massima dell’imposta. Per le tipologie di giochi di cui al
Titolo V del presente decreto la misura massima dell’imposta è quella stabilita in relazione alle
singole tipologie di gioco pubblico in esso previste.
4. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’Agenzia, di concerto
con il Ministro dell’interno per i profili concernenti l’ordine pubblico e la sicurezza, sono stabiliti di
volta in volta il gioco pubblico che, nell’ambito delle tipologie di cui al comma 1, lo Stato voglia
organizzare ed esercitare, disciplinandone le forme di gioco, la posta massima di partecipazione, la
misura massima della restituzione in vincita, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a
qualsiasi titolo, nonché la misura del prelievo per ciascuna tipologia di gioco nei limiti della misura
massima di cui al comma 3. Con il regolamento sono altresì stabiliti i livelli essenziali di informazione
al pubblico relativa alla percentuale di probabilità di vincita che il giocatore ha nel singolo gioco,
nonché di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro.
5. Nel rispetto della disciplina di cui al comma 4, nonché del principio del legittimo affidamento in
considerazione delle convenzioni di concessione eventualmente in atto, con provvedimento
direttoriale dell’Agenzia si provvede alla definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative
regole tecniche, anche d’infrastruttura, ivi incluse quelle idonee ad assicurare la non prevedibilità del
risultato e, in relazione ai giochi mediante estrazione, la equiprobabilità del risultato, nonché la posta
unitaria di partecipazione al gioco, anche sotto forma di prezzo di acquisto del titolo di legittimazione
alla sua partecipazione, la relativa variazione in funzione dell’andamento del gioco, considerato
singolarmente ovvero in rapporto ad altri, la individuazione della misura di aggi, diritti o proventi.
6. Per gli apparecchi per il gioco lecito impiegati nell’àmbito dello spettacolo viaggiante continuano
ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 del Tulps e quelle dell’articolo 14-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni. Resta
ferma la disciplina dello spettacolo viaggiante in relazione alle attrazioni “gioco al gettone azionato
a mano, gioco al gettone azionato a ruspe, pesca verticale di abilità”, inseriti nell’elenco istituito ai
sensi dell’articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, di cui al decreto 10 aprile 1991 del Ministero
dell’interno e del Ministero del turismo e dello spettacolo, e successive modificazioni, che risultino
già installati al 31 dicembre 2002, nelle attività dello spettacolo viaggiante di cui alla citata legge n.
337 del 1968.
Art. 8
(Disposizioni uniformi
in materia di istituzione e disciplina dei giochi)
1. I regolamenti di cui all’articolo 7, comma 4, sono in ogni caso emanati nel rispetto dei seguenti
principi:
a) adozione di un regolamento per ogni singola tipologia di gioco;
b) tutela prioritaria dell’ordine pubblico e della sicurezza;
c) tutela prioritaria della salute;
d) rigoroso divieto di accesso al gioco da parte dei minori di età;
e) promozione e pubblicità dei giochi pubblici in forme rispettose della necessaria tutela dei minori
di età, dell’ordine pubblico, del gioco responsabile e della dignità umana;
f) concorrenza, nel rispetto della tutela del consumatore e della difesa dell’ordine pubblico e della
sicurezza, perseguita, nonché in conformità alla normativa nazionale e comunitaria, attraverso
sollecitazioni di mercato appropriatamente selettive improntate ai principi di necessità,
proporzionalità e non discriminazione tra persone giuridiche italiane e di altri Paesi dello Spazio
economico europeo;
g) salvaguardia delle posizioni soggettive relative a concessioni già in essere e tutela del legittimo
affidamento;
h) pluralità dei punti di offerta di gioco che costituiscono parte, anche in via esclusiva, delle reti di
raccolta dei concessionari, anche relativamente a giochi la cui organizzazione ed esercizio è
affidata in monoconcessione;
i) nominatività obbligatoria dei giochi a distanza;
l) protezione dei dati relativi al gioco e al giocatore.
2. Prima dell’emanazione dei regolamenti di cui all’articolo 7, comma 4, il Ministro dell’economia e
delle finanze avvia obbligatoriamente, tramite l’Agenzia, una procedura di pubblica consultazione. A
tal fine, gli elementi essenziali dello schema di regolamento sono pubblicati per almeno trenta giorni
sul sito istituzionale dell’Agenzia con indicazione dell’indirizzo di posta elettronica cui possono
essere inoltrate osservazioni. Nel preambolo dei regolamenti è dato atto della effettuazione della
pubblica consultazione e nella relazione al Consiglio di Stato, per il parere in ordine allo schema di
regolamento, sono indicate le osservazioni accolte e la motivazione dell’eventuale mancato
accoglimento delle osservazioni.
3. Fuori dai casi di integrale riformulazione dei regolamenti, ogni modificazione ai regolamenti di cui
all’articolo 7, comma 4, è apportata esclusivamente mediante novella di quello emanato per primo.
Ogni nuova disposizione regolamentare in materia di gioco non emanata nel rispetto di quanto
stabilito nel periodo precedente è nulla.
4. Entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Agenzia pubblica sul proprio
sito istituzionale, in forma di testi unici, anche separati in ragione dei rispettivi contenuti e delle
materie trattate, con indicazione espressa delle disposizioni che sono conseguentemente abrogate, i
provvedimenti direttoriali che costituiscono riordino ed accorpamento delle disposizioni
amministrative contenute nei provvedimenti direttoriali pubblicati anteriormente alla predetta data.
Decorso il termine di cui al precedente periodo, i provvedimenti direttoriali adottati anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto sono senz’altro privi di effetti.
5. Fuori dai casi di integrale riformulazione dei provvedimenti direttoriali, ogni modificazione ai
provvedimenti di cui al comma 4 è apportata esclusivamente mediante novella di quello emanato per
primo. Ogni nuova disposizione direttoriale in materia di gioco non emanata nel rispetto di quanto
stabilito nel periodo precedente è nulla.
CAPO IV
RETE DEI GIOCHI
Art. 9
(Rete unitaria)
1. L’insieme delle reti fisiche e delle reti online dei concessionari per la raccolta di giochi pubblici,
collegate alla rete del partner tecnologico dell’Agenzia o che a quest’ultima fanno comunque capo
secondo quanto stabilito nelle concessioni onerose di gioco, costituiscono la rete unitaria italiana dei
giochi pubblici.
2. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’Agenzia, sono
definite e aggiornate le caratteristiche e le regole, anche tecniche, della rete unitaria al fine di
assicurare una politica gestionale unitaria, a livello nazionale, dei giochi pubblici, che persegua in
primo luogo la salvaguardia e la tutela degli interessi generali dell’ordine pubblico, della sicurezza,
dell’affidamento dei giocatori, nonché di una diffusione e sviluppo sostenibili dell’offerta di giochi
pubblici.
3. Nel caso in cui la struttura di una rete fisica di raccolta implichi una struttura organizzativa della
rete di livello ulteriore rispetto a quello del concessionario, e che a questo faccia comunque capo, con
il regolamento di cui al comma 2 sono altresì individuati i poteri di vigilanza e coordinamento
dell’Agenzia occorrenti perché le pratiche, anche commerciali, dei soggetti che operano ai diversi
livelli si attengano ai principi di una leale ed equilibrata concorrenza e non determinino alterazioni
della funzionalità complessiva della rete.
4. Con il regolamento di cui al comma 2 sono altresì stabilite, relativamente alle reti di raccolta di
giochi di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a) e b), univoche definizioni, competenze e responsabilità
dei soggetti che costituiscono la struttura organizzativa delle relative reti, da individuare
esclusivamente nei concessionari, nei gestori, negli esercenti, nonchè, ove strettamente necessario,
nei terzi incaricati.
Art. 10
(Modello organizzativo generale
della rete fisica di raccolta)
1. La rete fisica di raccolta di gioco con vincita in denaro di un concessionario è costituita dall’insieme
dei suoi punti di offerta di gioco, dei quali il concessionario risponde. L’esercizio e la gestione anche
di un solo punto di offerta di gioco presuppone in ogni caso il conseguimento di una concessione
onerosa e sono riservati esclusivamente al concessionario, nonché ai soggetti che nei riguardi di
quest’ultimo sono contrattualmente obbligati secondo quanto previsto dalla concessione e dei quali il
concessionario risponde.
2. Nel punto di offerta di gioco è consentita l’offerta di tutti i giochi pubblici che costituiscono oggetto
della concessione conseguita per l’esercizio di una rete fisica di raccolta.
3. Un punto di offerta di gioco è tale sia nel caso in cui in esso l’offerta di gioco pubblico venga
esercitata in via esclusiva sia nel caso in cui nello stesso la predetta offerta venga esercita in modo
non esclusivo, indipendentemente dal rapporto di prevalenza con l’attività diversa da quella di offerta
di gioco pubblico.
4. L’attività di offerta di gioco pubblico è legale esclusivamente se effettuata in un punto di offerta di
gioco pubblico e se il titolare di tale punto di offerta ha previamente conseguito un titolo abilitativo
adottato ai sensi dell’articolo 14.
5. E’ vietata la presenza, installazione, attivazione ed operatività di apparecchi di cui all’articolo 7,
comma 1, lettera a), negli esercizi generalisti secondari. E’ sempre e comunque vietata la presenza,
installazione, attivazione ed operatività di apparecchi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), in
esercizi i cui titolari non siano concessionari ovvero contrattualmente obbligati nei confronti di un
concessionario, che ne risponde, nell’ambito di una sua rete fisica di raccolta.
6. I concessionari di rete fisica di raccolta di gioco con vincita in denaro coadiuvano l’Agenzia
nell’azione di contrasto e repressione di ogni forma di gioco praticato in assenza di titoli abilitativi,
in particolare quelli statali, comunicando alla stessa ogni notizia, di cui abbiano conoscenza, idonea
a favorire l’Agenzia nella sua azione di contestazione degli illeciti e di applicazione delle relative
sanzioni. Agli stessi fini, i concessionari coadiuvano altresì l’Agenzia comunicando alla stessa ogni
notizia, di cui abbiano conoscenza, idonea a favorirne l’azione di contestazione della violazione dei
divieti di cui al presente articolo, nonché delle limitazioni di cui all’articolo 11.
Art. 11
(Disposizioni per il contenimento organizzativo
della rete fisica di raccolta)
1. I giochi pubblici che rientrano nelle tipologie di cui all’articolo 7, comma 1, lettere da a) a e), sono
consentiti, anche solo per singola specie, in apposite sale, denominate sale da gioco (gaming hall).
2. Costituiscono sale da gioco (gaming hall) gli esercizi, che operano sotto presidio e responsabilità
del concessionario e nell’ambito della rete fisica di raccolta dello stesso concessionario, dedicati al
gioco pubblico ad accesso sorvegliato e limitato esclusivamente a pubblico maggiorenne, di proprietà
del concessionario o di soggetto contrattualmente obbligato nei confronti di un concessionario ovvero
comunque nella disponibilità di un soggetto che assume contrattualmente, nei confronti di un
concessionario, la responsabilità della gestione della sala da gioco (gaming hall). Nelle sale (gaming
hall) la raccolta del gioco mediante apparecchi di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a) e b), è
consentita solo se esse hanno una superficie non inferiore a 50 metri quadrati e se è rispettato il
parametro di un apparecchio ogni tre metri quadrati. Per le sale (gaming hall) in esercizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto la disposizione di cui al precedente periodo trova applicazione
per le concessioni attribuite successivamente alla scadenza di quelle in atto alla medesima data.
3. Fuori dai casi di cui al comma 1, l’installazione, attivazione ed operatività di apparecchi di cui
all’articolo 7, comma 1, lettera a), è consentita esclusivamente nei punti di offerta di gioco costituiti
da esercizi generalisti primari, in misura pari ad un apparecchio per ogni sette metri quadrati e,
comunque, non superiore a sei apparecchi e alle seguenti ulteriori condizioni:
a) se, a tale fine, l’esercizio predispone al proprio interno uno spazio appositamente separato o
dedicato;
b) se l’ingresso allo spazio è consentito esclusivamente a pubblico maggiorenne che, in ogni caso è
autorizzato di volta in volta dal titolare dell’esercizio ovvero dal personale addettovi di cui il
titolare risponde;
c) se, in alternativa alle limitazioni di accesso di cui alla lettera b), fermo in ogni caso il vincolo della
non visibilità degli apparecchi dall’esterno del punto di offerta di gioco, gli apparecchi posti nello
spazio possono essere attivati, secondo quanto stabilito con il regolamento di cui al comma 6,
esclusivamente mediante lettura o inserimento di codici numerici o alfanumerici a tempo esclusivi
del giocatore e a lui rilasciati, di volta in volta, dal titolare dell’esercizio ovvero dal personale
addettovi di cui il titolare risponde, oppure mediante utilizzo di apposita tessera.
4. I giochi pubblici di cui all’articolo 7, comma 1, lettere c), d) e h), sono altresì consentiti negli
esercizi generalisti primari, ancorchè non all’interno dello spazio separato o dedicato di cui al comma
3, quale punto di offerta di gioco anche di un singolo concessionario, in considerazione della loro
natura di gioco ad accesso mediato da persona fisica, che ne assicura la fruizione sorvegliata e limitata
esclusivamente a pubblico maggiorenne.
5. Fuori dai casi cui al comma 3, il gioco mediante apparecchi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera
a), è consentito nelle sale da gioco (gaming hall) senza le limitazioni strutturali dello spazio
dedicatovi di cui al medesimo comma 3. In ogni caso, nelle predette sale da gioco (gaming hall) il
gioco mediante apparecchi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), è consentito esclusivamente se in
esse sono installati ed operativi non meno di sette apparecchi di tale specie.”
6. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 7, comma 4, sono stabilite le eventuali disposizioni
di attuazione del presente articolo, anche determinando il numero massimo delle sale da gioco per
regione, in rapporto, tra l’altro, alla popolazione maggiorenne, alla superficie del territorio ed in
considerazione delle sale da gioco già esistenti nel territorio stesso, nell’ambito di quanto previsto
dall’articolo 1, comma 3, del presente codice, nonché le disposizioni relative ai livelli minimi di
struttura, organizzazione e presidio delle sale da gioco (gaming hall) di cui ai commi 2 e 5, e quelle
occorrenti a garantire i migliori livelli di sicurezza per prevenire il rischio di accesso dei minori di
età, nonchè la tutela dell’ordine pubblico, della sicurezza, della pubblica fede e del giocatore. Con il
medesimo regolamento è inoltre disciplinato il processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi
di cui all’articolo 76, comma 1, lettera a), per la loro integrale sostituzione entro il 31 luglio 2017 con
apparecchi che consentono esclusivamente il gioco pubblico da ambiente remoto.
7. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Art. 12
(Modifica del Tulps)
1. Nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni:
a) all’articolo 86:
1) nel primo comma sono soppresse le parole “né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi
leciti o”;
2) il quarto comma è soppresso;
b) l’articolo 88 è soppresso.
Art. 13
(Distribuzione sul territorio dei punti di offerta di giochi)
1. In sede di Conferenza unificata lo Stato, le Regioni e gli enti locali, tenuto conto degli indicatori
di rischio di criminalità e infiltrazione mafiosa, delle esigenze e delle emergenze di tensione e degrado
sociale di ciascun territorio, sanciscono intese in ordine alla distribuzione territoriale delle sale da
gioco (gaming hall) che offrono i giochi con vincita in denaro di cui all’articolo 7, comma 1, lettere
da a) a e) e degli altri punti di offerta gioco. Le intese, in ogni caso, devono risultare tali da assicurare
la possibilità di concessioni di gioco uniformi a livello statale e sull’intero territorio nazionale, nonché
la salvaguardia dei loro valori patrimoniali.
2. Ai fini di cui al comma 1, le Regioni e gli enti locali adottano, nei rispettivi piani urbanistici e nei
regolamenti, criteri che consentano una equilibrata distribuzione nel territorio delle sale da gioco
(gaming hall) e dei punti di offerta di gioco, allo scopo di evitare il formarsi di aree nelle quali l’offerta
di gioco sia eccessivamente concentrata.
3. Gli enti locali, previa intesa con l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, hanno la facoltà di stabilire,
per le diverse tipologie di gioco, le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco.
4. A decorrere dal 1 gennaio 2020, i punti di offerta di gioco certificati in tutto il territorio nazionale
nei quali potranno essere presenti apparecchi AWPR sono fissati in 55.000, di cui:
a) 27.000 bar;
b) 10.000 tabacchi;
c) 2.800 sale vlt;
d) 200 sale bingo;
e) 10.000 agenzie o negozi;
f) 5.000 punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco
pubblici.
5. La riduzione del numero dei punti di offerta di gioco di cui al comma 4 è attuata, secondo le
modalità indicate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 1 gennaio
2018.
6. Qualora successivamente al 1 gennaio 2020, il numero complessivo dei punti di offerta di gioco
risulti superiore a quello indicato al comma 4, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli procede d’ufficio
alla revoca dei nulla osta eccedenti, riferibili a ciascun punto vendita, secondo criteri di
proporzionalità in relazione alla distribuzione territoriale regionale.
7. A decorrere dal 1 gennaio 2020, in tutti i punti di offerta di gioco, il gioco è consentito
esclusivamente attraverso l’utilizzo da parte dell’avventore della Carta nazionale dei servizi o della
carta dell’esercente o della tessera sanitaria. A decorrere dalla medesima data è vietato l’utilizzo degli
apparecchi AWPR mediante l’utilizzo di monete, banconote e di qualsiasi altra forma di moneta
elettronica.
CAPO V
ABILITAZIONE ALL’OFFERTA DI GIOCO
Art. 14
(Titoli abilitativi)
1. L’esercizio dell’attività di offerta dei giochi pubblici di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, presuppone
il conseguimento della concessione rilasciata dall’Agenzia, nonché di una apposita autorizzazione
rilasciata dalla stessa Agenzia ai concessionari ovvero, se l’organizzazione della rete fisica di raccolta
li preveda, al gestore, all’esercente e al terzo incaricato. L’autorizzazione non può essere rilasciata ai
soggetti che non siano in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11, 12, 92 e 131 del
Tulps e dalla normativa antimafia.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2020, l’abilitazione all’esercizio dell’attività di offerta dei giochi pubblici
e il mantenimento del titolo abilitativo sono subordinati alla certificazione di qualità. La certificazione
di qualità delle sale da gioco e dei punti di offerta di gioco è definita dall’Agenzia sulla base delle
intese in sede di Conferenza unificata nel rispetto dei seguenti criteri:
a) accesso selettivo e identificazione dell’avventore mediante il controllo obbligatorio della carta
d’identità o della carta nazionale dei servizi o della carta dell’esercente;
b) sistema di videosorveglianza all’interno e all’esterno dei punti di gioco;
c) divieto di utilizzo all’interno e all’esterno del punto di gioco di immagini che inducano al gioco;
d) utilizzo di segnaletica esterna che attesti la certificazione pubblica del locale;
e) rispetto dei vincoli architettonici;
f) rispetto degli standard di arredo e illuminazione dei punti di gioco;
g) formazione specifica per gli addetti del punto di gioco con approccio di contrasto al gioco di
azzardo;
h) rispetto dei limiti minimi sui volumi di spazio dedicati al gioco e sui numeri minimi e massimi di
apparecchi adibiti al gioco;
i) trasparenza delle comunicazioni in materia di gioco;
l) completa tracciabilità delle giocate e delle vincite;
m) collegamento diretto con i presidi di polizia e con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
3. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1 per l’esercizio delle tipologie di gioco
pubblico di cui all’art. 7, comma 1, lettere b), c) ed e), ed in ogni caso per l’esercizio e la gestione di
una sala da gioco (gaming hall), l’Agenzia chiede al questore competente per territorio un nulla-osta
attestante la sussistenza, in capo al titolare dell’attività autorizzata ed ai suoi eventuali rappresentanti,
dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11, 12, 92 e 131 del Tulps e dalla normativa antimafia
nonché l’adeguatezza dei locali utilizzati sotto l’esclusivo profilo della sicurezza pubblica, nonché
della certificazione di qualità di cui al comma 1-bis. L’Agenzia chiede al questore il nulla-osta anche
in relazione ai rappresentanti eventualmente nominati ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e).
Nel rilasciare il nulla osta, che ha effetto vincolante per l’Agenzia, il questore può formulare le
prescrizioni che ritenga di imporre ai sensi dell’art. 9 del Tulps.
4. Fermo quanto previsto dal comma 1, l’edificio o il locale nel quale opera il punto di offerta di gioco
deve essere altresì conforme alla normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, sanitaria e di
sicurezza.
5. Le licenze di cui all’articolo 86 del Tulps, valide ed efficaci alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono convertite, limitatamente ai loro effetti abilitativi per l’offerta di giochi
pubblici, in autorizzazioni ai sensi del comma 1 del presente articolo qualora il loro titolare ne abbia
i requisiti.
6. Il titolo di concessione conseguito dai soggetti della rete dei concessionari di cui all’articolo 12
della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, nonché all’articolo 33, comma 1, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, vale anche agli effetti del presente
articolo.
Art. 15
(Disposizioni procedurali)
1. Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei soggetti interessati e contestualmente
assicurare una procedura uniforme a livello nazionale, per il rilascio dell’autorizzazione prevista
dall’articolo 14, si applicano, in attesa della piena operatività di un apposito sistema di comunicazione
telematica, le seguenti disposizioni:
a) l’Agenzia opera in qualità di sportello unico;
b) il soggetto richiedente rivolge unica istanza all’Agenzia per il conseguimento dell’autorizzazione,
inoltrandola, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo e-mail reso disponibile sul sito
istituzionale dell’Agenzia. L’Agenzia provvede sulla domanda di autorizzazione nel termine di
novanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale senza una risposta l’istanza si intende
rigettata;
c) alla domanda è allegata la documentazione comprovante la disponibilità dei locali ove si intende
svolgere l’attività per la quale l’autorizzazione è chiesta e la loro conformità alle norme vigenti in
materia urbanistica, edilizia, sanitaria e di sicurezza. E’ ammessa, ai soli fini della presente lettera, la
produzione di dichiarazioni sostitutive ai sensi della vigente legislazione in materia di
documentazione amministrativa;
d) la richiesta del nulla osta di cui all’articolo 14 è trasmessa dalla Agenzia alla questura competente
con modalità informatiche. Il questore rilascia il nulla osta trasmettendolo alla Agenzia con modalità
informatiche nel termine di sessanta giorni e, in caso di diniego, ne dà comunicazione anche
all’interessato.
2. L’Agenzia trasmette alla Questura competente copia delle autorizzazioni rilasciate.
3. Qualora accerti il venir meno di taluno dei requisiti soggettivi richiesti per il rilascio del nulla osta,
nonché nel caso di abuso della persona autorizzata ai sensi dell’articolo 10 del Tulps, il questore
procede alla revoca dei provvedimenti di sua competenza, dandone comunicazione all’Agenzia, che
dispone la revoca della propria autorizzazione.
Art. 16
(Crisi del concessionario)
1. In caso di interruzione anticipata per effetto di revoca ovvero di decadenza dovute a fatto e colpa
del concessionario, disposte dalla Agenzia, di concessioni di gioco pubblico mediante apparecchi da
intrattenimento di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a) e b), al fine di assicurare una tempestiva
definizione dei rapporti giuridici pendenti, trovano applicazione le seguenti disposizioni:
a) dalla data del provvedimento di revoca o decadenza, ovvero dalla data di notificazione all’Agenzia
del giudicato ad essa favorevole in caso di impugnazione del provvedimento, per la durata di novanta
giorni le convenzioni accessive alle concessioni vigenti all’atto della revoca ovvero della decadenza
persistono nei riguardi delle società già concessionarie, le quali continuano residualmente ad operare
con i poteri, anche di riscossione, di cui le stesse disponevano in virtù della concessione;
b) per il medesimo periodo di tempo le altre società concessionarie, che a questo titolo già dispongono
di diritti di gestione di apparecchi di cui al predetto articolo 7, comma 1, lettera b), possono esercitare
opzione di subentro nei riguardi dell’Agenzia, in proporzione al numero di quelli ad esse riconosciuto,
nei diritti di gestione già riconosciuti alla società revocata o decaduta. Il corrispettivo per il subentro
è pari al rateo novennale del corrispettivo originariamente versato per il conseguimento di tali diritti
di gestione corrispondente al numero di anni interi di residua durata della concessione alla data della
revoca o decadenza, ovvero alla data del giudicato favorevole all’Agenzia in caso di impugnazione
del provvedimento. Qualora, per effetto del subentro, il concessionario optante raggiunga la quota
massima di concentrazione ammissibile, l’opzione di subentro nell’eccedenza spetta agli ulteriori
concessionari nel rispetto del medesimo criterio proporzionale. I diritti di gestione degli apparecchi
non optati alla scadenza del predetto periodo di tempo si estinguono automaticamente senza che la
società già concessionaria abbia alcun diritto alla restituzione delle somme corrispettive per essi
originariamente versate ovvero di loro residue quote. I diritti di gestione degli apparecchi per i quali
è stata esercitata l’opzione sono rilasciati alla società subentrate dall’Agenzia entro sette giorni mentre
i corrispondenti versamenti delle società optanti sono dalle stesse effettuati direttamente nei riguardi
della società già concessionaria;
c) i contratti con i proprietari di apparecchi di cui di cui al predetto articolo 7, comma 1, lettera a),
ovvero con i titolari di esercizi presso i quali tali apparecchi risultano installati, nonché i contratti per
la gestione di sale in cui sono installati apparecchi di cui al predetto articolo 7, comma 1, lettera b),
dalla data del provvedimento di revoca o decadenza, ovvero dalla data del giudicato favorevole
all’Agenzia in caso di impugnazione del provvedimento, si risolvono di diritto entro il temine di
novanta giorni. La risoluzione di tali contratti implica la revoca di diritto dei nulla-osta di esercizio
rilasciati per gli apparecchi di competenza, relativamente ai quali è senz’altro inibito l’uso e la
conseguente offerta di gioco sino alla data di eventuale rilascio di nuovo nulla-osta.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì in caso di impugnazione di provvedimenti di
esclusione dalle procedure di selezione ovvero di diniego di aggiudicazione nei riguardi di società già
titolari di concessioni di gioco pubblico mediante gli apparecchi di cui all’articolo 7, comma 1, lettere
a) e b).
3. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’Agenzia, sono
stabilite le disposizioni occorrenti ad assicurare, fino al momento di aggiudicazione ad altro
concessionario delle relative attività di gestione e raccolta, la continuità della gestione e della raccolta
del gioco nei casi di interruzione anticipata, per effetto di revoca ovvero di decadenza dovute a fatto
e colpa del concessionario, di concessioni di giochi diversi da quelli di cui al comma 1.
CAPO VI
CONCESSIONARI DELLE RETI DI GIOCO
Art. 17
(Requisiti e obblighi dei concessionari
delle reti fisiche di raccolta)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice l’Agenzia assicura, attraverso le
procedure di selezione concorrenziale di persone giuridiche che richiedono concessione per
l’esercizio di reti fisiche di raccolta, l’individuazione di concessionari che, dovendo dichiarare in ogni
caso in sede di gara i dati identificativi delle persone, fisiche o giuridiche, che detengono direttamente
o indirettamente una partecipazione al loro capitale o patrimonio superiore al due per cento, siano
dotati almeno dei requisiti di cui alla successiva lettera a), nonché accettino di sottoscrivere
convenzioni accessive alla concessione che rechino almeno clausole, condizioni e termini idonei ad
assicurare il rispetto degli obblighi di cui alla successiva lettera b):
a) requisiti:
1) costituzione in forma giuridica di società di capitali, con sede legale in Italia ovvero in uno degli
altri Stati dello Spazio economico europeo, anteriormente al rilascio della concessione e alla
sottoscrizione della relativa convenzione accessiva;
2) esercizio dell’attività di gestione e di raccolta non a distanza di giochi in Italia ovvero in uno
degli altri Stati dello Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa, sulla
base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti
nell’ordinamento di tale Stato, con un fatturato complessivo, ricavato da tale attività, non
inferiore, nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della
domanda, all’importo di 2 milioni di euro;
3) possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale, non inferiore a quella richiesta, in sede di gara,
dal capitolato tecnico, comprovata da relazione tecnica sottoscritta da soggetto indipendente,
nonché rilascio all’Agenzia di una garanzia bancaria ovvero assicurativa, a prima richiesta e di
durata biennale, di importo corrispondente a quello stabilito nel bando di gara in misura
adeguata rispetto all’oggetto del rapporto di concessione e alla dimensione dei soggetti che vi
possono aspirare, comunque non inferiore a euro cinquecentomila a 1,5 milioni di euro;
4) possesso di adeguati requisiti di solidità patrimoniale, individuati con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, su proposta dell’Agenzia di concerto con il Dipartimento del
tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze;
5) previsione nello statuto delle società concessionarie di idonee misure atte a prevenire i conflitti
di interesse degli amministratori e, per gli stessi nonché per il presidente e i procuratori, di
speciali requisiti di affidabilità, onorabilità e professionalità nonché, per almeno alcuni di essi,
di indipendenza definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta
dell’Agenzia;
6) residenza delle infrastrutture, incluse quelle tecnologiche, hardware e software, dedicate alle
attività oggetto di concessione in Italia ovvero in uno degli altri Stati dello Spazio economico
europeo;
b) obblighi:
1) mantenimento, per l’intera durata della concessione, dei requisiti di cui alla lettera a) e
dimostrazione, su richiesta dell’Agenzia, della loro persistenza;
2) comunicazione all’Agenzia di ogni variazione relativa ai requisiti di cui alla lettera a);
3) immediata e integrale ricostituzione del capitale sociale nei casi di riduzione del medesimo,
ovvero di suo aumento, su motivata richiesta dell’Agenzia, nel caso in cui lo sviluppo delle
attività e delle funzioni in concessione lo richieda;
4) mantenimento, per l’intera durata della concessione, del rapporto di indebitamento entro un
valore non superiore a quello stabilito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
su proposta dell’Agenzia di concerto con il Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia
e delle finanze;
5) consegna all’Agenzia, entro e non oltre quindici giorni dalla loro approvazione, del bilancio
d’esercizio e delle rendicontazioni contabili trimestrali, relative alla società concessionaria e a
quella dalla stessa controllata, necessariamente accompagnate da apposita relazione di
certificazione redatta da una primaria società di revisione contabile;
6) sottoposizione ad autorizzazione preventiva dell’Agenzia, a pena di decadenza dalla
concessione, delle operazioni che implicano mutamenti soggettivi del concessionario,
intendendosi per modifiche soggettive riguardanti il concessionario ogni operazione, posta in
essere dal concessionario, di fusione, scissione, trasferimento dell’azienda, mutamento di sede
sociale o di oggetto sociale, scioglimento della società, escluse tuttavia quelle di vendita o di
collocamento delle azioni del concessionario presso un mercato finanziario regolamentato;
7) sottoposizione ad autorizzazione preventiva dell’Agenzia delle operazioni di trasferimento delle
partecipazioni, anche di controllo, detenute dal concessionario suscettibili di comportare,
nell’esercizio in cui si perfeziona l’operazione, una riduzione dell’indice di solidità
patrimoniale determinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta
dell’Agenzia di concerto con il Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle
finanze, fermo l’obbligo del concessionario, in tali casi, di riequilibrare, a pena di decadenza, il
predetto indice, mediante aumenti di capitale ovvero altri strumenti od operazioni volti al
ripristino dell’indice medesimo entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio;
8) mantenimento del controllo, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, del concessionario
sempre in capo a un soggetto che abbia i requisiti e assuma gli obblighi seguenti:
8.1) sede sociale, o residenza in caso di persona fisica, in un Paese non incluso nelle liste degli
Stati e territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi degli articoli 110 e 167
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
8.2) se in Italia all’atto dell’aggiudicazione della concessione, assicurare il mantenimento nel
territorio, anche a fini fiscali, della sede del concessionario, nonché il mantenimento nel
medesimo territorio delle competenze tecnico-organizzative del concessionario,
impegnandosi formalmente ad assicurare al concessionario i mezzi occorrenti per far
fronte agli obblighi derivanti dalla convenzione di concessione e dagli atti ad essa allegati,
agendo a tal fine al meglio delle proprie possibilità;
8.3) composizione dell’organo amministrativo, nella misura richiesta, da amministratori e
sindaci in possesso dei requisiti di cui alla lettera a), numero 5), e aventi altresì,
ricorrendone il caso, i requisiti di onorabilità previsti ai fini della quotazione in mercati
regolamentati;
9) trasmissione all’Agenzia, entro e non oltre quattro mesi dalla sottoscrizione della convenzione
accessiva alla concessione, del documento attestante l’avvenuta certificazione di qualità dei
sistemi di gestione aziendale conformi alle norme dell’Unione europea, con espresso impegno
al mantenimento di tale certificazione per l’intera durata della convenzione;
10) comunicazione all’Agenzia, su sua richiesta, di tutte le informazioni utili a valutare le modalità
di organizzazione, gestione, assistenza e controllo della rete di distribuzione fisica, con
particolare riferimento alle funzioni di customer service e di logistica distributiva, relativamente
alle attività di produzione, stoccaggio e distribuzione alla predetta rete del materiale di gioco;
11) adozione ovvero messa a disposizione di strumenti e accorgimenti per l’autolimitazione ovvero
per l’autoesclusione dal gioco, per l’esclusione dall’accesso al gioco da parte di minori, nonché
per l’esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti di gioco gestiti dal
concessionario;
12) promozione di comportamenti responsabili di gioco e vigilanza sulla loro adozione da parte
dei giocatori, nonché di misure a tutela del consumatore previste dal codice del consumo, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
13) nell’ambito dell’esercizio e della raccolta dei giochi pubblici, svolgimento dell’eventuale
attività di commercializzazione esclusivamente mediante il canale prescelto;
14) esercizio attraverso la rete di raccolta del gioco di attività strumentali o collaterali a quella di
gioco nonché valorizzazione delle immobilizzazioni ovvero delle infrastrutture occorrenti per
la raccolta del gioco negli stretti limiti e condizioni stabiliti in sede di gara e solo previa
autorizzazione dell’Agenzia, alla cui approvazione preventiva sono altresì sottoposti gli schemi
di atti, anche negoziali, che i concessionari adottano per la disciplina dell’esercizio delle
predette attività;
15) individuazione del momento ovvero delle condizioni al cui avverarsi l’eventuale variazione
degli oneri di esercizio e gestione delle attività oggetto di concessione rientra nel rischio
d’impresa del concessionario, salvi i casi di forza maggiore o di fatto del terzo;
16) trasmissione al sistema centrale dell’Agenzia delle informazioni, dei dati e delle contabilità
relativi all’attività di gioco specificati con provvedimento direttoriale dell’Agenzia;
17) trasmissione annuale, anche telematica, all’Agenzia del quadro informativo minimo dei dati
economici, finanziari, tecnici e gestionali delle società concessionarie specificato con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’Agenzia di concerto con il
Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze;
18) messa a disposizione, nei tempi e con le modalità indicati dall’Agenzia all’atto della sua
richiesta, di tutti i documenti e le informazioni occorrenti per l’espletamento delle attività di
vigilanza e controllo;
19) consenso all’Agenzia per l’accesso, nei tempi e con le modalità dalla stessa indicati, di suoi
dipendenti o incaricati alle sedi del concessionario a fini di controllo e ispezione, nonché, ai
medesimi fini, impegno di massima assistenza e collaborazione nei riguardi di tali dipendenti o
incaricati;
20) definizione di sanzioni, a titolo di penali, a fronte di casi di inadempimento delle clausole della
convenzione accessiva alla concessione imputabili al concessionario, anche a titolo di colpa,
nonché graduazione delle penali in funzione della gravità dell’inadempimento e nel rispetto dei
principi di proporzionalità ed effettività della sanzione;
21) previsione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio di effettività della
clausola di decadenza dalla concessione, nonché di maggiore efficienza, efficacia ed
economicità del relativo procedimento nel rispetto dei principi di partecipazione e del
contraddittorio;
22) previsione per il concessionario uscente, alla scadenza del periodo di durata della concessione,
di proseguire nell’ordinaria amministrazione delle attività di gestione ed esercizio delle attività
di raccolta del gioco oggetto di concessione fino al trasferimento della gestione e dell’esercizio
al nuovo concessionario.
2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non può
partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica nè ottenere il rilascio o rinnovo o il
mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici il soggetto il cui titolare o il rappresentante
legale o negoziale ovvero il direttore generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili
organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, risulti condannato, anche con sentenza non
definitiva, ovvero imputato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10
marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, e dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-ter, 320,
321, 322, 323, 416, 416-bis, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale ovvero, se commesso
all’estero, per un delitto di criminalità organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da attività
illecite. Il medesimo divieto si applica anche al soggetto partecipato, anche indirettamente, in misura
superiore al 2 per cento del capitale o patrimonio da persone fisiche che risultino condannate, anche
con sentenza non definitiva, ovvero imputate, per uno dei predetti delitti.
3. Agli effetti di quanto previsto nel comma 3, i soggetti, costituiti in forma di società di capitali o di
società estere assimilabili alle società di capitali, che partecipano a gare o a procedure ad evidenza
pubblica nel settore dei giochi pubblici, anche online, dichiarano il nominativo e gli estremi
identificativi dei soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale
o al patrimonio superiore al 2 per cento. La dichiarazione comprende tutte le persone giuridiche o
fisiche della catena societaria che detengano, anche indirettamente, una partecipazione superiore a
tale soglia. In caso di dichiarazione mendace è disposta l’esclusione dalla gara in qualsiasi momento
della procedura e, qualora la dichiarazione mendace sia riscontrata in un momento successivo
all’aggiudicazione, è disposta la revoca della concessione. La revoca è comunque disposta qualora
nel corso della concessione vengono meno i requisiti previsti dal presente comma e dai commi 2 e 3.
Per le concessioni in corso la dichiarazione di cui al presente comma è richiesta in sede di rinnovo.
4. Le convenzioni accessive alle concessioni per la conduzione operativa della rete telematica di cui
all’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, prevedono un canone
di concessione pari allo 0,8 per cento delle somme giocate a decorrere dal 1° gennaio 2007.
5. L’Agenzia, a decorrere dal 1° gennaio 2007, riconosce ai concessionari della rete telematica un
compenso, fino ad un importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate, definito in relazione
agli investimenti effettuati sulla base delle convenzioni di cui al comma 5, nonché ai livelli di servizio
conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi. Il predetto importo si intende
aggiuntivo e distinto rispetto al canone di concessione fissato contrattualmente nello 0,3 per cento, il
cui totale costituisce lo 0,8 per cento di cui al comma 5. L’importo dello 0,5 per cento è dovuto, a
decorrere dal 1° gennaio 2007, a titolo di deposito cauzionale a garanzia dell’effettuazione degli
investimenti e del conseguimento dei livelli di servizio di cui al primo periodo ed è restituito ai
concessionari alle condizioni e nella proporzione in cui gli investimenti e i livelli di servizio risultano
effettivamente conseguiti.
6. In materia di giochi pubblici con vincite in denaro, il primo comma dell’articolo 610 del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, si interpreta nel senso che l’obbligo ivi previsto si intende assolto
nelle forme con le quali i concessionari per la raccolta del gioco comunicano periodicamente
all’Agenzia concedente, nelle forme prescritte, anche telematica, sulla base e nel rispetto delle
rispettive concessioni, i dati e i conti riguardanti la gestione delle attività ovvero dei servizi oggetto
della concessione.
Art. 18
(Requisiti e obblighi dei concessionari
delle reti online di raccolta del gioco a distanza)
1. L’Agenzia assicura, attraverso le procedure di selezione concorrenziale di persone giuridiche che
richiedono concessione per l’esercizio di reti online di raccolta, l’individuazione di concessionari che,
dovendo dichiarare in ogni caso in sede di gara i dati identificativi delle persone, fisiche o giuridiche,
che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione al loro capitale o patrimonio
superiore al due per cento, siano dotati almeno dei requisiti e rispondano alle condizioni seguenti:
a) esercizio dell’attività di gestione e di raccolta di giochi, anche a distanza, in uno degli Stati dello
Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace
titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale Stato, con un
fatturato complessivo, ricavato da tale attività, non inferiore ad euro 1.500.000 nel corso degli
ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda;
b) fuori dai casi di cui alla lettera a), possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a
quella richiesta dal capitolato tecnico sottoscritto dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 287,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all’ articolo 38, comma 4, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, comprovata da relazione tecnica sottoscritta da soggetto indipendente, nonché rilascio
all’Agenzia di una garanzia bancaria ovvero assicurativa, a prima richiesta e di durata biennale, di
importo non inferiore ad euro 1.500.000;
c) costituzione in forma giuridica di società di capitali, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio
economico europeo, anteriormente al rilascio della concessione ed alla sottoscrizione della relativa
convenzione accessiva;
d) possesso da parte del presidente, degli amministratori e dei procuratori dei requisiti di affidabilità
e professionalità richiesti alle corrispondenti figure dei soggetti di cui all’ articolo 1, comma 287,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all’ articolo 38, comma 4, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248;
e) residenza delle infrastrutture tecnologiche, hardware e software, dedicate alle attività oggetto di
concessione in uno degli Stati dello Spazio economico europeo;
f) sottoscrizione di un atto d’obbligo che impegni ai seguenti doveri valevoli per l’intera durata della
concessione:
1) dimostrazione, su richiesta dell’Agenzia, della persistenza dei requisiti e delle condizioni di cui
alle lettere da a) a e);
2) comunicazione all’Agenzia di ogni variazione relativa ai requisiti ed alle condizioni di cui alle
lettere da a) ad e);
3) accesso dei giocatori all’area operativa del sito web del concessionario dedicata all’offerta dei
giochi di cui all’articolo 100, esclusivamente previa registrazione telematica da parte del
sistema centrale dell’Agenzia;
4) esclusione dei consumatori residenti in Italia dall’offerta dei giochi di cui all’articolo 100,
attraverso siti diversi da quelli gestiti dai concessionari in aderenza a quanto previsto dalla
concessione, ancorché gestiti dallo stesso concessionario, direttamente ovvero attraverso
società controllanti, controllate o collegate;
5) adozione ovvero messa a disposizione di strumenti ed accorgimenti per l’autolimitazione ovvero
per l’autoesclusione dal gioco, l’esclusione dall’accesso al gioco da parte di minori, nonché
l’esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti virtuali di gioco gestiti dal
concessionario;
6) promozione di comportamenti responsabili di gioco e vigilanza sulla loro adozione da parte dei
giocatori, nonché di misure a tutela del consumatore previste dal codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
7) nell’ambito dell’esercizio e della raccolta dei giochi di cui all’articolo 100, svolgimento
dell’eventuale attività di commercializzazione esclusivamente mediante il canale prescelto;
8) trasmissione al sistema centrale dell’Agenzia delle informazioni anonime relative alle singole
giocate, ai prelievi ed ai versamenti effettuati sui singoli conti di gioco, ai relativi saldi, nonché,
utilizzando protocolli di comunicazione stabiliti con provvedimento direttoriale dell’Agenzia,
ai movimenti, da identificare con apposita codifica, relativi ad attività di gioco effettuate dal
giocatore mediante canali che non prevedono la sub registrazione da parte del sistema centrale
dell’Agenzia;
9) messa a disposizione, nei tempi e con le modalità indicati dall’Agenzia all’atto della sua
richiesta, di tutti i documenti e le informazioni occorrenti per l’espletamento delle attività di
vigilanza e controllo della Agenzia;
10) consenso all’Agenzia per l’accesso, nei tempi e con le modalità indicati dalla stessa Agenzia,
di suoi dipendenti o incaricati alle sedi del concessionario a fini di controllo e ispezione, nonché,
ai medesimi fini, impegno di massima assistenza e collaborazione a tali dipendenti o incaricati;
11) utilizzo di conti correnti bancari o postali esclusivamente dedicati alla gestione delle somme
depositate sui conti di gioco di titolarità dei giocatori.
Art. 19
(Requisiti e obblighi
di soggetti ulteriori delle reti fisiche di raccolta)
1. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare, su proposta dell’Agenzia,
sono stabiliti i requisiti soggettivi, in particolare quelli di moralità, affidabilità e professionalità,
nonché i requisiti oggettivi e di organizzazione dei gestori e, qualora strettamente necessari, dei terzi
incaricati di apparecchi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), per potere essere e restare iscritti
nell’elenco di cui all’articolo 77.
Art. 20
(Organismi di certificazione)
1. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 7, comma 4, sono stabilite le condizioni perché gli
atti di certificazione degli organismi di certificazione, qualora questi ultimi siano previamente
accreditati dall’unico organismo di accreditamento, rilasciati ai concessionari, ai produttori e agli
importatori, risultino validi e facciano pubblica fede nei confronti della generalità, senza necessità di
altri riscontri da parte dell’Agenzia, in ordine alla rispondenza di quanto dagli stessi certificato agli
standard giuridici e tecnologici, nonché alle regole tecniche vigenti in ordine agli apparecchi di cui
all’articolo 7, commi 1, lettere a) e b), e 2.
Art. 21
(Rete di raccolta del concessionario)
1. Nel caso in cui l’organizzazione, la gestione e l’esercizio di un gioco pubblico siano affidate a più
di un concessionario, ogni concessionario si avvale di una propria rete di punti di offerta di gioco
pubblico della quale lo stesso risponde. I rapporti contrattuali tra i concessionari e gli altri soggetti
che costituiscono le rispettive reti di raccolta di gioco sono conformi nei contenuti minimi obbligatori
ad uno schema di contratto tipo di rete definito nel rispetto dell’articolo 22 e trasmesso alla Agenzia,
cui è riservato il potere di chiederne le modificazioni ritenute necessarie per il maggior rispetto del
predetto articolo. Il corretto adempimento da parte del concessionario e dei soggetti che costituiscono
la sua rete di raccolta del gioco, rispettivamente, della convenzione di concessione e dei contratti di
rete costituisce livello essenziale di servizio nei riguardi dell’Agenzia.
Art. 22
(Contenuto minimo dei contratti con i punti di offerta di gioco)
1. Nell’ambito della rete di raccolta del concessionario, i contratti che quest’ultimo stipula con
ciascun titolare di un punto di offerta di gioco disciplinano, come minimo, i seguenti contenuti:
a) l’affidamento dell’attività di raccolta a soggetti dotati dei requisiti di cui al comma 4,
dell’autorizzazione di cui all’articolo 14, relativamente ai giochi pubblici di cui all’articolo 7,
comma 1, lettere b), c) ed e), ed in ogni caso per l’esercizio e la gestione di una sala da gioco
(gaming hall), e, ove prescritto, iscritti nell’elenco di cui all’articolo 77, con obbligo di immediata
comunicazione al concessionario della perdita anche di uno solo di tali requisiti;
b) l’impegno ad effettuare le operazioni di raccolta e, ove previsto, di pagamento di vincite, di
rimborsi, nonché le ulteriori operazioni necessarie per una corretta gestione delle attività di gioco
nel rispetto della vigente normativa e delle direttive attuative, dell’Agenzia e del concessionario,
con utilizzo delle apparecchiature fornite dal concessionario stesso, con obbligo di astenersi da
condotte idonee ad alterarne il funzionamento ed i flussi di comunicazione;
c) l’obbligo di utilizzo del materiale fornito dal concessionario per l’esercizio del gioco;
d) l’obbligo di pagare le somme dovute secondo le indicazioni del concessionario e dell’Agenzia;
e) il divieto di cessione a qualsiasi titolo dell’autorizzazione alla attività di raccolta, fatta salva la
nomina di rappresentanti, dotati comunque degli stessi requisiti della persona che li nomina e
sottoposta in ogni caso ad approvazione preventiva del concessionario e dell’Agenzia;
f) l’accettazione delle modifiche del contenuto minimo del contratto, qualora chieste dall’Agenzia in
conseguenza di modifiche normative o esigenze di ordine tecnico imposte al settore dei giochi
pubblici;
g) l’obbligo di uniformarsi agli obblighi e ai doveri conseguenti alle regole in materia di tracciabilità
dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 23 e delle disposizioni delle competenti autorità;
h) facoltà di recesso dal contratto da parte del punto di offerta di gioco, con un preavviso non inferiore
a tre mesi e previsione di indennizzi a favore del concessionario predeterminati e proporzionati
agli investimenti effettuati;
i) accettazione da parte del titolare del punto di offerta di gioco, in caso di decadenza del
concessionario ovvero di revoca della concessione, del subentro o della sostituzione nel rapporto
contrattuale di altro concessionario ovvero di un soggetto terzo designato dall’Agenzia, previa
comunicazione da parte dell’Agenzia;
l) obbligo, da parte del titolare del punto di offerta di gioco di consentire all’Agenzia e ai suoi
incaricati accessi, ispezioni e verifiche presso tutti i locali nei quali si svolge attività funzionale o,
comunque, connessa alla raccolta del gioco;
m) impegno dei titolari dei punti di offerta di gioco a produrre con frequenza annuale la
documentazione aggiornata presentata al momento della sottoscrizione del contratto, attestante il
possesso dei requisiti di cui al presente articolo;
n) facoltà del concessionario di risolvere di diritto il contratto con il titolare del punto di offerta di
gioco:
1) per violazioni, in numero non inferiore a quattro, delle disposizioni inerenti il divieto di accesso
dei minori di età al gioco;
2) per comportamenti irregolari o illegali predeterminati, da parte del titolare del punto di offerta
di gioco;
3) per l’emissione, in applicazione alla normativa antimafia, di provvedimenti provvisori o
definitivi nei confronti dei titolari dei punti di offerta di gioco;
4) per la perdita dei requisiti ovvero dell’iscrizione di cui alla lettera a);
o) accettazione da parte del titolare del punto di offerta di gioco del fatto che il concessionario consulti
banche dati private per l’acquisizione di dati ed informazioni occorrenti per l’osservanza delle
disposizioni del presente articolo.
2. Gli schemi di contratto del concessionario sono sottoposti da quest’ultimo all’Agenzia per la
verifica di conformità dei loro contenuti minimi alle disposizioni del presente articolo.
3. I concessionari non devono stipulare contratti con titolari di punti di offerta del gioco condannati,
anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, e dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-ter,
320, 321, 322, 323, 416, 416-bis, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale ovvero, se commesso
all’estero, per un delitto di criminalità organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da attività
illecite. I contratti di cui al comma 1 prevedono in ogni caso il recesso del concessionario al verificarsi
di una delle circostanze di cui al periodo precedente.
4. Le disposizioni del comma 4 trovano applicazione quando la sentenza o il decreto di condanna,
ovvero l’imputazione, siano nei confronti:
a) del titolare, in caso di impresa individuale;
b) dei soci, in caso di società in nome collettivo;
c) dei soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice;
d) degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del socio unico persona fisica, ovvero
del socio di maggioranza, in caso di società, ovvero dell’amministratore unico, del presidente e
dell’amministratore delegato, in caso di società di altro tipo o di consorzio.
5. Il concessionario comunica all’Agenzia il recesso ovvero la risoluzione dei contratti con i titolari
dei punti di offerta di gioco per una delle cause previste dal presente articolo, affinchè l’Agenzia le
conservi per consultazioni informative che un concessionario le rivolgesse prima della stipula di un
contratto con un punto di offerta di gioco. E’ fatto divieto al concessionario di stipulare i contratti di
cui al presente articolo con un titolare di punto di offerta di gioco relativamente al quale è stata
effettuata la comunicazione all’Agenzia di cui al precedente periodo.
Art. 23
(Tracciabilità dei flussi)
1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari su tutta la filiera dei punti di offerta di
gioco, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali e il riciclaggio di denaro di provenienza illecita,
i concessionari sono obbligati a tracciare tutti i riversamenti derivanti dalla raccolta delle giocate e i
compensi spettanti ai soggetti operanti nella propria rete di raccolta nonché dei pagamenti delle
vincite o dei rimborsi. Tale obbligo non comprende i riversamenti a favore dello Stato o dell’Agenzia
per pagamenti di imposte, tasse o utili erariali.
2. Con regolamento emanato ai sensi degli articoli 7, comma 4, e 8 sono emanate le disposizioni di
attuazione del presente articolo, nonché quelle necessarie ad assicurare il ricorso esclusivo all’uso
della moneta elettronica nei rapporti tra i concessionari e le persone contrattualizzate nell’ambito
delle rispettive reti di raccolta di gioco.
Art. 24
(Trasferimento, decadenza, revoca delle concessioni)
1. Il trasferimento di una concessione di gioco pubblico è nullo se non autorizzato preventivamente
ed espressamente dalla Agenzia.
2. Il procedimento di decadenza ovvero di revoca di una concessione di gioco è svolto dalla Agenzia
nel pieno rispetto della legge 8 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
3. Con regolamento emanato ai sensi degli articoli 7, comma 4, e 8 sono stabilite le modalità con le
quali, in caso di presupposto per la revoca della concessione ovvero decadenza dalla stessa, l’Agenzia
può assegnare al concessionario un termine per rimuovere, nei limiti consentiti dalla convenzione
accessiva alla concessione, le cause della revoca ovvero della decadenza. Con lo stesso regolamento
sono stabiliti, in caso di revoca della concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse,
ovvero in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico
originario, nel rispetto dell’articolo 21-quinquies della predetta legge n. 241 del 1990, condizioni e
limiti per il pagamento di un indennizzo al concessionario proporzionato all’effettivo onere di
investimento sostenuto alla data della revoca.
4. In caso di trasferimento autorizzato della concessione, ovvero di revoca della concessione o di
decadenza dalla stessa, in ogni caso il concessionario è comunque obbligato a proseguire
nell’ordinaria gestione delle attività di raccolta del gioco fino al momento della effettiva immissione
nella gestione di tali attività di altro concessionario ovvero di effettiva assunzione diretta della
gestione da parte dell’Agenzia.
5. Il provvedimento di decadenza dalla concessione di gioco ovvero di revoca della stessa è pubblicato
sul sito istituzionale dell’Agenzia.
Art. 25
(Scadenza anticipata delle concessioni)
1. In caso di eccessiva onerosità sopravvenuta, conseguente anche a significativi e non prevedibili
mutamenti del mercato di riferimento ovvero del relativo quadro regolatorio, il concessionario può
chiedere alla Agenzia di concordare una scadenza anticipata della concessione e la relativa risoluzione
consensuale della convenzione ad essa accessiva. In tale caso, l’Agenzia è comunque tenuta a
verificare, in contraddittorio con il concessionario, condizioni e termini per un eventuale riequilibrio,
anche economico, del rapporto di concessione.
Art. 26
(Responsabilità)
1. Ferma la responsabilità unitaria del concessionario nei riguardi dell’Agenzia per la sua rete di
raccolta di gioco, quanto a funzionalità complessiva, rispetto degli obblighi convenzionali e delle
obbligazioni di gioco, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 7, comma 4, sono disciplinati
livelli e fattori di responsabilità, decorrenti dalle concessioni attribuite successivamente alla data di
entrata in vigore del presente codice, dei diversi soggetti delle reti di raccolta di gioco nei rapporti fra
loro, con l’Agenzia, con i giocatori, e nei riguardi della generalità. I concessionari rispondono delle
violazioni convenzionali e di ogni altra violazione alle regole di gioco previste dalla presente legge
commesse dai soggetti operanti nella propria rete di raccolta di gioco qualora questi non adempiano
alla regolarizzare la propria posizione.
2. Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari in materia di concorrenza, per le concessioni
di gioco attribuite successivamente alla data di entrata in vigore del presente codice si considerano
lesivi di tali principi, e conseguentemente vietati, ogni pratica ovvero rapporto negoziale di natura
commerciale con soggetti terzi non precedentemente previsti in forma espressa e regolati negli atti di
gara; ogni diverso provvedimento di assenso amministrativo di tali pratiche e rapporti, anche se già
adottato, è nullo e le somme percepite dai concessionari sono versate all’Agenzia. L’Agenzia,
attraverso adeguamenti convenzionali ovvero l’adozione di carte dei servizi, ivi incluse quelle relative
alle reti fisiche di raccolta del gioco, assicura l’effettività di clausole idonee a garantire l’introduzione
di sanzioni patrimoniali, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e non
automaticità, a fronte di casi di inadempimento delle clausole della convenzione imputabile al
concessionario, anche a titolo di colpa, la graduazione di tali sanzioni in funzione della gravità
dell’inadempimento, nonché riduzione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio di
effettività della clausola di decadenza dalla concessione, oltre che di maggiore efficienza, efficacia
ed economicità del relativo procedimento nel rispetto del principio di partecipazione e del
contraddittorio. Per le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente codice, le
disposizioni del presente comma trovano applicazione sempre che le pratiche o i rapporti negoziali
citati con i soggetti terzi siano previsti in forma espressa nei relativi documenti di offerta.
Art. 27
(Componimento bonario)
1. Al fine di prevenire controversie giurisdizionali in materia civile ed amministrativa tra i
concessionari per la raccolta di gioco e l’Agenzia, nonché quelle eventuali fra giocatori e l’Agenzia,
è introdotta, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la procedura di componimento bonario.
2. L’esperimento della procedura di componimento bonario sospende il decorso dei termini ordinari
di proposizione dell’atto introduttivo del giudizio per un termine pari alla durata della procedura che,
in ogni caso, non è superiore a sessanta giorni.
3. La procedura è avviata mediante comunicazione scritta alla sede centrale dell’Agenzia e sottoscritta
dalla persona legittimata ad agire in giudizio che reca l’indicazione della presunta lesività degli atti o
dei comportamenti dell’Agenzia, con indicazione espressa dei vizi nei quali la stessa sarebbe incorsa
e dei rimedi che si intendono chiedere. Entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione,
l’Agenzia, fuori da casi in cui ritenga di potere adottare i rimedi chiesti, risponde esponendo i
dettagliati motivi per i quali la stessa non ritiene di potere adottare i rimedi chiesti ovvero proponendo
motivatamente rimedi alternativi. Entro venti giorni dal ricevimento della risposta, la parte privata
comunica all’Agenzia, se ritiene soddisfacente la risposta ovvero quali sono le dettagliate motivazioni
per le quali ritiene, invece, di dovere adire l’autorità giudiziaria.
4. Nel corso della procedura la parte privata può farsi assistere da un difensore e l’Agenzia assume
l’avviso dell’Avvocatura generale dello Stato.
5. Il mancato ricorso alla procedura, nonché gli atti della stessa, costituiscono elementi di valutazione
del giudice ai fini della propria decisione, anche in ordine alle spese del giudizio.
6. La risposta negativa dell’Agenzia alle richieste della parte privata non costituisce atto
autonomamente impugnabile.
7. Con regolamento emanato ai sensi degli articoli 7, comma 4, e 8, sono stabilite le disposizioni di
attuazione del presente articolo.
Art. 28
(Gestione dei rischi connessi alle reti di gioco mediante apparecchi)
1. Al fine di promuovere l’adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate
sul reciproco affidamento, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione
delle relative controversie, è istituito il regime di adempimento collaborativo fra l’Agenzia e i
concessionari delle reti di raccolta dei giochi di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a) e b), dotati di
un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi di settore, propri e dei soggetti
che compongono la relativa rete di raccolta di gioco, intesi quali rischi di operare in violazione di
norme in materia di gioco ovvero in contrasto con i principi o con le finalità del relativo quadro
regolatorio. Tra i rischi di settore rientrano, in particolare, quelli di:
a) accesso alla pratica del gioco da parte di minori e dei soggetti maggiorenni esposti a rischi di
dipendenza;
b) mancato rispetto delle disposizioni proibitive o limitative della pubblicità del gioco;
c) presenza, tra coloro che compongono la rete di raccolta del gioco, di soggetti non dotati dei
necessari requisiti;
d) infiltrazioni da parte della criminalità organizzata;
e) irregolarità ed inappropriatezza dei flussi di comunicazione di dati;
f) inadempimento dell’obbligazione tributaria in materia di gioco ovvero di riversamento degli utili
erariali derivanti dalla raccolta di gioco.
2. L’adesione al regime è volontaria, è subordinata al possesso dei requisiti di cui al comma 3,
comporta l’assunzione dei doveri di cui ai commi 4, 5 e 6, nonchè gli effetti di cui al comma 7.
3. L’impresa che aderisce al regime deve essere dotata, nel rispetto della sua autonomia di scelta delle
soluzioni organizzative più adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi, di un efficace sistema
di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi di settore inserito nel contesto del sistema
di governo aziendale e di controllo interno. Fermo il fedele e tempestivo adempimento degli obblighi
di settore, il sistema deve assicurare:
a) una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità ai diversi settori dell’organizzazione dell’impresa
o del gruppo di imprese;
b) procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi di settore, compresa
l’attivazione delle azioni correttive relative alle criticità riscontrate;
c) efficaci procedure di controllo interno volte a garantire il suo rispetto a tutti i livelli aziendali;
d) efficaci procedure per rimediare ad eventuali carenze riscontrate nel suo funzionamento.
4. Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale prevede, con cadenza
almeno annuale, l’invio di una relazione agli organi di gestione per l’esame e le valutazioni
conseguenti. La relazione illustra, per gli adempimenti posti in essere dall’impresa, le verifiche
effettuate e i risultati emersi, le misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate nonché le
attività pianificate.
5. Il regime comporta per l’Agenzia i seguenti impegni:
a) valutazione trasparente, oggettiva e rispettosa dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità,
dell’idoneità del sistema adottato per le finalità di cui al comma 1, con eventuale proposta degli
interventi ritenuti necessari;
b) pubblicazione periodica sul proprio sito istituzionale dell’elenco aggiornato delle operazioni,
strutture e schemi ritenuti di pianificazione, anche commerciale, aggressiva, nonché informazione
ai propri uffici degli esiti dei confronti con i concessionari e le associazioni di categoria;
c) relazioni con le imprese improntate a principi di trasparenza, collaborazione e correttezza
nell’intento di favorire un contesto regolatorio di certezza e semplificazione, con disponibilità ad
esaminare situazioni suscettibili di generare rischi di settore significativi;
d) risposta alle richieste dei concessionari nel più breve tempo possibile;
e) debita considerazione delle risultanze delle attività dei soggetti incaricati, in ciascun
concessionario, della revisione contabile, nonché di quella dei loro collegi sindacali e dei pareri
degli organismi di vigilanza.
6. Il regime comporta per i concessionari i seguenti impegni:
a) attuazione delle modifiche del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi
di settore adottato eventualmente ritenute necessarie dalla Agenzia;
b) comportamento collaborativo e trasparente, mediante comunicazione tempestiva ed esauriente
all’Agenzia dei rischi di settore e, in particolare, delle operazioni che possono rientrare nella
pianificazione aggressiva;
c) risposta alle richieste della Agenzia nel più breve tempo possibile;
d) promozione di una cultura aziendale improntata a principi di onestà, correttezza e rispetto del
quadro regolatorio di settore, assicurandone la completezza e l’affidabilità, nonchè la conoscibilità
da parte degli esponenti e del personale.
7. L’adesione al regime comporta la possibilità per i concessionari di pervenire con l’Agenzia a una
comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi di settore prima della attuazione e
adozione delle scelte ed iniziative aziendali, attraverso forme di interlocuzione costante e preventiva
su elementi di fatto, inclusa la possibilità dell’anticipazione del controllo. L’adesione al regime
comporta altresì per i concessionari la possibilità di fruire di procedure abbreviate di interpello
preventivo in merito all’applicazione delle disposizioni regolatorie a casi concreti, in relazione ai quali
l’interpellante ravvisa rischi di settore. Nella procedura abbreviata di interpello l’Agenzia verifica e
conferma l’idoneità della domanda e la sufficienza della documentazione prodotta entro quindici
giorni dal ricevimento della domanda. Il termine per la risposta all’interpello è di trenta giorni
decorrenti dal ricevimento della domanda. I concessionari comunicano all’Agenzia il comportamento
effettivamente tenuto, se difforme da quello oggetto della risposta da essa fornita. Per i rischi di
settore, anche di natura fiscale, comunicati in modo tempestivo ed esauriente all’Agenzia, prima della
presentazione delle dichiarazioni fiscali se inerenti la materia tributaria, qualora l’Agenzia non
condivida la posizione del concessionario, le eventuali sanzioni amministrative ovvero penali
convenzionali sono applicate in misura non superiore al loro minimo edittale ovvero in ragione della
metà, se in misura fissa, e la loro riscossione è in ogni caso sospesa fino alla definitività
dell’accertamento.
8. In caso di denuncia per reati in materia di gioco, l’Agenzia comunica alla Procura della Repubblica
se il concessionario abbia aderito al regime di adempimento collaborativo, fornendo, se richiesta,
ogni utile informazione in ordine al controllo dei rischi di settore e all’attribuzione di ruoli e
responsabilità previsto dal sistema dalla stessa adottato.
9. L’elenco dei concessionari che hanno aderito al regime è pubblicato sul sito istituzionale
dell’Agenzia.
10. I concessionari che aderiscono al regime non sono tenute a prestare garanzia per il pagamento dei
rimborsi delle imposte.
11. L’Agenzia, nell’ambito della propria autonomia, individua gli uffici competenti, a livello centrale
e periferico, per le attività di comunicazione e di cooperazione rafforzate con i concessionari, nonché
per i relativi controlli. Nell’ambito della propria autonomia regolamentare l’Agenzia disciplina, ai
fini del presente articolo, le funzioni di coordinamento della Direzione centrale individuata nei
riguardi degli uffici territoriali della medesima Agenzia.
12. I concessionari, che nel rispetto del presente articolo adottano un sistema di rilevazione,
misurazione, gestione e controllo dei rischi di settore e che intendono aderire al regime di
adempimento collaborativo, presentano domanda utilizzando il modello reso a tal fine disponibile sul
sito istituzionale della Agenzia. L’Agenzia, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 3,
comunica ai concessionari la ammissione al regime entro i successivi trenta giorni. I concessionari
possono rinunciare al regime in un qualunque momento, comunicandolo all’Agenzia. L’Agenzia, con
provvedimento motivato, può dichiarare la decadenza dei concessionari dal regime per la perdita dei
relativi requisiti, ovvero per l’inosservanza dei relativi impegni.
CAPO VII
AGGI E COMPENSI
Art. 29
(Contenimento dei compensi delle reti di raccolta del gioco mediante apparecchi)
1. In attuazione dell’articolo 14, comma 2, lettera g), della legge 11 marzo 2014, n. 23, ed in
considerazione di quanto previsto dall’articolo 37, è stabilita in 500 milioni di euro la riduzione, per
il solo anno 2015, delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei
soggetti che, secondo le rispettive competenze di filiera, operano nella gestione e raccolta del gioco
praticato mediante apparecchi di cui all’articolo 74, comma 2, lettere a) e b). Per il conseguimento
dell’importo di tale riduzione trovano applicazione le seguenti disposizioni:
a) l’importo della riduzione è in primo luogo scomposto nelle due somme riferibili alle tipologie di
apparecchi di cui, rispettivamente, alla lettera a) e alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 74;
b) per la scomposizione si tiene conto del rapporto proporzionale fra i margini di raccolta netti a
livello nazionale, intendendosi per tale la raccolta lorda detratti le vincite, il prelievo erariale unico
e gli oneri di concessione, riferibili a ciascuna delle due tipologie di apparecchi nei mesi da gennaio
ad aprile dell’anno 2015;
c) ciascuna delle due somme è successivamente ripartita tra i concessionari in funzione dei rispettivi
margini di raccolta netti, per ognuna delle due tipologie di apparecchi, nei mesi da gennaio ad
aprile dell’anno 2015;
d) con provvedimento del direttore dell’Agenzia adottato entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del presente articolo è effettuata la ricognizione delle somme di cui alla lettera a) e della
ripartizione di cui alla lettera c);
e) gli importi che risultano in tal modo attribuiti a ciascun concessionario sono dagli stessi dovuti alla
Agenzia e a questa da loro versati entro il 15 dicembre 2015, con diritto di rivalsa dei concessionari
nei confronti dei soggetti che, secondo le rispettive competenze di filiera e nei limiti percentuali
del concorso di tali soggetti alla ripartizione dei compensi stabiliti nei relativi contratti di filiera,
operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all’articolo 76,
comma 2, lettere a) e b). Rientrano fra tali soggetti, altresì, i fornitori di sistema di gestione degli
apparecchi di cui alla lettera b) del predetto articolo 74, comma 2, qualora gli stessi, in base a
propri contratti con i concessionari, concorrono alla suddivisione dei ricavi derivanti dalla raccolta
di gioco praticato mediante tali apparecchi;
f) all’atto del versamento di cui alla lettera e) ciascun concessionario deduce dall’importo dovuto
quanto dallo stesso già versato all’Agenzia in applicazione dell’articolo 1, comma 649, della legge
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel testo vigente alla data del 1° gennaio 2015. Il corretto
versamento alla Agenzia di quanto dovuto dai concessionari ai sensi del presente articolo
costituisce parametro di valutazione dei relativi livelli di servizio in concessione;
g) in caso di mancato versamento di quanto dovuto da ciascun concessionario ai sensi della lettera e),
l’Agenzia incamera un importo corrispondente trattenendolo a titolo definitivo dalla giacenza
costituita a garanzia nell’anno 2015 ai sensi dell’articolo 17, comma 5;
h) con provvedimento del direttore dell’Agenzia adottato entro la fine del mese di febbraio 2016 è
effettuata la rideterminazione della ripartizione tra i concessionari delle somme di cui alla lettera
c) in funzione dei rispettivi margini di raccolta netti realizzati nel corso dell’intero anno 2015 da
ciascun concessionario e per ognuna delle due tipologie di apparecchi;
i) all’esito della rideterminazione di cui alla lettera h), qualora un concessionario risulti avere versato
alla Agenzia nel corso del 2015 più di quanto effettivamente dovuto, allo stesso è riconosciuto,
per la differenza, un credito fruibile in compensazione con le somme dovute nel corso del 2016 a
titolo di deposito cauzionale ai sensi dell’articolo 17, comma 5. Qualora, invece, un concessionario
risulti avere versato alla Agenzia nel corso del 2015 meno di quanto effettivamente dovuto,
l’Agenzia incamera, per la differenza, un importo corrispondente trattenendolo a titolo definitivo
dalla giacenza costituita a garanzia nell’anno 2016 ai sensi del predetto articolo 17, comma 5;
l) in caso di mancato versamento, anche parziale, delle somme chieste a titolo di rivalsa ai sensi della
lettera e), il concessionario comunica all’Agenzia i dati identificativi del soggetto inadempiente,
nonché copia del relativo contratto di filiera, ai fini dell’avvio del procedimento di cancellazione
dall’elenco già previsto dall’articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni, ed in quello istituito in attuazione dell’articolo 77, dandone
comunicazione ai soggetti interessati i quali possono partecipare al procedimento ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In caso di cancellazione, il concessionario
è altresì obbligato ad effettuare l’immediato blocco degli apparecchi del gestore inadempiente. In
caso di mancato blocco degli apparecchi il concessionario è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria di euro ventimila per apparecchio.
CAPO VIII
LUDOPATIA E GIOCO D’AZZARDO
Art. 30
(Azioni di contrasto alla ludopatia)
1. E’ istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la Consulta permanente
dei rappresentanti governativi, regionali e degli enti locali, dei rappresentanti degli organismi
organizzati del settore del gioco, in primo luogo quelli dei concessionari e dell’industria tecnologica
di settore, nonché dei rappresentanti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani
iscritte nell’elenco tenuto dal comitato di cui all’articolo 4, per la individuazione e il costante
aggiornamento di misure e interventi, comunitariamente compatibili, volti al contrasto del gioco
online su siti “.com”.
2. Con regolamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia
e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e della salute, è disciplinata la costituzione e il
funzionamento della Consulta, con la previsione che le soluzioni che discendono dai relativi lavori
sono attuate, salvo che non risulti necessaria la fonte normativa primaria, con successivo regolamento
del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’Agenzia, di concerto con i Ministri
interessati, ovvero con regole tecniche adottate con provvedimento direttoriale dell’Agenzia, di
concerto con le Amministrazioni interessate.
Art. 31
(Azioni di contrasto al gioco d’azzardo)
1. Con regolamento da emanare, entro il 1 gennaio 2020, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e della salute, sono
disciplinati gli interventi tecnologici finalizzati a prevenire e contrastare il gioco d’azzardo patologico,
nel rispetto dei seguenti criteri:
a) introduzione di strumenti di autolimitazione al gioco in termini di tempo e di spesa;
b) introduzione di messaggi automatici durante il gioco che evidenzino la durata dello stesso;
c) abbassamento degli importi minimi delle giocate;
d) introduzione di strumenti tecnologici che, nel rispetto della normativa sulla privacy, consentano
un maggiore controllo sul grado di partecipazione al gioco dei singoli giocatori più esposti al rischio
del gioco d’azzardo patologico.
CAPO IX
PUBBLICITÀ
Art. 32
(Esclusioni)
1. I messaggi che abbiano un fine esclusivamente di utilità sociale, quali le campagne finalizzate alla
prevenzione del gioco minorile, alla prevenzione del gioco problematico, all’educazione ad un
approccio responsabile al gioco, nonché di sostegno ad iniziative relative all’arte, sport e cultura, sono
esclusi dal divieto previsto per la pubblicità dei giochi e delle scommesse con vincite in denaro,
comunque effettuata e su qualunque mezzo.
Art. 33
(Formule di avvertimento)
1. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro,
nonché le relative probabilità di vincita devono figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali
giochi. Qualora l’entità dei dati da riportare sia tale da non potere essere contenuta nelle dimensioni
delle schedine ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l’indicazione della possibilità di
consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali
dell’Agenzia, nonché dei singoli concessionari e disponibili presso i punti di offerta di giochi. Le
medesime formule di avvertimento devono essere riportate su apposite targhe esposte nelle sale gioco
(gaming hall) e negli altri punti di offerta di gioco con vincita in denaro, negli spazi separati o dedicati
di cui all’articolo 11, nonché riportate sugli apparecchi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a). Tali
formule devono inoltre comparire ed essere chiaramente leggibili nel momento dell’accesso ai siti
internet destinati all’offerta di giochi con vincite in denaro. Ai fini del presente comma, i titolari di
sale da gioco (gaming hall) e dei punti di offerta di gioco con vincita in denaro sono tenuti a esporre,
all’ingresso e all’interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali,
diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di
assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con
patologie correlate al gioco.
Art. 34
(Onere di contribuzione)
1. I concessionari di giochi pubblici impiegano annualmente una somma pari allo 0,5 per cento dei
corrispettivi loro spettanti per le attività svolte in relazione agli adempimenti previsti dalle rispettive
concessioni, con un minimo di euro mille ed un massimo di euro cinquecentomila, per campagne
informative ovvero per iniziative di comunicazione responsabile su temi annualmente stabiliti da una
commissione governativa che opera, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il
Dipartimento dell’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e che è presieduta dal Capo del
predetto Dipartimento e composta da quattro membri in rappresentanza dei Ministri della salute,
dell’istruzione, dell’interno e dell’economia e delle finanze. La somma di cui al periodo precedente
è compresa negli interventi e investimenti di comunicazione e informazione, e comunque in generale
negli investimenti pubblicitari e promozionali già previsti dalle concessioni vigenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
TITOLO II
ENTRATE DA GIOCHI
CAPO I
ENTRATE TRIBUTARIE
Art. 35
(Presupposto impositivo, base imponibile, soggetto passivo)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 i giochi pubblici di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a), b), c),
se raccolti a quota fissa, e), e l), sono sottoposti ad imposta mediante un prelievo erariale unico.
2. Presupposto dell’imposta è la raccolta dei giochi pubblici di cui al comma 1. La base imponibile è
costituita dalla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte. Soggetto passivo dell’imposta
è il concessionario della raccolta dei giochi pubblici di cui al comma 1.
3. Il prelievo erariale unico è assolto dai soggetti passivi d’imposta, con riferimento a ciascun anno
solare, mediante versamenti periodici relativi a singoli periodi contabili e mediante un versamento
annuale a saldo.
4. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 7, comma 4, sono stabiliti:
a) la misura effettiva del prelievo, in relazione a ciascuna tipologia di gioco, nei limiti delle misure
massime di cui all’articolo 36, anche prevedendo aliquote differenziate per le scommesse a quota
fissa raccolta su rete fisica ovvero a distanza;
b) i periodi contabili in cui è suddiviso l’anno solare;
c) le modalità di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e per
ciascun anno solare, nonché le disposizioni per la autoliquidazione dell’imposta;
d) i termini e le modalità secondo i quali i soggetti passivi d’imposta effettuano i versamenti
periodici e il versamento annuale a saldo;
e) le modalità della liquidazione automatizzata da parte dell’Agenzia;
f) le modalità per l’utilizzo in compensazione del credito derivante dall’eventuale eccedenza dei
versamenti periodici rispetto al prelievo erariale unico dovuto per l’intero anno solare;
g) i termini e le modalità secondo i quali i concessionari comunicano, tramite la rete telematica, i
dati relativi alle somme giocate e alle vincite erogate, nonché gli altri dati relativi agli apparecchi
di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a) e b), utilizzati per la determinazione dell’imposta dovuta;
h) ogni ulteriore obbligo strumentale cui è sottoposto il soggetto passivo.
5. Il prelievo erariale unico è comunque dovuto anche se la raccolta dei giochi di cui al comma 1
avviene in assenza di concessione e dei titoli abilitativi previsti dal presente codice ovvero sulla
base di concessione o titolo abilitativo invalido o inefficace. In tali casi soggetto passivo
dell’imposta è chiunque, in assenza di concessione e dei titoli abilitativi previsti dal presente codice
ovvero sulla base di concessione o titolo abilitativo invalido o inefficace, effettua con qualunque
mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero, giochi con vincite
in denaro concorsi pronostici o scommesse.
6. A decorrere dalla data di cui al comma 1 l’importo dello 0,3 per cento di cui all’articolo 17, comma
5, non è più dovuto.
Art. 36
(Misura massima del prelievo)
1. La misura massima del prelievo erariale unico di cui all’articolo 35 è la seguente:
a) relativamente ai giochi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), il sessanta per cento;
b) relativamente ai giochi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), il cinquanta per cento;
c) relativamente ai giochi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), raccolti a quota fissa, nonché
lettera l), il venti per cento;
d) relativamente ai giochi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera e), il quarantadue per cento.
Art. 37
(Gioco mediante apparecchi non collegati alla rete di un concessionario)
1. Il titolare di qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvengono apparecchi di cui all’articolo 7,
comma 1, lettera a), ovvero qualunque altro apparecchio ovvero tecnologia palmare, tablet,
smartphone o equivalente che non sia di proprietà dello stesso giocatore comunque idoneo a
consentire l’esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del
gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche
per effetto di manomissioni, è soggetto al pagamento:
a) per ciascuno degli apparecchi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), del prelievo unificato
previsto a legislazione vigente per tale tipologia di apparecchi su un imponibile medio forfetario
giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività
dell’apparecchio;
b) per ciascun altro apparecchio, dell’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n.
504, fino alla data di entrata in vigore del presente codice e, successivamente, del prelievo di cui
all’articolo 35, in ragione di un’aliquota del sei per cento su un imponibile medio forfetario
giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività
dell’apparecchio.
2. In caso di prova documentale contraria, l’imponibile medio forfetario di cui al comma 1, lettere a)
ovvero b), è moltiplicato per il numero effettivo di giorni di operatività comprovata dell’apparecchio.
Art. 38
(Gioco mediante scommessa o concorso pronostico, su qualunque evento,
offerto da persone non munite di titoli abilitativi)
1. Per assicurare la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, nonché delle fasce sociali più deboli
e dei minori di età, a decorrere dal 1° gennaio 2019 ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2018,
che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti
terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell’Agenzia, in considerazione del
fatto che, in tale caso, il giocatore è l’offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in
Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare la
propria posizione alle seguenti condizioni:
a) non oltre il 31 gennaio 2019 i soggetti inoltrano all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, secondo
il modello reso disponibile nel sito istituzionale dell’Agenzia entro il 5 gennaio 2019, una
dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione con la domanda di rilascio di
titolo abilitativo ai sensi dell’articolo 88 del Tulps, nonché di collegamento al totalizzatore
nazionale, anche mediante uno dei concessionari di Stato per la raccolta di scommesse, con il
contestuale versamento mediante modello F24 della somma di euro 10.000, da compensare in sede
di versamento anche solo della prima rata di cui alla lettera e);
b) le domande sono sottoscritte dal titolare dell’esercizio ovvero del punto di raccolta che offre le
scommesse di cui all’alinea. Si considerano tempestive anche le domande delle quali una copia
dell’originale risulta pervenuta per posta elettronica entro il 31 gennaio 2019, con la copia del
modello di versamento quietanzato, all’indirizzo reso disponibile entro il 5 gennaio 2019 nel sito
istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
c) le domande recano altresì l’esplicito impegno di sottoscrizione presso l’Agenzia delle dogane e dei
monopoli, non oltre il 28 febbraio 2019, del disciplinare di raccolta delle scommesse, predisposto
dall’Agenzia, recante condizioni e termini appositamente coerenti con quelle sottoscritte dai
concessionari di Stato per la raccolta delle scommesse e con il regime di regolarizzazione;
d) l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, subito dopo la sottoscrizione del disciplinare di raccolta
delle scommesse di cui alla lettera c), trasmette alla questura territorialmente competente le
domande pervenute, nonché la documentazione allegata dal richiedente a comprova dei prescritti
requisiti;
e) la regolarizzazione fiscale si perfeziona con il versamento dell’imposta unica di cui al decreto
legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, dovuta per i periodi d’imposta
anteriori a quello del 2015 e per i quali non sia ancora scaduto il termine di decadenza per
l’accertamento, determinata con le modalità previste dall’articolo 24, comma 10, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ridotta di
un terzo e senza applicazione di sanzioni ed interessi, in due rate di pari importo che scadono,
rispettivamente, il 30 giugno e il 30 novembre 2019;
f) gli atti di accertamento e di irrogazione di sanzioni già notificati entro il 31 dicembre 2018 perdono
effetto a condizione che l’imposta versata per la regolarizzazione, con riguardo al periodo
d’imposta oggetto degli atti medesimi, non sia di importo inferiore a quello in essi indicato;
g) con la presentazione della domanda al titolare dell’esercizio ovvero del punto di raccolta è
riconosciuto il diritto, esclusivamente fino alla data di scadenza, nell’anno 2019, delle concessioni
di Stato vigenti per la raccolta delle scommesse, di gestire analoga raccolta, anche per conto di
uno degli attuali concessionari;
h) il titolare dell’esercizio ovvero del punto di raccolta perde il diritto di cui alla lettera g) in caso di
mancato rilascio del titolo abilitativo di cui all’articolo 88 del Tulps ovvero di mancato versamento
anche di una sola delle rate di cui alla lettera e). Il provvedimento di diniego della licenza dispone
la chiusura dell’esercizio;
i) con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pubblicato nel sito
istituzionale dell’Agenzia entro il 15 gennaio 2019, sono adottate le disposizioni attuative del
presente comma, ivi incluse quelle eventualmente occorrenti per consentire ai soggetti che si
regolarizzano ai sensi del presente comma l’annotazione e la contabilizzazione delle scommesse
raccolte fino al momento del loro effettivo collegamento al totalizzatore nazionale.
2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1 che non hanno aderito al regime di regolarizzazione di
cui al medesimo comma, ovvero nei riguardi dei soggetti che, pur avendo aderito a tale regime, ne
sono decaduti, e dei soggetti che, in assenza di concessione e dei titoli abilitativi previsti dal presente
codice, nonché senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell’Agenzia, avviassero offerta
scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri,
successivamente al 30 ottobre 2018 e fino al momento in cui gli stessi conseguono la concessione ed
i predetti titoli abilitativi, ferma restando l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 46, trovano
applicazione, per esigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonché di tutela dei minori di età e delle
fasce sociali più deboli, i seguenti obblighi e divieti:
a) le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di antiriciclaggio, e in
particolare le disposizioni di cui al titolo II, capo I, del predetto decreto legislativo, in materia di
obblighi di identificazione, assumendo gli oneri e le responsabilità derivanti dall’applicazione del
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196;
b) è vietata la raccolta per eventi non inseriti nel palinsesto, anche complementare, reso disponibile
anche nel sito istituzionale dell’Agenzia;
c) è vietata la raccolta di scommesse che consentono vincite superiori a euro 10.000;
d) continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 33 e 47;
e) il titolare dell’esercizio o del punto di raccolta comunica i propri dati anagrafici e l’esistenza
dell’attività di raccolta di gioco con vincita in denaro al Questore territorialmente competente entro
sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e, successivamente, entro
sette giorni dalla data di avvio dell’attività. Il proprietario dell’immobile in cui ha sede l’esercizio
o il punto di raccolta comunica i predetti dati ed informazioni sull’attività di raccolta di gioco
all’Agenzia entro gli stessi termini di cui al periodo precedente. Chiunque esercita un punto di
raccolta di scommesse, ai sensi del presente comma, deve essere in possesso dei requisiti soggettivi
corrispondenti a quelli richiesti per il rilascio del titolo abilitativo di cui all’articolo 88 del Tulps
ovvero, successivamente all’entrata in vigore del presente codice, all’articolo 14. Ove ne accerti
l’insussistenza, il Questore dispone la chiusura immediata dell’esercizio o del punto di raccolta. Gli
ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza dispongono delle facoltà previste dall’articolo 16 del
Tulps;
f) continua ad applicarsi il divieto di installazione di apparecchi di cui all’articolo 7, comma 1, lettere
a) e b). In ogni caso l’Agenzia non iscrive il titolare dell’esercizio o del punto di raccolta nell’elenco
già previsto dall’articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive
modificazioni, ed in quello istituito in attuazione dell’articolo 77, ovvero ne effettua la
cancellazione, ove già iscritto;
g) l’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, fino alla data di entrata in
vigore del presente codice e, successivamente, il prelievo di cui all’articolo 35, sono dovuti dal
titolare di ciascun esercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in
denaro ovvero di altro suo punto di raccolta in Italia collegatovi telematicamente. L’imposta si
applica su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata
nella provincia ove è ubicato l’esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel
totalizzatore nazionale per il periodo d’imposta antecedente a quello di riferimento, nonché con
l’aliquota massima stabilita dall’articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3.1), del citato decreto
legislativo n. 504 del 1998. Per i periodi di imposta decorrenti dal 1° gennaio 2019 non si applica
conseguentemente la disposizione di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
h) la violazione delle disposizioni di cui alle lettere da b) a f) è punita:
1) quanto alla lettera b), con la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000;
2) quanto alla lettera c), con la sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 100.000;
3) quanto alla lettera d), relativamente alla violazione degli obblighi di cui all’articolo 34 con la
sanzione amministrativa prevista dall’articolo 50 nonché con la chiusura dell’esercizio ovvero
del punto di vendita;
4) quanto alla lettera d), relativamente alla violazione degli obblighi di cui all’articolo 47, comma
1, con le sanzioni previste dal medesimo articolo 47, comma 2;
5) quanto alla lettera e), con la sanzione amministrativa di euro 5.000. Tale sanzione è raddoppiata
qualora il titolare dell’esercizio o del punto di raccolta, nonché il proprietario dell’immobile in
cui opera l’esercizio o il punto di raccolta, non provvedano alla comunicazione di cui alla lettera
e) nel termine di sette giorni dalla contestazione. Nel caso in cui sia il titolare dell’esercizio o
del punto di raccolta ad omettere la dichiarazione è altresì disposta la chiusura dell’esercizio;
6) quanto alla lettera f), con la sanzione amministrativa di euro 1.500 per ciascun apparecchio
installato.
3. Relativamente alle attività disciplinate nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui all’articolo
15-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102.
Art. 39
(Giochi senza vincita in denaro)
1. Ai giochi senza vincita in denaro di cui all’articolo 7, comma 2, si applica una imposta sugli
intrattenimenti nella misura massima dell’otto per cento applicata ad una base imponibile forfetaria
massima di euro 1.800 per gli apparecchi di cui all’articolo 75, comma 1, lettere a) e b), e di euro
3.800 per gli apparecchi di cui all’articolo 75, comma 1, lettera c).
2. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 7, comma 4, sono stabiliti la misura effettiva
dell’imposta e della base imponibile, in relazione a ciascuna tipologia di gioco, nei limiti delle misure
massime di cui al comma 1.
Art. 40
(Imposta sulle vincite)
1. Sull’importo delle vincite fino a euro 500 conseguite dai giochi di cui all’articolo 7, comma 1,
lettera f), è dovuta una imposta sostitutiva di qualsiasi altro prelievo, anche tributario, nella misura
del sei per cento. Sull’importo eccedente euro 500 delle vincite di valore superiore a tale somma
conseguite dai giochi di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b), f), g), nonché i), diversi dalle lotterie
ad estrazione differita, l’imposta è dovuta nella misura dell’otto per cento. L’imposta è prelevata
all’atto del pagamento della vincita ed è versata all’Agenzia dal concessionario del gioco all’atto del
primo versamento utile, successivo al prelievo, della quota di entrata tributaria da gioco ovvero della
raccolta del gioco dovuta all’erario.
Art. 41
(Esecuzione della sentenza CGUE 22 ottobre 2014 in cause riunite C-344/13 e C-367/13 e altre
disposizioni in materia di casinò)
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
all’articolo 69 il comma 1 è sostituito dai seguenti: “1. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1-
bis, i premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 67 costituiscono reddito per
l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione.
2. Le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate negli Stati membri dell’Unione europea o nella
Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare percepito nel
periodo di imposta.”.
3. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
all’articolo 30:
a) il quarto comma è sostituito dal seguente: “La ritenuta sulle vincite e sui premi dei giochi esercitati
dallo Stato è compresa nel prelievo operato dallo Stato previsto, per ognuno di tali giochi”;
b) il settimo comma è soppresso.
4. In deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è autorizzata l’apertura di case
da gioco su tutto il territorio nazionale per perseguire, in particolare, le seguenti finalità:
a) contrasto del gioco non autorizzato e clandestino nonché dei fenomeni malavitosi ad esso connessi;
b) sicurezza del gioco e dei luoghi ove esso è svolto nonché la qualificazione tecnico-professionale
degli operatori del settore.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro
dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze e dei beni e delle
attività culturali e del turismo, previa intesa con la Conferenza Unificata, si provvede al riordino della
normativa vigente in materia di case da gioco, in coerenza con i principi enunciati dalla
giurisprudenza costituzionale, prevedendo in particolare una società unica nazionale a partecipazione
pubblica che ne detiene la proprietà e ne assicura la gestione.
CAPO II
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Art. 42
(Disposizioni comuni)
1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l’Agenzia procede al controllo dell’autoliquidazione
dell’imposta dovuta nonché alla tempestività dei versamenti eseguiti dai soggetti passivi.
2. Nel caso in cui i versamenti risultino omessi, carenti o intempestivi, l’esito del controllo
automatizzato è comunicato al soggetto passivo che può fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia
entro trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di irregolarità. Se vi è pericolo per
la riscossione, l’Agenzia provvede, anche prima della liquidazione ordinariamente prevista dal
comma 1, al controllo della tempestività dei versamenti dell’imposta dovuta.
3. Le somme che a seguito dei controlli automatizzati risultano dovute a titolo d’imposta, nonché di
interessi e sanzioni, sono iscritte direttamente nei ruoli resi esecutivi a titolo definitivo.
4. L’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il soggetto passivo provvede a pagare le
somme dovute, con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2
ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione delle somme dovute all’esito
della valutazione da parte dell’Agenzia dei chiarimenti di cui al predetto comma. In questi casi,
l’ammontare delle sanzioni previste dall’articolo 60 è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti
fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’inoltro della comunicazione. Le disposizioni
di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni,
si applicano alle somme dovute a norma del presente articolo nella misura in cui, ove il soggetto
passivo sia titolare di concessione, la stessa continui ad essere vigente per l’intero periodo riferito alla
rateizzazione delle somme dovute.
5. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 4 sono notificate, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello per il quale è dovuta l’imposta.
6. L’Agenzia provvede alle attività di accertamento e di liquidazione delle imposte di cui al presente
decreto attraverso i suoi uffici territoriali con riferimento al luogo della violazione accertata ed alla
competenza di ciascun ufficio.
7. Gli uffici dell’Agenzia, anche sulla base dei fatti, degli atti e delle violazioni constatate dalla
Guardia di Finanza o rilevate da altri organi di Polizia, procedono alla rettifica e all’accertamento
delle basi imponibili e delle imposte gravanti sui singoli giochi, anche utilizzando metodologie
induttive di accertamento per presunzioni semplici.
8. Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale è dovuta l’imposta.
9. Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati non ancora definitivi, nonché i relativi interessi,
dopo la notifica dell’atto di accertamento sono iscritti a ruolo a titolo provvisorio per un terzo
dell’ammontare corrispondenti agli imponibili accertati.
10. Le disposizioni dell’articolo 31-bis del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, si estendono anche alle imposte di cui al presente codice.
11. Alle imposte di cui al presente decreto si applicano gli articoli 60 e 60-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
12. Il soggetto passivo d’imposta cui sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica può
formulare, prima dell’impugnazione dell’atto innanzi alla commissione tributaria provinciale, istanza
in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico. In tal
caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 14 e 15 del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, e successive modificazioni. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica
nel caso in cui la base imponibile sottratta a tassazione è determinata sulla base di criteri induttivi.
13. L’Agenzia effettua la riscossione coattiva delle entrate erariali da gioco, anche di natura non
tributaria, esclusivamente nelle forme e con le modalità di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e all’articolo 17 e seguenti del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni.
CAPO III
ENTRATE NON TRIBUTARIE
Art. 43
(Giochi con utile erariale)
1. I giochi di cui all’articolo 7, comma 1, lettere c) raccolti a totalizzatore d), f), g), h) e i), producono
utile erariale, costituito dalla differenza tra l’importo della raccolta complessiva e gli importi delle
vincite, degli aggi, dei compensi o delle altre spese dovuti sulla base della disciplina di tali giochi.
2. Il provento a titolo di utile erariale di cui al comma 1 è comunque dovuto da chiunque effettua la
raccolta del gioco con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati
all’estero ovvero in assenza di concessione o dei titoli abilitativi previsti dal presente codice o sulla
base di concessione o titolo abilitativo invalido o inefficace, nonché in ogni altro caso in cui la raccolta
è effettuata al di fuori dei canali previsti.
TITOLO III
SANZIONI
CAPO I
SANZIONI PENALI
Art. 44
(Esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa)
1. L’articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente: “Articolo 4 – (Esercizio
abusivo di attività di giuoco o di scommessa). 1. Chiunque esercita, anche a distanza, in qualunque
modo, attività di scommesse, sportive o non sportive, anche come intermediario di terzi, in mancanza
delle prescritte concessioni e autorizzazioni rilasciate dallo Stato, è punito con la reclusione da tre a
sei anni e con la multa da ventimila a cinquantamila euro. La stessa pena è applicata a chiunque, privo
delle suddette concessioni od autorizzazioni, svolge in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di
accettare o raccogliere o comunque favorire l’accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per
via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o
all’estero.
2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti di chiunque esercita, in mancanza
delle prescritte concessioni e autorizzazioni rilasciate dallo Stato, l’organizzazione o la raccolta del
gioco del lotto, di concorsi pronostici ovvero la vendita sul territorio nazionale, senza autorizzazione,
di biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipa
a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l’accreditamento delle relative
vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.
3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, è punito altresì con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque,
in mancanza delle prescritte concessioni e autorizzazioni, organizza, esercita o raccoglie a distanza,
qualsiasi gioco per cui è prevista la riserva allo Stato.
4. Chiunque, ancorché titolare delle prescritte concessioni e autorizzazioni, organizza, esercita e
raccoglie a distanza qualsiasi gioco per cui è prevista la riserva allo Stato con modalità e tecniche
diverse da quelle previste dalla legge è punito con l’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda
da euro 500 a euro 5.000.
5. Fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dai commi da 1 a 4, chiunque in qualsiasi modo,
dà pubblicità al loro esercizio o ai soggetti che gestiscono o promuovono le attività illecite, nonché
ai relativi marchi, simboli, denominazioni od insegne, è punito con l’arresto fino a tre mesi e con
l’ammenda da euro ventimila a euro centomila. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi
modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all’estero ovvero a
marchi, simboli, denominazioni od insegne di soggetti che promuovono o gestiscono, anche per conto
di terzi, attività di scommesse in mancanza delle prescritte concessioni od autorizzazioni rilasciate
dallo Stato.
6. Fuori dei casi di concorso, chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse nei casi di cui ai
commi da 1 a 4, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da euro 100 a euro 1.000. Se
la partecipazione avviene a distanza su siti non autorizzati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli
la pena dell’arresto è raddoppiata e l’ammenda non può essere inferiore a 800 euro.”
7. Le sanzioni di cui al comma 1 possono essere elevate dalla polizia locale e i proventi attribuiti in
quota parte pari al 50 per cento al Comune.
Art. 45
(Giochi numerici a quota fissa)
1. Chiunque offre la riffa al pubblico mediante sorteggio di uno o più numeri o con riferimento alle
estrazioni del lotto è punito con l’ammenda da euro 51 a euro 516.
2. Se l’oggetto della riffa è di valore rilevante ovvero se l’offerta è clandestina, la pena è raddoppiata.
3. Le pene previste nel presente articolo sono aumentate di un terzo se il reato è commesso a mezzo
stampa o radiotelevisione.
4. Chiunque effettua la raccolta delle scommesse del gioco del lotto senza averne ottenuta la
concessione o quando questa sia scaduta o sia stata revocata, è punito con la multa sino a euro 25.822.
5. Chiunque effettua la raccolta delle scommesse del gioco del lotto fuori dei punti di raccolta è punito
con la multa sino a euro 516.
6. Chiunque contraffà gli scontrini delle scommesse o manomette le registrazioni o, non avendo
partecipato alla contraffazione o alla manomissione, fa uso di tali scontrini è punito con la reclusione
da tre a sei anni e con la multa da euro 516 a euro 5.164, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
Art. 46
(Concorsi a premio)
1. Ferma l’irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi dell’articolo 55 e salvo che il fatto
costituisca più grave reato, la prosecuzione della manifestazione di cui all’articolo 6, comma 6, nelle
stesse forme enunciate con la comunicazione preventiva di cui alla predetta disposizione, è punita
con l’arresto fino ad un anno.
CAPO II
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 47
(Divieto di gioco pubblico ai minori di età)
1. E’ vietato offrire ai minori di anni diciotto i giochi pubblici di cui all’articolo 7, comma 1, e, in
ogni caso, consentirne l’ingresso e la permanenza nelle sale giochi (gaming hall) e nei punti di offerta
di gioco con vincite in denaro. In caso di punto di offerta di gioco interno ad un esercizio generalista
primario, è vietato consentire l’ingresso e la permanenza di minori di anni diciotto negli spazi separati
o dedicati di cui all’articolo 11. Ai fini del presente comma, per accertare la minore età il titolare del
punto di offerta di gioco con vincite in denaro identifica la persona mediante richiesta di esibizione
di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.
2. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa di euro 20.000.
Art. 48
(Pubblicità non consentita)
1. La violazione del divieto di cui all’articolo 31 è punita con la sanzione amministrativa di euro
100.000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la
pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario
del mezzo con il quale esse sono diffuse.
Art. 49
(Mancanza o inadeguatezza delle formule di avvertimento)
1. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 33 è punita con la sanzione amministrativa di
euro 20.000. La sanzione è irrogata nei confronti del concessionario o, qualora diversi dal
concessionario, nei confronti dei titolari delle sale gioco (gaming hall) e dei punti di offerta di gioco
di cui al predetto articolo.
Art. 50
(Mancato pagamento dei proventi a titolo di utile erariale)
1. Il tardivo versamento degli utili erariali di cui all’articolo 43, comma 1, entro 10 giorni dalla
scadenza è punito con la sanzione amministrativa dal dieci al venti per cento della somma versata in
ritardo, oltre agli interessi legali. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 314 del codice penale
nonché, per i soli giochi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera f), la possibilità di revoca della
concessione, l’omesso o il tardivo versamento degli stessi utili erariali oltre 10 giorni dalla scadenza
è punto con la sanzione amministrativa dal venti al quaranta per cento della somma non versata o
versata in ritardo, oltre agli interessi legali.
2. Nel caso di cui all’articolo 43, comma 2 il trasgressore è soggetto ad una sanzione amministrativa
dal 100 al 200 per cento della somma non versata, oltre agli interessi legali.
Art. 51
(Sanzioni in materia apparecchi)
1. Relativamente agli apparecchi di cui all’articolo 7, commi 1, lettere a), e 2, ferme restando le
sanzioni previste per il gioco d’azzardo dal codice penale:
a) chiunque produce od importa, per destinarli all’uso sul territorio nazionale, tali apparecchi non
rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni per essi previste dagli articoli 74 comma 1,
lettera a) e 75, nonché dalla relativa normativa di attuazione, inclusa quella riguardante le loro
regole tecniche, è punito con la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 10.000 per
apparecchio;
b) chiunque produce od importa, per destinarli all’uso sul territorio nazionale, tali apparecchi senza
essere munito dei titoli abilitativi previsti per tali attività, è punito con la sanzione amministrativa
da euro 1.000 a euro 5.000 per apparecchio;
c) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l’uso in luoghi
pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie tali apparecchi non
rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni per essi previste dagli articoli 74 comma 1,
lettera a) e 75, nonché dalla relativa normativa di attuazione, inclusa quella riguardante le loro
regole tecniche, è punito con la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 20.000 per
apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l’uso in luoghi
pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di tali apparecchi
conformi alle caratteristiche ed alle prescrizioni per essi previste dagli articoli 74 comma 1, lettera
a) e 75, nonché dalla relativa normativa di attuazione, inclusa quella riguardante le loro regole
tecniche, corrisponde, a fronte delle vincite, premi di qualsiasi natura diversi da quelli ammessi;
d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l’uso in luoghi
pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie tali apparecchi
sprovvisti dei prescritti titoli autorizzatori, è punito con la sanzione amministrativa di euro 20.000
per apparecchio;
e) la mancata apposizione dei titoli autorizzatori su tali gli apparecchi, è punita con la sanzione
amministrativa di euro 1.000 euro per apparecchio.
2. Chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l’uso in luoghi
pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi, abilitati
al gioco da remoto attraverso una connessione telematica dedicata, non rispondenti alle caratteristiche
e alle prescrizioni indicate nell’articolo 7, comma 1, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa
di 20.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale.
3. La ripartizione delle somme riscosse per sanzioni amministrative previste dal presente articolo è
effettuata ai sensi della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive modificazioni.
4. I concessionari per la raccolta del gioco pubblico praticato in rete fisica mediante apparecchi di cui
all’articolo 7, comma 1, lettere a) e b), non intrattengono rapporti contrattuali con persone non iscritte
nell’elenco di cui all’articolo 77, comma 2, ovvero che dallo stesso sono state sospese o cancellate.
Ferme le ulteriori eventuali conseguenze previste con la convenzione di concessione, la violazione di
tale divieto è punita con la sanzione amministrativa di euro 10.000.
Art. 52
(Sanzioni per apparecchi in esercizi generalisti secondari)
1. Nei casi di cui all’articolo 10, comma 5, primo periodo, il titolare dell’esercizio è soggetto alla
sanzione amministrativa di euro 20.000 per ciascun apparecchio.
Art. 53
(Sanzioni per apparecchi non collegati alla rete di un concessionario)
1. Per ciascun apparecchio di cui all’articolo 37, il titolare dell’esercizio pubblico è soggetto, oltre al
pagamento dell’imposta ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto articolo, alla sanzione amministrativa
di euro 20.000. L’apparecchio è in ogni caso soggetto a confisca amministrativa e, qualora di esso
non sia consentito l’asporto da parte dell’Agenzia ovvero della Forza di polizia che procede, il titolare
dell’esercizio è custode dell’apparecchio confiscato, con obbligo di procedere a sua cura e spese alla
distruzione dell’apparecchio entro dieci giorni dalla confisca, nonché alla consegna all’Agenzia della
scheda madre dell’apparecchio confiscato, in caso di apparecchio di cui all’articolo 7, comma 1, lettera
a), ovvero dell’apparato hardware di suo funzionamento, in caso di apparecchio di qualunque altra
tipologia. Il titolare dell’esercizio è soggetto alla sanzione amministrativa di euro 200 per ogni giorno
di ritardo nella distruzione dell’apparecchio ovvero nella consegna dei componenti di cui al secondo
periodo del presente comma. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione anche per gli
apparecchi di cui all’articolo 51, comma 1, per i quali non risultano rilasciati i prescritti titoli
autorizzatori e che risultano non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni per essi previste
dagli articoli 74 e 75, nonché dalla relativa normativa di attuazione, inclusa quella riguardante le loro
regole tecniche.
Art. 54
(Contrasto all’offerta a distanza
in difetto di concessione o titolo abilitativo)
1. Con provvedimento direttoriale dell’Agenzia sono stabilite, nel rispetto degli obblighi comunitari,
le modalità per la rimozione dell’offerta di gioco con vincita in denaro attraverso le reti telematiche
o di telecomunicazione effettuata da persone sprovviste dei titoli abilitativi previsti dal presente
codice.
2. Ai fornitori di servizi di rete nonché ai fornitori di connettività alla rete internet, ai gestori di altre
reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi
telematici o di telecomunicazione che violino l’obbligo, imposto dall’Agenzia, di inibire
l’utilizzazione delle reti, delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi si applica,
ferma restando l’eventuale responsabilità penale, una sanzione amministrativa da euro 30.000 a euro
180.000 per ciascuna violazione accertata
Art. 55
(Sanzioni in materia di manifestazioni a premio)
1. Fermo quanto previsto dall’articolo 46, lo svolgimento di manifestazioni a premio vietate ovvero
effettuate in mancanza di autorizzazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 50.000 ad
euro 100.000. La sanzione è raddoppiata in caso di manifestazione a premio che elusivamente
propone un gioco pubblico rientrante in una delle tipologie di cui all’articolo 7, comma 1. La sanzione
è irrogata nei confronti dell’organizzatore della manifestazione, nonché nei confronti di coloro che in
qualunque modo effettuano attività distributiva di materiale relativo alla manifestazione a premio
vietata, non autorizzata ovvero elusiva. Il Ministero dello sviluppo economico pubblica sul proprio
sito istituzionale l’elenco delle manifestazioni a premio vietate, nonché di quelle effettuate in
mancanza di autorizzazione ovvero che risultano elusive del gioco pubblico.
Art. 56
(Sanzioni in materia di scommesse)
1. E’ punito con la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque effettua la raccolta
per eventi non inseriti nel palinsesto, anche complementare, reso disponibile nel sito internet
istituzionale dell’Agenzia.
2. E’ punito con la sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 100.000 chiunque effettua la
raccolta di scommesse che consentono vincite superiori a euro 10.000.
3. E’ punito con la sanzione amministrativa di euro 5.000 il titolare dell’esercizio o del punto di
raccolta che non comunica i propri dati anagrafici e l’esistenza dell’attività di raccolta di gioco con
vincita in denaro al questore territorialmente competente entro sette giorni dalla data di avvio
dell’attività. Alla stessa sanzione è assoggettato il proprietario dell’immobile in cui ha sede l’esercizio
o il punto di raccolta che non comunica i predetti dati ed informazioni sull’attività di raccolta di gioco
all’Agenzia entro gli stessi termini di cui al periodo precedente. La sanzione è raddoppiata qualora il
titolare dell’esercizio o del punto di raccolta, nonché il proprietario dell’immobile in cui opera
l’esercizio o il punto di raccolta, non provvedano alla comunicazione di cui al periodo precedente nel
termine di sette giorni dalla contestazione.
4. E’ punito con la sanzione amministrativa pari alla vincita conseguente alla giocata chi acquisisce
ovvero consente in qualunque modo giocate simulate, fermo restando il pagamento dell’imposta unica
oltre alla chiusura dell’esercizio da tre a sei mesi.
Art. 57
(Sanzioni accessorie)
1. Ferme le sanzioni amministrative di cui all’articolo 51, la commissione delle violazioni di cui al
predetto articolo comporta la sospensione del titolo abilitativo di cui all’articolo 88 del Tulps ovvero,
successivamente all’entrata in vigore del presente codice, all’articolo 14 per un periodo da uno a
trenta giorni. La irrogazione, a titolo definitivo, di tre sanzioni nell’arco di due anni comporta la
decadenza dal titolo abilitativo, che non può essere rilasciato alla stessa persona per i cinque anni
successivi.
2. Il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli
apparecchi installati e alla reiterazione delle violazioni, sospende l’attività autorizzata per un periodo
non superiore a quindici giorni, informandone l’autorità competente al rilascio. Il periodo di
sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell’esecuzione della sanzione
accessoria.
3. In caso di violazione del divieto di cui all’articolo 47, comma 1, riguardante il gioco pubblico
praticato mediante apparecchi di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a) e b), il proprietario
dell’apparecchio è altresì sospeso dall’elenco di cui all’articolo 77 per un periodo da uno a tre mesi.
Art. 58
(Norma di procedura)
1. Nell’applicazione delle sanzioni amministrative l’Agenzia rispetta le disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
CAPO II
SANZIONI TRIBUTARIE
Art. 59
(Sanzioni in materia di prelievo erariale unico)
1. La sottrazione da parte del soggetto passivo di base imponibile del prelievo erariale unico di cui
all’articolo 35 è punita con una sanzione ammnistrativa di importo tra il duecentoquaranta e il
quattrocentottanta per cento della maggiore imposta accertata, con un minimo di euro 5.000. Se la
base imponibile sottratta è superiore a euro 50.000, è disposta altresì la chiusura del punto di offerta
di gioco da uno a sei mesi.
2. La sottrazione da parte del soggetto passivo di base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti
di cui all’articolo 39 è punita con una sanzione amministrativa di importo tra il cento e il duecento
per cento della maggiore imposta accertata.
Art. 60
(Omessi o ritardati versamenti)
1. L’omissione o il ritardo, anche parziale, del pagamento del prelievo e dell’imposta di cui agli
articoli 35 e 39 sono puniti con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. La stessa sanzione si applica nel caso in cui
l’omissione o il ritardo, anche parziale, consegue alla liquidazione automatizzata di cui all’articolo
35.
Art. 61
(Disposizioni comuni)
1. Per le violazioni tributarie in materia di imposte sui giochi pubblici, anche senza vincita in denaro,
si applicano il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, e l’articolo
7 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni.
2. Per l’esercizio delle proprie attribuzioni da parte dell’Agenzia trovano applicazione gli articoli 9 e
11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.
CAPO IV
PENALI CONVENZIONALI
Art. 62
(Diposizioni generali in materia di penali convenzionali)
1. Negli schemi di convenzione accessiva alla concessione di gioco le clausole relative a penali sono
predisposte, oltre che nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, non automaticità,
nonché di gradualità in funzione della gravità dell’inadempimento, tenendo conto dei seguenti limiti:
a) la penale convenzionale è di misura non superiore complessivamente al quindici ovvero cinque per
cento delle somme dovute, rispettivamente, all’Agenzia in caso di mancato o ritardato versamento
delle stesse, nonché degli interessi nella misura del saggio di interesse legale nei limiti di cui alla
legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni, calcolati dal giorno successivo alla
scadenza di quello stabilito per l’effettivo versamento, salva l’applicazione dell’articolo 1384 del
codice civile;
b) la penale convenzionale è di misura non superiore ad euro 20.000,00 in caso di ritardo superiore a
trenta giorni nella presentazione di documentazione ovvero di adempimento a prescrizioni relative
alla registrazione dei diritti di proprietà intellettuale, sulla base di quanto previsto dalle
convenzioni accessive alle concessioni;
c) la penale convenzionale è di misura non superiore complessivamente al cinque per cento della
differenza tra la raccolta, le vincite e l’imposta o l’utile erariale dell’anno precedente, a fronte di
inadempimento, qualora imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa, agli obblighi previsti
dalla convenzione di concessione e diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), nonché a fronte del
mancato rispetto dei livelli di servizio previsti dalla convenzione di concessione;
d) la penale convenzionale è di euro 500 al giorno per punto di offerta di gioco nel caso di sospensione
non autorizzata, qualora imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa, delle attività di
raccolta del gioco, presso tale punto di offerta, per un periodo superiore a 15 giorni.
2. L’importo complessivo della somma dovuta a titolo di penale convenzionale è ridotto alla metà se
il concessionario provvede al versamento dell’importo dovuto e della penale stessa entro quindici
giorni dal ricevimento della contestazione.
3. Con regolamento emanato ai sensi degli articoli 7, comma 4, e 8, sono stabilite le disposizioni di
attuazione del presente articolo, incluse quelle relative al procedimento di accertamento,
contestazione e irrogazione delle penali convenzionali, particolarmente rispettose del diritto di
partecipazione procedimentale e del contraddittorio, anche attraverso la previsione di una fase di
contestazione precedente a quella di adozione del provvedimento finale, che in ogni caso, a pena di
nullità, contiene il computo analitico della penale dovuta. Deve altresì essere disposto un obbligo di
motivazione e di precisa individuazione dei criteri e dei dati adottati al fine di determinare il valore
complessivo della penale richiesta.
TITOLO IV
CONTROLLI
CAPO I
POTERI E ATTIVITA’
Art. 63
(Attribuzioni e poteri degli uffici dell’Agenzia)
1. Gli uffici dell’Agenzia, nell’ambito delle attività loro demandate in materia di giochi, anche senza
vincita in denaro, rilevano le eventuali violazioni, occultamenti di base imponibile od omessi
versamenti d’imposta e provvedono all’accertamento e alla liquidazione delle imposte o maggiori
imposte dovute. Gli uffici vigilano sull’osservanza degli obblighi previsti dalla legge e dalle
convenzioni di concessione in materia di giochi pubblici, anche senza vincita in denaro.
2. Nell’adempimento dei loro compiti gli uffici dell’Agenzia si avvalgono delle attribuzioni e dei
poteri previsti dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, ove applicabili. A tali fini, l’autorizzazione prevista dal citato
articolo 51, secondo comma, numeri 6-bis) e 7), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972, è rilasciata dal Direttore dell’Agenzia o dai Direttori centrali individuati con provvedimento
del Direttore dell’Agenzia.
3. Nell’adempimento dei loro compiti di prevenzione e repressione degli illeciti in materia di gioco i
dipendenti dell’Agenzia possono, ai sensi dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689, e
successive modificazioni, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi
dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi, fotografici, nonché ad ogni altra operazione
tecnica, anche avvalendosi del partner tecnologico dell’Agenzia. Possono altresì procedere al
sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nelle forme e
nei limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro da parte della polizia giudiziaria.
Art. 64
(Attribuzioni e poteri di altri soggetti)
1. Il Corpo della Guardia di Finanza coopera con l’Agenzia con le modalità e le facoltà di cui
all’articolo 15, comma 8-duodecies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
2. I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza e gli
organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell’esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza
di fatti o atti che possono configurare violazioni amministrative o tributarie in materia di gioco
pubblico li comunicano all’Agenzia e al comando provinciale del Corpo della Guardia di Finanza
territorialmente competenti. Gli organi di polizia giudiziaria, previa autorizzazione dell’autorità
giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all’articolo 329 del codice di procedura penale,
trasmettono all’Agenzia e al comando provinciale del Corpo della Guardia di Finanza territorialmente
competenti documenti, dati e notizie acquisiti nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, ai fini
del loro utilizzo nell’attività di contestazione e accertamento amministrativo e fiscale.
3. L’Agenzia può affidare, in convenzione, l’accertamento e i controlli in materia di prelievo e
imposta di cui agli articoli 35 e 39 alla Società italiana degli autori ed editori. Nell’adempimento dei
compiti previsti in convenzione la Società italiana degli autori ed editori si avvale delle attribuzioni
e dei poteri previsti dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, ove applicabili.
4. I corpi di polizia locale cooperano con l’Agenzia al fine di agevolare i controlli amministrativi e di
polizia sui punti di gioco presenti nel territorio di relativa competenza. Nell’esercizio di tale funzione
qualora vengano a conoscenza di fatti o atti che possono configurare violazioni amministrative o
tributarie in materia di gioco li comunicano all’Agenzia e al comando provinciale del Corpo della
Guardia di Finanza territorialmente competenti.
Art. 65
(Attività di controllo)
1. L’Agenzia pianifica lo svolgimento di un numero di controlli, relativo ad almeno il venti per cento
del numero dei punti di offerta di gioco della rete fisica di raccolta del gioco pubblico, avendo come
primario obiettivo il rispetto degli obblighi e dei divieti in materia di gioco pubblico nonché degli
obblighi tributari ed il contrasto alla diffusione del gioco on-line presso esercizi della rete fisica.
2. Nel corso di ogni accesso, verifica o ispezione, il personale incaricato, munito di idoneo tesserino
di riconoscimento nonché di specifico ordine di servizio dell’Agenzia accerta il rispetto dei divieti
finalizzati al contrasto del gioco minorile e degli obblighi e dei divieti in materia di pubblicità dei
giochi pubblici. Al fine di incrementare l’efficacia dell’azione di prevenzione e repressione dei
relativi illeciti, la selezione degli esercizi terrà conto, per una quota non inferiore al trenta per cento
dei controlli complessivi da effettuare, della collocazione degli esercizi stessi nelle vicinanze di
luoghi sensibili.
3. Gli obiettivi, le modalità ed i compiti degli uffici dell’Agenzia, nel settore dei controlli, sono
definiti con specifiche linee guida adottate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia.
4. Alle attività di offerta di gioco pubblico, esercitate attraverso rete fisica, si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 100 del Tulps.
5. Al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza delle attività di controllo, è avviata la realizzazione
di apposite procedure di automazione per la contestazione e l’irrogazione delle sanzioni
amministrative in materia di giochi pubblici e per lo svolgimento delle attività connesse
all’accertamento tributario nonché progetti specifici per l’integrazione delle metodologie esistenti di
controllo automatizzato da remoto.
Art. 66
(Piani straordinari dei controlli)
1. L’Agenzia ha la facoltà di promuovere piani straordinari di contrasto del gioco illegale e
dell’evasione ed elusione fiscale nel settore dei giochi pubblici.
2. Ai fini di cui al comma 1 presso l’Agenzia opera un apposito Comitato presieduto dal Direttore
dell’Agenzia e di cui fanno parte rappresentanti di vertice della Polizia di Stato, dell’Arma dei
carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e della stessa Agenzia. Il Comitato, che può avvalersi
dell’ausilio del partner tecnologico della Agenzia, di altri organi della pubblica amministrazione, di
enti pubblici e di associazioni rappresentative, sovraintende alla definizione, secondo principi di
efficienza, efficacia ed economicità, di strategie e indirizzi, alla pianificazione e al coordinamento di
interventi organici, sistematici e capillari sull’intero territorio nazionale, per la prevenzione e
repressione del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela dei minori di età. Particolare e specifica
attenzione è dedicata dal comitato all’attività di prevenzione e repressione dei giochi on line illegali.
Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo.
3. I piani straordinari di cui al comma 1 sono definiti dal Comitato di cui al comma 2 che ne indica
gli obiettivi specifici da perseguire ed il numero di controlli da eseguire.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, l’Agenzia predispone e alimenta, nell’ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio, una banca dati integrata di tutte le informazioni derivanti dall’ordinaria
gestione dei giochi pubblici, nonché dall’attività di controllo da chiunque effettuata e da qualunque
altra fonte conoscitiva. Lo studio e l’elaborazione, anche tecnico-statistica, degli elementi informativi
della banca dati sono utilizzati per la rilevazione dei possibili indici di anomalia e di rischio, idonei
ad avviare le proprie attività di controllo, di prevenzione e di contrasto degli illeciti nel settore dei
giochi pubblici.
5. Nei confronti di tutti i punti di offerta di gioco della rete fisica di raccolta del gioco pubblico gli
ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza dispongono delle facoltà previste dagli articoli 16 del Tulps
e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616.
TITOLO V
DEI SINGOLI GIOCHI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 67
(Vendita e raccolta delle giocate)
1. Fermo quanto previsto dall’articolo 80 comma 1 relativamente ai giochi di cui all’articolo 7 comma
1 lettera f), la vendita e la raccolta delle giocate è effettuata dal concessionario, sotto la sua
responsabilità, attraverso la propria rete di punti di offerta di gioco. Nessuna responsabilità può essere
imputata all’Agenzia per atti e fatti posti in essere dal concessionario nell’espletamento di tali attività.
Art. 68
(Vincite)
1. Il regolamento di ciascun gioco stabilisce la natura e l’entità delle vincite.
Art. 69
(Misura del compenso dei rivenditori)
1. Il compenso dei rivenditori, per i giochi di cui all’articolo 43, è determinato in misura commisurata
ad ogni giocata o biglietto venduto ovvero in misura percentuale sull’importo delle poste riscosse.
Art. 70
(Partecipazione al gioco)
1. La avvenuta partecipazione al gioco risulta da apposito titolo, ove previsto, in funzione del singolo
gioco, integro in ogni sua parte, che costituisce l’unico titolo al portatore valido per la riscossione dei
premi e per la richiesta dei rimborsi, a seguito di avvenuta verifica. Non è ammessa la prova
testimoniale ai fini della dimostrazione della vincita.
Art. 71
(Pagamento delle vincite)
1. Il concessionario è responsabile del pagamento delle vincite in denaro dei giochi dallo stesso gestiti,
secondo quanto previsto dal presente codice, ovvero dal regolamento di gioco.
2. Il regolamento di gioco stabilisce le singole vincite in denaro e disciplina le modalità, i tempi e i
luoghi per la loro riscossione, nonché i presupposti, le modalità, i tempi e i luoghi degli eventuali
rimborsi.
3. Il regolamento di gioco disciplina altresì le modalità e i tempi di conservazione da parte del
concessionario dei titoli di gioco vincenti e pagati e di quelli vincenti ma non pagati a causa di loro
irregolarità, nonché le ricevute dei rimborsi. Il regolamento prevede altresì che eventuali fondi per il
pagamento delle vincite o dei premi sono versati all’erario in caso di cessazione dell’offerta del gioco.
Art. 72
(Pubblicazione delle comunicazioni)
1. Ogni comunicazione relativa agli esiti di ciascun gioco con vincita in denaro è effettuata sul sito
informatico del concessionario. In materia di scommesse, sul medesimo sito sono altresì riportate le
validazioni dei risultati.
2. Sul sito istituzionale del concessionario sono inoltre riportati, per ciascun gioco, la misura delle
quote, delle vincite, nonché le relative probabilità.
3. Il regolamento di gioco stabilisce quali delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono altresì
riportate sul sito istituzionale dell’Agenzia.
Art. 73
(Manutenzione dei prodotti di gioco)
1. In considerazione del generale dovere di conservazione dei valori patrimoniali pubblici, nonché di
quello particolare di assicurare il miglioramento dei livelli di servizio in materia di giochi pubblici,
al fine di preservarne lo svolgimento e di salvaguardare i valori delle relative concessioni, oltre che
garantire una equilibrata concorrenza fra i concessionari di giochi diversi, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, su proposta dell’Agenzia, è consentita l’adozione di ogni misura utile
di sostegno della offerta di gioco, incluse quelle che riguardano il prelievo, la restituzione in vincita
e la posta di gioco, nei casi in cui la relativa offerta di specifici prodotti denoti una perdita di raccolta
e di gettito erariale, nell’arco dell’ultimo triennio, non inferiore al quindici per cento all’anno. In tali
casi, tenuto conto della sostanziale natura commerciale delle attività di gioco oggetto di concessione,
con i conseguenti, obiettivi ed ineliminabili margini di aleatorietà delle relative scelte, i
provvedimenti adottati ai sensi del presente comma non comportano responsabilità erariale quanto ai
loro effetti finanziari.
CAPO II
GIOCO MEDIANTE APPARECCHI
Art. 74
(Gioco mediante apparecchi con vincita in denaro)
1. Fuori dai casi di apparecchi di cui ai commi 2 e 3 ovvero di macchine vidimatrici per i giochi gestiti
dallo Stato, sono vietati gli apparecchi per il gioco automatici, semiautomatici ed elettronici per il
gioco d’azzardo che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un
qualsiasi premio, in denaro o in natura, ovvero vincite in denaro di valore superiore ai limiti fissati al
comma 2.
2. Fermo in ogni caso quanto previsto dagli articoli 10 e 11, sono apparecchi idonei per il gioco lecito,
di cui all’articolo 7, comma 1, lettere, rispettivamente, a) e b):
a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti e obbligatoriamente collegati
alla rete telematica di cui all’ articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l’introduzione di moneta
metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti della
Agenzia, nei quali insieme con l’elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che
consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all’avvio o nel corso della partita, la propria
strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte
dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi
e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro,
erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall’apparecchio in modo non predeterminabile su
un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 72 per cento e
non superiori al 78 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono
riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali. Con provvedimento della
Agenzia può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla presente lettera;
b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del predetto decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, che si attivano esclusivamente in presenza
di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con
regolamento emanato, di concerto con il Ministro dell’interno, ai sensi dell’articolo 7, comma 4,
sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
1) il costo, gli strumenti e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
2) il divieto di utilizzo di: a) banconote di taglio superiore a 20 euro per ogni sessione di gioco; b)
monete, denaro disponibile in euro su conti di gioco nominativi, denaro disponibile in euro su
carte prepagate nominative, non bancarie e non riconducibili ad alcun circuito di pagamento,
esclusivamente finalizzate al gioco, e ticket per importi superiori a 20 euro per sessione di
gioco; c) di tutto il denaro risultante da vincite della sessione gioco non ancora erogato;
3) la percentuale minima e massima, comunque contenute tra l’85 per cento e il 90 per cento, della
raccolta da destinare a vincite;
4) l’importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
5) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui
tali apparecchi sono connessi;
6) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
7) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta
di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera, nel rispetto
di quanto previsto dagli articoli 10 e 11.
Art. 75
(Gioco mediante apparecchi senza vincita in denaro,
con ricompensa di modico valore o di puro intrattenimento)
1. Si considerano altresì apparecchi e congegni per il gioco lecito, che in nessun caso possono
riprodurre il gioco del poker o comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali:
a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica,
mentale o strategica, attivabili unicamente con l’introduzione di monete metalliche, di valore
complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e
immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola
oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il
valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;
b) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali
la durata della partita può variare in relazione all’abilità del giocatore e il costo della singola partita
può essere superiore a 50 centesimi di euro;
c) quelli meccanici ed elettromeccanici, differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e b), attivabili
con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono
distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, nonché
quelli meccanici ed elettromeccanici per i quali l’accesso al gioco è regolato senza introduzione di
denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.
2. Gli apparecchi di cui al comma 1 non sono utilizzabili per le manifestazioni a premio. Se erogano
premi, gli stessi possono essere costituiti esclusivamente da oggetti di modico valore ovvero da
tagliandi, le cui regole tecniche sono definite con il regolamento di cui al comma 3, utilizzabili
esclusivamente, anche in forma cumulata, per il ritiro di premi non convertibili in alcun modo in
denaro o per nuove partecipazioni al gioco all’interno del medesimo punto di offerta di gioco.
3. È comunque vietata l’offerta di giochi promozionali di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
70, mediante qualunque tipologia di apparecchi che, negli esercizi pubblici, attraverso connessione
telematica, consentono di giocare su piattaforme di gioco dei concessionari per la raccolta del gioco
a distanza ovvero di soggetti privi dei titoli abilitativi di cui al presente codice.
4. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della Agenzia, sono
stabilite la disciplina amministrativa degli apparecchi di cui al comma 1, ivi inclusa la determinazione
degli esercizi presso i quali gli stessi possono essere installati e la determinazione del parametro
numerico di apparecchi per superfice dei medesimi esercizi, nonché le loro regole tecniche di
produzione.
5. I commi da 3 a 11 dell’articolo 110 del Tulps sono abrogati. Le disposizioni di cui a tali commi
continuano comunque ad esplicare i loro effetti relativamente ai rapporti sorti sulla loro base e non
ancora definiti, nonché ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente codice. I
riferimenti normativi alle tipologie, modalità e limiti di gioco, sanzioni di cui alle disposizioni
previste dai commi da 3 a 10 dell’articolo 110 del Tulps, ovunque ricorrenti, si intendono effettuati
alle corrispondenti disposizioni degli articoli 51, 74 e 75 del presente codice.
Art. 76
(Nulla osta)
1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al regolamento previsto dall’articolo 20,
la produzione, l’importazione e la gestione degli apparecchi di cui agli articoli 74 e 75 sono
subordinate ad autorizzazione da parte dell’Agenzia, sulla base di regole tecniche definite d’intesa
con il Ministero dell’interno-Dipartimento della pubblica sicurezza. Sulla base delle autorizzazioni
rilasciate, previa verifica della conformità degli apparecchi e dei congegni alle caratteristiche stabilite
per la loro idoneità al gioco lecito, l’Agenzia organizza e gestisce un apposito archivio elettronico,
costituente la banca dati della distribuzione e cessione dei predetti apparecchi.
2. I produttori e gli importatori degli apparecchi di cui agli articoli 74 e 75 presentano un esemplare
di ogni modello di apparecchio o congegno che essi intendono produrre o importare alla Agenzia per
la verifica tecnica della loro conformità alle rispettive prescrizioni e della loro dotazione di dispositivi
che ne garantiscono la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di
funzionamento e di distribuzione dei premi, con l’impiego di programmi o schede che ne bloccano il
funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l’impiego di dispositivi che
impediscono l’accesso alla memoria. La verifica tecnica vale altresì a constatare che la manomissione
dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente
indicata sullo schermo video dell’apparecchio o del congegno ovvero che essa è dagli stessi comunque
altrimenti segnalata. La verifica tecnica vale inoltre a constatare la rispondenza delle caratteristiche
tecniche, anche relative alla memoria, delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi,
dei dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno, ad un’apposita scheda
esplicativa fornita dal produttore o dall’importatore in relazione all’apparecchio o al congegno
sottoposto ad esame. Dell’esito positivo della verifica è rilasciata apposita certificazione. Il
concessionario per la gestione della raccolta di gioco mediante gli apparecchi di cui all’articolo 74 e
il proprietario degli apparecchi di cui all’articolo 75 stipula convenzioni per l’effettuazione della
verifica tecnica, inoltrandone copia alla Agenzia.
3. L’Agenzia rilascia nulla osta, oltre che ai produttori e agli importatori degli apparecchi di cui agli
articoli 74 e 75, ai proprietari di tali apparecchi, solo se muniti del titolo abilitativo di cui all’articolo
88 del Tulps ovvero, successivamente all’entrata in vigore del presente codice, all’articolo 14, che
rispondono, sotto la loro esclusiva responsabilità, della loro gestione. A questo fine, con la richiesta
di nulla osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi, ciascuno identificato
con un apposito e proprio numero progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che gli
apparecchi sono conformi al modello per il quale è stata conseguita la certificazione di cui al comma
2. I produttori e gli importatori dotano ogni apparecchio, oggetto della richiesta di nulla osta, della
scheda esplicativa di cui al comma 2. I produttori e gli importatori consegnano ai cessionari degli
apparecchi una copia del nulla osta e, sempre per ogni apparecchio, la relativa scheda esplicativa. La
copia del nulla osta e la scheda esplicativa sono altresì consegnate, insieme agli apparecchi, in
occasione di ogni loro ulteriore cessione.
4. I proprietari degli apparecchi di cui al comma 1 prodotti o importati dopo la data di entrata in vigore
del presente codice richiedono il nulla osta previsto dal comma 3, precisando in particolare il numero
progressivo di ogni apparecchio o congegno per il quale la richiesta è effettuata nonché gli estremi
del nulla osta del produttore o dell’importatore ad essi relativo.
5. Fatta eccezione per gli apparecchi di cui agli articoli 74, comma 2, lettera b), e 75, il nulla osta
rilasciato ai sensi del comma 4 dalla Agenzia decade automaticamente quando i relativi apparecchi
risultino, in considerazione dell’apposizione degli stessi in stato di magazzino, ovvero di
manutenzione straordinaria, per un periodo superiore a novanta giorni, anche non continuativi,
temporaneamente non collegati alla rete telematica prevista dall’articolo 14-bis, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.
6. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, secondo le direttive del Ministero dell’interno-
Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché il Ministero dell’economia e delle finanze e gli ufficiali
ed agenti di polizia tributaria effettuano il controllo degli apparecchi, anche a campione e con accesso
alle sedi dei produttori, degli importatori e dei gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma
1 ovvero di coloro che comunque li detengono verificando altresì che, per ogni apparecchio e
congegno, risulti rilasciato il nulla osta ovvero la certificazione di cui all’articolo 20, che gli stessi
siano contrassegnati dal numero progressivo e dotati della relativa scheda esplicativa. In caso di
irregolarità, è automaticamente nullo il nulla osta del produttore o dell’importatore o del proprietario
ovvero la certificazione di cui all’articolo 20, relativamente agli apparecchi che risultano irregolari, e
il relativo titolo è ritirato, ovvero dallo stesso sono espunti gli identificativi degli apparecchi e
congegni irregolari.
7. Il Corpo della Guardia di finanza, in coordinamento con gli uffici finanziari competenti per l’attività
finalizzata all’applicazione delle imposte dovute sui giochi, ai fini dell’acquisizione e del reperimento
degli elementi utili per la repressione delle violazioni alle leggi in materia di lotto, lotterie, concorsi
pronostici, scommesse e degli altri giochi amministrati dallo Stato, procede, di propria iniziativa o su
richiesta dei predetti uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli 32 e 33 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ed agli articoli
51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.
Art. 77
(Elenco dei proprietari
di apparecchi per il gioco con vincite in denaro)
1. Presso l’Agenzia è tenuto l’elenco delle persone proprietarie degli apparecchi per il gioco di cui
all’articolo 7, comma 1, lettere a) e b). L’iscrizione nell’elenco riporta i dati identificativi, inclusi
quelli anagrafici e di relativa residenza, della persona. In caso di persona giuridica, oltre alla
indicazione della ragione sociale, i dati identificativi riguardano la persona fisica dotata dei poteri di
rappresentanza della persona giuridica. In caso di persona diversa da un concessionario, l’iscrizione
riporta altresì il numero della concessione in relazione alla quale operano gli apparecchi di proprietà
della persona iscritta. In corrispondenza di ciascun iscritto nell’elenco è riportato un codice idoneo
ad identificarlo senza divulgazione dei dati personali.
2. Nell’elenco sono inoltre iscritte, in corrispondenza dei proprietari di apparecchi, le persone che,
nell’interesse, per conto e sotto la responsabilità dei relativi proprietari, nonché sulla base di appositi
contratti stipulati con i proprietari, effettuano una qualunque operazione di custodia, manutenzione,
raccolta dei ricavi ovvero gestione degli apparecchi per il gioco di cui all’articolo 7, comma 1, lettera
a). Nell’elenco sono riportati anche i dati identificativi di cui al comma 1 riguardanti gli iscritti diversi
dai proprietari degli apparecchi.
3. L’iscrizione presuppone il versamento alla Agenzia della somma di euro 150,00. La persistenza
dell’iscrizione implica il versamento annuo alla Agenzia, anche per frazione di anno, della somma di
euro 150,00. Sono fatti salvi i versamenti che, alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all’articolo 19, risultano effettuati dalle persone iscritte nel registro esistente anteriormente alla
predetta data e che hanno i requisiti per essere iscritti altresì nell’elenco di cui al presente articolo.
4. Requisito essenziale per l’iscrizione nell’elenco è che ciascuna delle persone di cui al comma 1,
primo periodo, sia proprietaria di non meno di duecento apparecchi per il gioco di cui all’articolo 7,
comma 1, lettera a), nonché in possesso del titolo abilitativo di cui all’articolo 88 del Tulps ovvero,
successivamente all’entrata in vigore del presente codice, all’articolo 14. Con il regolamento di cui
all’articolo 19 sono stabiliti gli ulteriori requisiti che occorrono per l’iscrizione nell’elenco, nonchè
le cause di cancellazione dall’elenco ovvero di decadenza dalla iscrizione nello stesso, nonché ogni
eventuale disposizione di attuazione del presente articolo.
CAPO III
SCOMMESSE E GIOCHI DI IPPICA NAZIONALE
Art. 78
(Disposizioni in materia di scommesse
e di giochi di ippica nazionale)
1. Fino alla data di entrata in vigore di una nuova disciplina in materia di scommesse, a quota fissa e
a totalizzazione, su eventi sportivi, anche simulati, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché
su altri eventi, anche simulati, oltre che su giochi di ippica nazionale, raccolti in rete fisica, stabilita
con regolamento emanato ai sensi degli articoli 7, comma 4, e 8, continuano a trovare applicazione
le disposizioni vigenti in materia di fonte primaria e secondaria, incluse le relative disposizioni
applicative, e, in particolare, quelle dei regolamenti emanati con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111, recante norme concernenti la disciplina delle scommesse a
quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi
dell’articolo 1, comma 286, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, con decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, recante norme per il riordino della disciplina organizzativa,
funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto
dei proventi, ai sensi dei regolamenti di attuazione dell’articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e loro successive modificazioni.
2. Con il regolamento emanato ai sensi del comma 1 sono, in particolare, individuate le tipologie di
eventi sui quali in Italia non è consentito scommettere ed introdotte disposizioni per consentire
direttamente da parte di concessionari per la raccolta di scommesse a quota fissa, previo nulla osta da
parte dell’Agenzia, la formazione e gestione del palinsesto degli eventi sui quali gli stessi accettano
scommesse, nonché, direttamente da parte dei concessionari, la determinazione delle quote di
scommessa e la certificazione dei risultati degli eventi che determinano le vincite. Con lo stesso
regolamento sono altresì introdotte le regole tecniche in funzione delle quali il partner tecnologico
dell’Agenzia si limita a riscontrare in tempo reale le scommesse accettate, la certificazione degli dei
risultati degli eventi, le vincite pagate e i rimborsi effettuati dai concessionari, nonché ogni altro dato
utile a fini di controllo.
CAPO IV
GIOCO DEL BINGO
Art. 79
(Bingo)
1. Fino alla data di entrata in vigore di una nuova disciplina del gioco del Bingo raccolto in rete fisica,
stabilita con regolamento emanato ai sensi degli articoli 7, comma 4, e 8, con la quale sono stabiliti
altresì i doveri dei concessionari per la raccolta di tale gioco relativamente alle certificazioni di
sistema, continuano a trovare applicazione le disposizioni del regolamento emanato con decreto del
Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, e successive modificazioni, recante norme per
l’istituzione del gioco «Bingo», nonché le relative disposizioni di attuazione vigenti.
CAPO V
GIOCHI NUMERICI A QUOTA FISSA
Art. 80
(Lotto)
1. L’esercizio del gioco del lotto è riservato allo Stato. La gestione del servizio del gioco del Lotto
automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa è amministrato, attraverso la rete dei
concessionari di cui all’articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni,
nonché all’articolo 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni,
dal Ministero dell’economia e delle finanze per mezzo dell’Agenzia, ovvero è affidata in concessione
aggiudicata dalla Agenzia, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie e nazionali, ad una
qualificata impresa con pregresse esperienze nella gestione o raccolta di gioco, con sede legale in uno
degli Stati dello Spazio economico europeo, munita di idonei requisiti di affidabilità morale, tecnica
ed economica, scelta mediante procedura di selezione aperta, competitiva e non discriminatoria.
2. Il gioco del lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri compresi tra l’uno e il novanta su
ciascuna delle ruote di Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino,
Venezia e Nazionale. I cinque numeri estratti determinano le vincite relativamente a ciascuna ruota.
Le estrazioni del gioco del lotto sono eseguite pubblicamente dal concessionario presso i locali dallo
stesso prescelti, ubicati nei capoluoghi di provincia sede di ruota per alcune o tutte le ruote.
3. L’importo della giocata minima del lotto è fissata in euro 1, con incrementi di euro 0,50 e la giocata
massima non può essere superiore a euro 200. Il giocatore può frazionare l’importo in poste tra le
diverse sorti. Ciascuna posta deve essere pari a euro 0,05 o multipli di 0,05.
4. Le modalità di effettuazione delle scommesse, l’importo delle giocate, le modalità di pagamento
delle vincite, la procedura di reclamo avverso la dichiarazione del concessionario di esclusione della
giocata, gli importi di cui al comma 3, le innovazioni del gioco, nonché le disposizioni di cui
all’articolo 88, possono essere modificati ai sensi degli articoli 7 e 8. Fino alla data di entrata in vigore
di tali modifiche, restano in vigore le disposizioni regolatrici del gioco vigenti anteriormente alla
predetta data e, in particolare, quelle della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni,
della legge 19 aprile 1990, n. 85, e successive modificazioni, del decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, e successive modificazioni, e le relative disposizioni applicative.
Art. 81
(Sistema di gestione del gioco)
1. Il gioco si articola, avvalendosi di un sistema di automazione, nelle fasi della raccolta delle giocate,
dell’emissione dello scontrino, delle operazioni di controllo, del riscontro delle giocate e della
convalida delle vincite.
2. Le giocate sono ricevute presso le ricevitorie del lotto mediante l’impiego di apparecchiature
automatizzate che assicurino il rilascio dello scontrino concernente l’avvenuta giocata ovvero
possono essere effettuate attraverso la rete internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, telefonia
fissa e mobile, nonché tramite qualunque altro mezzo assimilabile per modalità e caratteristiche con
esclusione della raccolta in luoghi pubblici con apparecchiature che ne permettano la partecipazione
telematica con relativo attestato di avvenuta giocata.
3. Lo scontrino del gioco del lotto, se conforme alle caratteristiche stabilite per le ricevute del gioco
con provvedimento direttoriale dell’Agenzia, attesta l’avvenuta giocata e conferisce il diritto a
partecipare alla estrazione.
Art. 82
(Premi e pagamento della vincita)
1. I premi del lotto sono:
a) sorti del gioco: premi per ogni combinazione;
b) estratto semplice: undici volte e duecentotrentadue millesimi della posta;
c) estratto determinato: cinquantacinque volte la posta;
d) ambo: duecentocinquanta volte la posta;
e) ambetto: duecentosessanta volte la posta;
f) terno: quattromilacinquecento volte la posta;
g) quaterna: centoventimila volte la posta;
h) cinquina: sei milioni di volte la posta.
2. Il valore della posta è diviso per il numero delle combinazioni generate dai numeri pronosticati, il
premio massimo cui può dare luogo ogni scontrino di gioco, comunque sia ripartito tra le poste
l’importo delle scommesse, non può eccedere la somma di 6 milioni di euro. È ammessa una sola
ricevuta di gioco per tutte le combinazioni di gioco effettuate.
3. Il pagamento delle vincite è eseguito su presentazione dello scontrino in originale a condizione che
questo sia integro, completo in tutti i suoi dati e corrisponda alla registrazione effettuata presso il
sistema automatizzato di cui all’articolo 83.
4. Il pagamento deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro e non oltre il sessantesimo giorno
dalla data di pubblicazione del bollettino ufficiale del gioco del lotto. Il bollettino contiene tutti gli
elementi atti ad individuare le vincite con relativo ammontare al netto delle ritenute di legge, è
disponibile presso la ricevitoria in cui la giocata è stata effettuata.
Art. 83
(Altre modalità del gioco del lotto)
1. Costituisce modalità di svolgimento del gioco del lotto quella denominata “10elotto”. La
partecipazione al gioco si effettua con collegamento alle estrazioni del lotto oppure nella modalità
immediata o a intervallo di tempo. La giocata si effettua pronosticando da 1 a 10 numeri, da
confrontare con un’estrazione di 20 numeri vincenti.
2. Costituisce modalità di svolgimento del gioco del lotto altresì quella denominata “LOTTO PIU”,
consistente in giocate predefinite su una ruota o su tutte le ruote con l’applicazione di moltiplicatori
diversi da quelli fissati all’articolo 82.
Art. 84
(Rete fisica di raccolta)
1. I punti di raccolta del gioco del lotto automatizzato sono collocati presso le rivendite ordinarie di
prodotti da fumo e presso le ricevitorie del lotto che alla data di entrata in funzione dell’automazione
del gioco ne effettuavano la raccolta con il sistema manuale, nonché presso le rivendite speciali di
prodotti da fumo di cui all’articolo 4 comma 2 lettere a), b), c), d), e numeri 1), 4), 5), 6) ed all’articolo
6 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38, e successive
modificazioni.
2. La perdita per qualsiasi causa della titolarità della rivendita comporta l’automatica decadenza dalla
concessione del gioco del lotto.
3. L’aggio per i raccoglitori del gioco del lotto è stabilito nella misura dell’otto per cento delle
riscossioni lorde.
4. Le ricevitorie del lotto devono essere contrassegnati all’esterno del locale dalla insegna prescritta
dall’Agenzia.
5. Le ricevitorie del lotto devono restare aperte al pubblico tutti i giorni tranne quelli riconosciuti
festivi agli effetti civili, ma possono richiedere autorizzazione all’Agenzia per l’apertura delle
rivendite, ai fini della raccolta del gioco del lotto, anche nei giorni festivi.
Art. 85
(Disposizioni procedurali)
1. L’apertura di una ricevitoria per la raccolta del gioco del lotto può essere chiesta soltanto da chi è
già titolare di una rivendita di cui all’articolo 84, comma 1.
2. La domanda, redatta su apposito modulo reso disponibile, unitamente alle istruzioni per il suo
inoltro, dall’Agenzia sul proprio sito istituzionale, è rivolta all’ufficio dell’Agenzia competente per
territorio, in base all’ubicazione della rivendita, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 1° marzo
di ciascun anno, tale periodo può essere modificato con provvedimento dell’Agenzia.
3. Sulla base delle domande pervenute l’Agenzia redige le graduatorie su base territoriale, sulla base
del criterio della priorità della domanda e dell’anzianità di servizio e stabilisce l’eventuale
assegnazione delle ricevitorie al raggiungimento dell’incasso minimo a livello di media comunale a
seconda dei parametri stabiliti con apposito provvedimento della stessa Agenzia.
4. In caso di mancato raggiungimento dell’incasso di cui al comma 3 l’Agenzia può autorizzare,
acquisito il parere di apposita commissione costituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, da
rappresentati dell’Agenzia e delle organizzazione sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, reso anche in base ai criteri di redditività stabiliti dalla commissione stessa, il rilascio di
nuove concessioni ai rivenditori di prodotti da fumo che ne facciano richiesta, presentando apposita
domanda in qualsiasi periodo dell’anno, qualora la rivendita richiedente sia posta a distanza di almeno
1000 metri dalla ricevitoria più vicina; per i comuni con popolazione pari o superiore a 10.000
abitanti, tale distanza è ridotta ad almeno 400 metri. Tali ricevitorie verranno automaticamente
soppresse in caso di trasferimento della rivendita a distanza inferiore a quella prevista dalla rivendita–
ricevitoria più vicina e nel caso di allontanamento per il mantenimento della concessione dovrà essere
verificata la sussistenza di esigenze di servizio nella nuova zona d’influenza della rivendita salvo la
sussistenza del requisito della redditività comunale. In caso di rigetto dell’istanza di assegnazione
della ricevitoria, il titolare della rivendita non potrà presentare una nuova istanza prima della fine
dell’anno solare con riferimento alla data del provvedimento di rigetto per consentire, in tal modo,
alla commissione succitata la possibilità di valutare le eventuali mutate condizioni del contesto in cui
la rivendita è ubicata.
5. L’aggiudicatario fornisce a garanzia degli obblighi contrattuali una cauzione dell’importo di euro
5.000, anche a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, singola o cumulativa. La misura di detta
cauzione è ridotta ad un ventesimo se prestata collettivamente e solidalmente da più concessionari e
per un importo minimo di euro 12.500. A partire dall’esercizio successivo, il predetto primo importo
è commisurato all’ammontare medio delle riscossioni di due settimane conseguito nell’esercizio
precedente arrotondato ai successivi 500 euro. L’importo della cauzione non potrà in ogni caso essere
inferiore a 5.000 euro. L’aggiudicatario è tenuto altresì a fornire l’attestazione del pagamento
dell’una-tantum dovuta per l’installazione del terminale per la raccolta del gioco del lotto.
6. Per la copertura dei rischi derivanti da furti, rapine ed incendio, che abbiano per oggetto gli incassi
del gioco del lotto, gli aggiudicatari sono tenuti a stipulare, anche in forma collettiva, apposita
assicurazione. Per il primo d’anno d’esercizio la copertura prevista deve essere pari alla metà
dell’incasso medio settimanale di tutte le ricevitorie ubicate nella provincia in cui insiste la privativa.
Art. 86
(Raccolta a distanza)
1. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 100, comma 1, lettera a), la persona giuridica cui
compete, anche in concessione, la gestione del servizio del lotto può altresì raccogliere a distanza il
gioco del lotto, anche con le modalità di svolgimento di cui all’articolo 83, se dispone di un sistema
di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall’Agenzia.
2. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono stabilite ai sensi degli articoli 7 e 8 e, fino
alla data di entrata in vigore di tali disposizioni, restano in vigore quelle in materia di raccolta a
distanza del lotto, in tutte le sue modalità, vigenti anteriormente alla predetta data.
CAPO VI
GIOCHI NUMERICI A TOTALIZZATORE NAZIONALE
Art. 87
(Definizione e disciplina)
1. Sono giochi numerici a totalizzatore nazionale i giochi di sorte basati sulla scelta di numeri da parte
dei giocatori all’atto della giocata, ovvero sull’attribuzione alla giocata medesima di numeri
determinati casualmente, per i quali una quota predeterminata delle poste di gioco è conferita ad un
unico montepremi, avente una base di raccolta di ampiezza non inferiore a quella nazionale, e che
prevedono altresì la ripartizione in parti uguali del montepremi tra le giocate vincenti appartenenti
alla medesima categoria di premi.
2. Alla istituzione dei singoli giochi, tra i quali prevedere comunque l’Enalotto, i suoi giochi
complementari ed opzionali e le relative forme di partecipazione a distanza, nonchè alla definizione
delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d’infrastruttura, della posta
unitaria di partecipazione al gioco, anche sotto forma di prezzo di acquisto del titolo di legittimazione
alla partecipazione al gioco, nonché della relativa variazione in funzione dell’andamento del gioco,
considerato singolarmente ovvero in rapporto ad altri, alla individuazione della misura di aggi, diritti
o proventi da corrispondere in caso di organizzazione indiretta del gioco, alla variazione della misura
del prelievo, anche per imposte, nell’ambito della misura massima prevista per ciascun gioco ed in
funzione del predetto andamento, si provvede ai sensi degli articoli 7 e 8. Fino alla data di entrata in
vigore di tali disposizioni, restano in vigore quelle, anche di natura applicativa, regolatrici dei giochi
di cui al presente articolo vigenti anteriormente alla predetta data.
3. Nelle forme di cui agli articoli 7 e 8 si provvede altresì ad assicurare la costante revisione del
regolamento e della formula di gioco dell’Enalotto, nonché la previsione di nuovi giochi numerici a
totalizzatore nazionale, anche al fine di assicurare il costante allineamento dell’offerta del gioco
all’evoluzione della domanda dei consumatori.
4. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 100, comma 1, lettera a), il concessionario, cui compete
la gestione della raccolta dei giochi di cui al presente articolo, può altresì raccoglierli a distanza, se
dispone di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall’Agenzia.
CAPO VII
CONCORSI PRONOSTICI
Art. 88
(Concorso pronostico)
1. Il concorso pronostico consiste nell’esprimere il pronostico su eventi sportivi previsti dallo
specifico concorso pronostico.
2. Fino alla data di entrata in vigore di una nuova disciplina del concorso pronostico su base sportiva,
stabilita con regolamento emanato ai sensi degli articoli 7, comma 4, e 8, continuano a trovare
applicazione le disposizioni del regolamento emanato con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze 19 giugno 2003, n. 179, nonché le relative disposizioni di attuazione.
CAPO VIII
LOTTERIE
SEZIONE I
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 89
(Lotterie nazionali)
1. Sono lotterie nazionali:
a) le lotterie a estrazione differita, ove i partecipanti possono conoscere la vincita con l’acquisto di
un biglietto e solo dopo lo svolgimento della relativa estrazione;
b) le lotterie a estrazione istantanea, ove i partecipanti possono immediatamente conoscere la vincita
con l’acquisto di un biglietto sul quale è stato in precedenza impresso, e celato ad ogni forma di
possibile evidenza o ricognizione esplorativa, il risultato di una combinazione casuale di vincita.
2. Con provvedimenti dell’Agenzia di cui all’articolo 7, comma 5, si disciplinano, in particolare per
le lotterie ad estrazione differita, anche a distanza, di volta in volta le norme particolari concernenti
le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, il prezzo dei biglietti e le altre disposizioni
eventualmente occorrenti per l’effettuazione delle lotterie stesse, la data di estrazione dei premi e la
nomina del funzionario incaricato della redazione del verbale di estrazione e di abbinamento nonché
le disposizioni per il pagamento delle vincite.
3. Per le lotterie ad estrazione istantanea, anche a distanza, con gli stessi provvedimenti, sono
determinate le caratteristiche tecniche ed i valori di vendita di ciascun biglietto/giocata il numero dei
biglietti/giocate prodotti e la quota del ricavato da destinare ai vincitori nonché le disposizioni per il
pagamento delle vincite. Ogni lotteria è chiusa con specifico provvedimento da pubblicare sul sito
istituzionale dell’Agenzia. Dalla data di pubblicazione del provvedimento decorre il termine di 45
giorni per il reclamo delle vincite da parte dei possessori di biglietti/giocate vincenti.
4. Il regolamento di gioco è pubblicato sul sito informatico del concessionario.
5. Con i medesimi provvedimenti può essere disposta per le lotterie istantanee l’attribuzione di uno o
più premi attraverso una estrazione differita di un vincitore fra tutti i portatori di biglietti che non
hanno conseguito una vincita immediata. Nel caso in cui il pagamento di tale vincita non venga
richiesto entro sessanta giorni successivi alla pubblicazione nel sito informatico del concessionario e
dell’Agenzia, il premio è devoluto all’erario.
Art. 90
(Biglietti)
1. I biglietti delle lotterie devono garantire massima sicurezza da ogni forma di manipolazione e di
contraffazione.
2. Non sono assimilabili alle carte valori i biglietti o qualsiasi altro strumento cartolare rilasciati a
coloro che partecipano alle lotterie.
Art. 91
(Distribuzione e vendita dei biglietti)
1. Per la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione differita l’Agenzia si avvale delle
rivendite di prodotti da fumo e delle ricevitorie del lotto. Possono inoltre essere incaricati della
vendita tutti gli esercizi commerciali nonché le persone fisiche.
2. L’Agenzia, qualora non gestisca direttamente il servizio, può affidare la distribuzione dei biglietti
al soggetto titolare della convenzione per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea nonché a
consorzi o a società costitute fra gli operatori interessati.
3. La distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea avviene attraverso
la rete di raccolta del concessionario.
4. I biglietti delle lotterie possono essere venduti anche all’estero, conformemente alle norme vigenti
nei singoli Stati.
5. Il punto di vendita percepisce l’aggio pari al dieci per cento del prezzo di ogni biglietto per le
lotterie estrazione differita e pari all’otto per cento del prezzo di ogni biglietto per quelle ad estrazione
istantanea.
Art. 92
(Annullamento dei biglietti)
1. Sono considerati venduti tutti i biglietti delle lotterie ad estrazione differita che non vengono
annullati anteriormente alla data dell’estrazione.
2. Si considerano annullati i biglietti che per aver formato oggetto di furto, smarrimento, rapina,
incendio ed avaria non sono stati messi in distribuzione. Il numero e la serie di questi ultimi biglietti
sono indicati con provvedimento dirigenziale dell’Agenzia da rendere noto mediante pubblicazione
sul proprio sito istituzionale prima dell’estrazione.
3. I biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea oggetto di smarrimento, furto, incendio, rapina ed
avaria sono annullati, quando siano ancora nella disponibilità del concessionario, sulla base di
segnalazione di denuncia da parte del concessionario medesimo, con provvedimento dirigenziale
dell’Agenzia da pubblicare sul proprio sito istituzionale. Ogni provvedimento contiene gli elementi
identificativi dei biglietti per singola lotteria.
4. I biglietti annullati ai sensi del presente articolo non consentono il pagamento delle vincite
eventualmente reclamate.
SEZIONE II
LOTTERIE AD ESTRAZIONE DIFFERITA
Art. 93
(Gestione diretta)
1. Salvo che l’Agenzia non vi provveda ai sensi dell’articolo 6, comma 4, la gestione e l’esercizio
delle lotterie nazionali ad estrazione differita sono riservati all’Agenzia che vi provvede direttamente,
anche affidando il servizio e le connesse attività di gestione in convenzione a qualificati soggetti nella
gestione e raccolta di gioco.
Art. 94
(Individuazione delle manifestazioni abbinate)
1. È autorizzata la effettuazione di lotterie nazionali ad estrazione differita, fino ad un massimo di
dodici ogni anno, nonché di una lotteria internazionale.
2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti
commissioni parlamentari, che dovranno esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono
individuate le manifestazioni cui collegare le lotterie di cui al comma 1. Tale provvedimento deve
essere emanato entro il 15 dicembre di ogni anno ed ha effetto per l’anno successivo.
3. Le lotterie di cui al comma 1 sono individuate tenendo conto della rilevanza, della validità e della
finalità dell’avvenimento abbinato.
Art. 95
(Estrazioni)
1. Le operazioni di estrazione sono effettuate pubblicamente nel luogo, giorno ed ora fissati con
provvedimento dell’Agenzia. Il medesimo provvedimento detta, le ulteriori regole e modalità anche
automatizzate, per l’estrazione.
2. All’inizio delle operazioni è reso noto il totale dei biglietti venduti e l’ammontare dei singoli premi.
3. Il controllo delle operazioni di estrazione è effettuato dal Comitato per l’espletamento delle
operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita istituito con decreto dell’Agenzia.
4. Un funzionario dell’Agenzia redige verbale delle operazioni suddette. Il verbale è sottoscritto dal
Presidente del Comitato di cui al comma 3.
5. I risultati dell’estrazione sono riportati nel Bollettino ufficiale delle estrazioni pubblicato sul sito
istituzionale dell’Agenzia.
Art. 96
(Integrazione massa premi)
1. Le eventuali integrazioni del montepremi delle vincite delle lotterie sono disposte con apposita
richiesta dell’Agenzia mediante utilizzo delle risorse iscritte sul capitolo di spesa n. 3922 dello stato
di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, previa deliberazione del Comitato per
l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita.
Art. 97
(Mancata riscossione delle vincite)
1. Le somme corrispondenti ai premi relativi ai biglietti/matrici vincenti delle lotterie nazionali ad
estrazione differita, non reclamati dai possessori, entro il centottantesimo giorno successivo alla
pubblicazione del Bollettino Ufficiale delle estrazioni sul sito istituzionale sono attribuite all’Erario.
SEZIONE III
LOTTERIA AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
Art. 98
(Istituzione e chiusura delle lotterie ad estrazione istantanea)
1. Con provvedimento direttoriale dell’Agenzia di cui all’articolo 7, comma 5, è istituita ciascuna
lotteria istantanea e ne viene definito il prezzo, la struttura premi, la massa premi, una descrizione del
biglietto, la meccanica di gioco, il pagamento delle vincite.
2. Con i medesimi provvedimenti può essere disposta l’attribuzione di uno o più premi attraverso una
estrazione differita di un vincitore fra tutti i portatori di biglietti che non hanno conseguito una vincita
immediata. Nel caso in cui il pagamento di tale vincita non venga richiesto entro sessanta giorni
successivi alla pubblicazione nel sito informatico del concessionario ed istituzionale dell’Agenzia, il
premio è devoluto all’erario.
3. Il regolamento di gioco è pubblicato nel sito informatico del concessionario
4. Con i provvedimenti di cui al comma 1 viene parimenti disposta la chiusura di ciascuna lotteria
istantanea con i quali vengono disciplinate le modalità e tempi, a pena di decadenza, per il pagamento
dei biglietti vincenti.
Art. 99
(Pagamento delle vincite)
1. Il pagamento delle vincite delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea è effettuato presso un
qualsiasi punto di offerta di gioco autorizzato al portatore del biglietto vincente, fino all’importo
stabilito con provvedimento dell’Agenzia.
2. Per vincite superiori all’importo di cui al comma 1, il pagamento va richiesto al concessionario che
deve comunque effettuarlo entro trenta giorni dalla presentazione del biglietto vincente, salvo esito
negativo del controllo di autenticità.
3. I biglietti per risultare vincenti devono essere validati da parte del sistema informatico del
concessionario.
CAPO IX
GIOCO A DISTANZA
Art. 100
(Giochi a distanza)
1. Costituiscono tipologie di giochi a distanza:
a) le stesse tipologie di gioco di cui all’articolo 7, comma 1, lettere c), d), e), g), h), i), che i
concessionari per le reti di loro raccolta fisica offrono in raccolta, alla medesime condizioni,
attraverso canale telematico;
b) ogni altra tipologia di gioco offerto esclusivamente attraverso canale telematico, dai
concessionari di cui all’articolo 18, disciplinata con regolamento emanato ai sensi degli articoli
7, comma 4, e 8, riguardante:
1) giochi di abilità e giochi di carte anche nella modalità non a torneo;
2) giochi di sorte a quota fissa;
3) scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra giocatori;
4) ogni altra forma di gioco disciplinata con il predetto regolamento.
2. La raccolta dei giochi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula, anche per via telematica, di un
contratto di conto di gioco tra il giocatore e il concessionario. Lo schema di riferimento del contratto
di conto di gioco, reso disponibile dall’Agenzia sul proprio sito istituzionale, è predisposto nel rispetto
delle seguenti condizioni minime:
a) accettazione da parte del concessionario della regolazione del contratto secondo la legge dello Stato
italiano e che italiano sia il foro competente per le eventuali controversie, nel rispetto delle norme
vigenti anche di fonte comunitaria, con esclusione di forme di risoluzione arbitrale delle
controversie medesime;
b) utilizzo del conto di gioco in osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del
terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE recante disposizioni per la relativa esecuzione;
c) unicità del contratto di conto di gioco con ciascun giocatore, divieto di utilizzazione del conto di
gioco di un giocatore per la raccolta o l’intermediazione di giocate altrui, improduttività di frutti del
conto di gioco per il giocatore, nonché gratuità della relativa utilizzazione per il giocatore;
d) indisponibilità da parte del concessionario delle somme depositate sul conto di gioco, fatte salve
le operazioni di addebito e di accredito direttamente connesse all’esercizio dei giochi oggetto di
concessione;
e) tempestiva contabilizzazione e messa a disposizione al giocatore delle vincite e delle relative
somme, comunque non oltre un’ora dalla certificazione ufficiale del verificarsi dell’evento che
determina la vincita, salvo specifica diversa disposizione prevista dal regolamento di un singolo
gioco;
f) accredito al giocatore, entro e non oltre sette giorni dalla richiesta e con valuta corrispondente al
giorno della richiesta, delle somme giacenti sul conto di gioco di cui il giocatore chieda al
concessionario il prelievo;
g) durata del contratto di conto di gioco non superiore alla data di scadenza della concessione;
h) informativa relativa al trattamento dei dati personali rispettosa della normativa vigente in materia;
i) assenso preventivo ed incondizionato del giocatore alla trasmissione da parte del concessionario
all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su richiesta di quest’ultima, di tutti i dati
relativi ai movimenti e ai saldi del conto di gioco;
l) devoluzione all’erario dell’intero saldo del conto di gioco decorsi tre anni dalla data della sua ultima
movimentazione.
3. Fino alla data di entrata in vigore di una nuova disciplina delle scommesse a distanza a quota fissa
con interazione diretta fra giocatori gioco, stabilita con regolamento emanato ai sensi degli articoli 7,
comma 4, e 8, continuato a trovare applicazione le disposizioni del regolamento emanato con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze 18 marzo 2013, n. 47, recante disciplina delle scommesse
a distanza a quota fissa con interazione diretta fra giocatori.
4. L’Agenzia adotta la carta dei servizi in materia di giochi al fine di assicurare la più corretta
informazione dei giocatori, anche in tema di doveri di condotta dei concessionari, con particolare
riguardo a quelli di cui all’articolo 18, comma 1, lettera f), numero 5.
TITOLO VI
CONCORSO STATALE, INFORMATIVA PARLAMENTARE, ABROGAZIONI
CAPO I
CONCORSO STATALE E INFORMATIVA PARLAMENTARE
Art. 101
(Fondo buone cause)
1. Presso il Ministero dell’economia e delle finanze è istituito, a decorrere dal 2019, un Fondo
finalizzato prioritariamente a progetti di misure compensative del disagio associato alla presenza sul
territorio dell’offerta di gioco, anche in concorso con la finanza regionale e locale, con una dotazione
di euro 200 milioni. Tale fondo, è alimentato, fino a concorrenza dell’importo, da tutte le entrate da
gioco, sia soggette a prelievo tributario sia che generino utile erariale.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra le regioni in relazione al giocato nel territorio regionale.
Art. 102
(Relazione annuale)
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministro dell’economia e delle finanze trasmette una relazione
ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della repubblica sul settore dei giochi pubblici,
contenente i dati sullo stato di sviluppo delle concessioni e delle relative reti di raccolta, sui volumi
della raccolta, sui risultati economici della gestione e sui progressi in materia di tutela dei consumatori
di gioco e della legalità.
CAPO II
ABROGAZIONI
Art. 103
(Abrogazioni)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 124 del regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933;
b) gli articoli 1 e 4 della legge 4 agosto 1955 n. 722;
c) gli articoli 14-ter, 14-quater e 14-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640;
d) gli articoli 18, 19 e 20 della legge 2 agosto 1982, n. 528;
e) l’articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
f) l’articolo 33, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
g) l’articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29;
h) l’articolo 38, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
i) l’articolo 22, commi 5, 6 e 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
l) gli articoli 39, comma 13-quinquies, ultimo periodo, 39-quater, comma 4-bis, e 39-sexies del
decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
m) l’articolo 1, commi 293 e 294, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
n) l’articolo 1, commi 525, 526, 529, 530, 531 e 541 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
o) l’articolo 38, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalle legge 4 agosto 2006, n. 248;
p) l’articolo 1, comma 50 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, ad esclusione delle parole da “in
coerenza” sino a “del giocatore”;
q) l’articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184;
r) l’articolo 15, comma 8-duodecies, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
s) l’articolo 24, commi 11, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 27 e 28 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
t) l’articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
u) l’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 maggio 2010, n. 73;
v) l’articolo 24, commi 8, 9, 13, 16, 20, 33 e 34, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
z) gli articoli 7 e 10, comma 1, terzo e quarto periodo del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
aa) l’articolo 7, commi 6 e 8, primo, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012,
n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;
bb) l’articolo 1, commi da 643 a 650, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 11, 19, 20, 41, 78 e 79, sono
abrogate le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677;
b) l’articolo 14 bis, commi 1, 2, 3, 3-bis e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640;
c) il decreto del Ministro delle finanze 12 febbraio 1991, n. 183;
d) l’articolo 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
e) il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169;
f) il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n.278;
g) il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29;
h) il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66;
i) il decreto del Ministro dell’economia e finanze 19 giugno 2003, n. 179;
l) l’articolo 1, commi da 533 a 533-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
m) il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1 marzo 2006, n. 111;
n) l’articolo 38, comma 1, lettere a) e b), primo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalle legge 4 agosto 2006, n. 248;
o) l’articolo 2, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 maggio 2010, n. 73;
p) l’articolo 12, comma 1, lettere f), g) e n), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono abrogate le seguenti disposizioni che tuttavia continuano ad
esplicare i loro effetti in relazione ai rapporti pendenti anteriormente all’anno 2019:
a) l’articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948 n. 496;
b) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504;
c) gli articoli 5 e 7 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;
d) gli articoli 1, 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66;
e) gli articoli 39, comma 13 e comma 13-bis, 39-bis, 39-ter, 39-quater, 39-quinquies, commi 1 e
2, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
f) l’articolo 24, commi 1, 2, 3, 4, 5 ,6, 10, 11, 12, 14, 17, 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
g) articolo 29, comma 12-bis, del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertito dalla legge di
conversione 24 febbraio 2012, n. 14;
h) l’articolo 10, comma 9-septies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

 

 

 

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