La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un esercente di un centro trasmissione dati (CTD) operante per conto di un bookmaker estero, confermando l’impostazione dei giudici
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un esercente di un centro trasmissione dati (CTD) operante per conto di un bookmaker estero, confermando l’impostazione dei giudici tributari sull’accertamento dei ricavi derivanti dall’attività di raccolta di scommesse.
La vicenda riguarda l’anno d’imposta 2015. L’esercente era titolare di un CTD collegato a un bookmaker estero e aveva subito un accertamento dell’Agenzia delle Entrate, notificato nel settembre 2021, sulla base di una precedente determinazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
In particolare, ADM aveva determinato induttivamente in 814mila euro la raccolta di scommesse riconducibile al centro. L’Agenzia delle Entrate aveva quindi utilizzato tale dato per stimare l’aggio percepito dall’esercente, applicando una percentuale media dell’8%.
Sulla base di questo parametro, l’Ufficio aveva quantificato in circa 65mila euro i ricavi presunti e richiesto il pagamento di 33mila euro di imposte, oltre a una sanzione amministrativa di 32.143,50 euro.
Il contribuente aveva impugnato l’atto davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, che aveva respinto il ricorso. Analogo esito aveva avuto l’appello davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio.
La controversia è quindi arrivata davanti alla Suprema Corte, con il contribuente che aveva contestato, tra l’altro, la determinazione dell’aggio nella misura dell’8%, sostenendo che dalla documentazione prodotta in giudizio sarebbero risultate commissioni inferiori.
La quinta sezione civile della Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi di ricorso.
Secondo la Suprema Corte, la contestazione relativa alla documentazione utilizzata per determinare l’aggio si scontra innanzitutto con il principio della doppia conforme, essendo le decisioni dei giudici tributari di primo e secondo grado entrambe sfavorevoli al contribuente.
La Cassazione ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva indicato quale fosse la differenza nei percorsi motivazionali seguiti dai due giudici di merito, elemento necessario per superare la preclusione prevista in presenza di una doppia conforme.
La Corte ha poi esaminato il richiamo a una precedente sentenza, favorevole al contribuente, relativa a un diverso anno d’imposta. Anche questa eccezione è stata giudicata inammissibile. Per la Cassazione, infatti, trattandosi di periodi d’imposta differenti, non può automaticamente operare il giudicato, dal momento che gli elementi costitutivi della pretesa fiscale devono essere valutati con riferimento alla singola annualità.
Particolarmente rilevante è il passaggio relativo al D.M. 179/2003 e alla possibilità di utilizzare l’aggio previsto dalla normativa come parametro nell’ambito di un accertamento induttivo.
La Cassazione ha affermato che l’aggio previsto dal decreto ministeriale può costituire, negli accertamenti induttivi, un parametro per la determinazione dell’aggio e quindi della base imponibile degli esercenti l’attività di raccolta di scommesse non autorizzate.
La Suprema Corte ha pertanto respinto anche il secondo motivo di ricorso, ritenendolo, nella sostanza, una riproposizione della precedente contestazione relativa alla mancata considerazione della documentazione prodotta dal contribuente.
La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell’Agenzia delle Entrate.
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