16 Luglio 2025 - 04:06

Scommesse, tassa Salvasport: il Consiglio di Stato accoglie ricorso degli operatori

Il Consiglio di Stato, con sentenza depositata dalla Sesta Sezione giurisdizionale, ha accolto parzialmente il ricorso presentato da alcuni operatori del betting contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM)

16 Giugno 2025

Il Consiglio di Stato, con sentenza depositata dalla Sesta Sezione giurisdizionale, ha accolto parzialmente il ricorso presentato da alcuni operatori del betting contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) in merito all’applicazione del contributo dello 0,5% sulla raccolta delle scommesse sportive, previsto dal cosiddetto “Fondo Salvasport”.

All’origine del contenzioso, la determinazione direttoriale ADM n. 10337/RU del 5 gennaio 2023, con cui l’Agenzia aveva disposto l’integrazione degli arretrati del prelievo per il periodo 20 maggio 2020 – 31 dicembre 2021, quantificando le somme dovute per ciascun operatore.

Il TAR Lazio aveva in un primo momento respinto i ricorsi degli operatori, confermando la legittimità degli atti. Ma il Consiglio di Stato ha ribaltato in parte la decisione, riconoscendo la validità di alcune delle contestazioni sollevate dalle società.

In particolare, il Collegio ha dichiarato improcedibile il ricorso nei confronti di XXX S.r.l., che aveva rinunciato formalmente all’appello dopo aver ottenuto la restituzione degli importi versati, in seguito alla sentenza n. 1853/2024 con cui il Consiglio di Stato aveva già annullato la determinazione ADM per vizi di generalità e applicazione indiscriminata a tutti gli operatori.

La stessa improcedibilità è stata estesa anche agli altri appellanti, ma limitatamente alla determinazione del 5 gennaio 2023, già annullata in via generale con effetti validi per l’intero comparto. Persistendo, invece, l’interesse degli operatori rispetto agli atti successivi – le determinazioni del 6 febbraio 2023 che avevano quantificato nel dettaglio le somme da versare – il Consiglio ha accolto in parte il ricorso, annullando tali provvedimenti.

Una decisione che, seppur parziale, segna un importante precedente nella definizione dei criteri di applicazione del contributo previsto dall’art. 217, comma 2, del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), e che potrebbe avere ripercussioni anche per altri concessionari che hanno versato contributi calcolati in base ai criteri contestati.

Le spese del doppio grado di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti, in considerazione della complessità e peculiarità della vicenda.

 

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