28 Marzo 2024 - 12:14

Scommesse. Sbordoni: “Visto il mercato, sembra che la Sanatoria Ter sia un atto dovuto”

“L’esame degli emendamenti al D.L. Bilancio – commenta l’avvocato Stefano Sbordoni – è stato ripreso ieri, martedì 21 novembre, mentre l’arrivo in Aula è previsto per lunedì 27 novembre p.v..

22 Novembre 2017

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“L’esame degli emendamenti al D.L. Bilancio – commenta l’avvocato Stefano Sbordoni – è stato ripreso ieri, martedì 21 novembre, mentre l’arrivo in Aula è previsto per lunedì 27 novembre p.v..

Dopo l’inammissibilità di alcuni (bando di gara gratta e vinci per il quale oramai è prevista la proroga del Decreto Legge fiscale in sede di conversione), e perdurante l’altissimo numero di emendamenti, i vari gruppi parlamentari hanno proceduto alla segnalazione di quelli che saranno in effetti discussi e votati. Si tratta di un faldone di circa 700 emendamenti. Viene in rilievo l’emendamento con il quale si prevede “l’assoluto divieto (…) di porre in essere: comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche (…) che inducano all’acquisto di prodotti o alla partecipazione ad attività di gioco (…), qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria (…), campagne di sensibilizzazione che diffondano logo, ragione sociale o affidate ad esponenti della filiera del gioco e delle scommesse“.

Si propone altresì la sanatoria ter, che stavolta prevede la corresponsione di una tantum di 6.000 euro per ogni punto emerso. Nello specifico, di seguito, il dettaglio dell’emendamento sulla sanatoria: “All’art. 90, dopo il comma 2, inserire il seguente: 2.bis – Al fine di assicurare che il mercato delle scommesse con vincite in denaro su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, come definito dalla gara prevista dal precedente comma 2, sia effettivamente accessibile senza discriminatorietà di fatto anche per soggetti attualmente non titolari di concessione per le scommesse o di abilitazione di cui all’articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e di cui all’articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è consentito a soggetti non ancora collegati al totalizzatore nazionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di operare la raccolta delle scommesse nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della presente legge e l’avvio delle concessioni assegnate a seguito della gara di cui al precedente comma 2.

A tal fine: a) entro il 31 gennaio 2018, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dispone le regole per l’assegnazione di fino a 3.500 autorizzazioni all’apertura di punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, in favore sia di soggetti che di fatto già raccolgono scommesse, pur privi di qualsiasi autorizzazione, sia di soggetti che attualmente non raccolgono né direttamente né indirettamente scommesse e che, possedendo requisiti analoghi a quelli previsti per gli attuali concessionari delle scommesse, intendano esercitare la raccolta in vista dell’eventuali successiva partecipazione alla gara di cui al precedente comma 2. Le regole per l’assegnazione delle autorizzazioni ai soggetti che di fatto già esercitano la raccolta di scommesse, saranno analoghe a quelle definite nelle procedure di regolarizzazione previste all’articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all’articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, includendo un ulteriore obbligo di previsione della precisa localizzazione dei punti di vendita già operativi al 31 ottobre 2017, per i quali si richiede l’autorizzazione. Le regole per l’assegnazione delle autorizzazioni ai soggetti che non esercitano la raccolta di scommesse né direttamente né indirettamente, devono contenere i requisiti soggettivi richiesti e le modalità previste al fine della loro verifica.

Ciascun soggetto dovrà indicare inoltre il numero delle autorizzazioni richieste; il costo di ciascuna autorizzazione è di euro 6.000 (seimila) annuali; b) entro il 31 marzo 2018, i soggetti interessati dovranno presentare la documentazione indicata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli; dapprima, ai soggetti che, pur privi di qualsiasi autorizzazione, di fatto già esercitano la raccolta di scommesse; successivamente, per le autorizzazioni rimaste disponibili sottraendo alle 3.500 autorizzazioni previste alla lettera a) quelle assegnate all’alinea i., ai soggetti che attualmente non esercitano la raccolta di scommesse; qualora le autorizzazioni complessivamente richieste da tali soggetti risultino essere superiori alle autorizzazioni disponibili, le autorizzazioni dovranno essere assegnate riducendo quelle richieste in misura proporzionale alla disponibilità (…)”.

 

 

Sembrerebbe che la SANATORIA TER – che si dice sia un atto dovuto, vedendo quello che accade sul territorio dove operano indisturbati molti punti senza autorizzazione – sia più articolata e dettagliata rispetto alle precedenti (la prima nel 2015, e la seconda dopo un anno solare nel 2016). Viene stabilito un tetto massimo di 3.500 punti. I soggetti emergenti dovranno dimostrare di essere già operativi al 31 ottobre 2017; il termine è mutuato dalla prima sanatoria, mentre nella seconda non era stato previsto. Qualora poi entro la fine del mese di marzo 2018 le domande non dovessero raggiungere il tetto, chiunque – anche chi non ha mai raccolto scommesse – potrà fare istanza, che a questo punto non sarà più una sanatoria ma una sorta di assegnazione del diritto. Un passaggio seppur temporaneo quindi, dal regime concessorio al regime autorizzatorio. Sempre soggetto però alle barbarie di leggi regionali e regolamenti comunali.

 

Riguardo l’aspetto economico, forse in previsione della gara, qui si richiede all’operatore o al titolare di rete emergente (è verosimile che si facciamo emergere entrambe le figure come già accaduto in precedenza) un impegno di seimila euro al posto dei diecimila delle precedenti sanatorie.

Che si sia d’accordo o meno, la SANATORIA TER arriva comunque tardi. Per rendere il mercato, o tentare di renderlo, più trasparente il Legislatore avrebbe dovuto prevederlo nella Stabilità del 2016.

 

E’ sempre meglio- conclude Sbordoni –  il bando di gara in un regime di concorrenza leale piuttosto che costringere i candidati, che hanno sempre operato nella legalità, ad un confronto impari con i competitor che hanno liquidità solo perché non corrispondono imposta unica. I candidati c.d. .it, nel caso la sanatoria dovesse essere efficace e non un mero tentativo di dare la parvenza di legalità a soggetti che operano sempre con il doppio canale, potranno almeno comprendere chi saranno i protagonisti della prossima gara”.

 

PressGiochi