12 Marzo 2026 - 08:20

Scommesse, la Cassazione conferma gli accertamenti fiscali sui CTD

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dal titolare di un centro trasmissione dati per la raccolta di scommesse sportive, confermando la legittimità degli accertamenti fiscali effettuati dall’Agenzia

16 Febbraio 2026

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dal titolare di un centro trasmissione dati per la raccolta di scommesse sportive, confermando la legittimità degli accertamenti fiscali effettuati dall’Agenzia delle Entrate per l’anno d’imposta 2013. L’ordinanza n. 2811 del 2026 chiude così un contenzioso relativo alla determinazione della base imponibile ai fini IVA, IRPEF e IRAP, derivata da un precedente accertamento sull’imposta unica delle scommesse.

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento fondato su un atto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che aveva ricostruito induttivamente una maggiore base imponibile utilizzando la media provinciale della raccolta delle giocate. Tale base era divenuta definitiva per mancata impugnazione e, in applicazione della normativa vigente, era stata posta a fondamento anche delle pretese tributarie relative alle imposte dirette e indirette. Dopo l’annullamento in primo grado, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria aveva accolto l’appello dell’amministrazione finanziaria, riconoscendo la correttezza del meccanismo che collega l’imposta unica sulle scommesse agli ulteriori accertamenti fiscali.

Nel ricorso per cassazione il contribuente ha sostenuto, tra l’altro, che i ricavi della ricevitoria dovessero coincidere esclusivamente con le provvigioni riconosciute dal bookmaker e non con l’intera raccolta delle scommesse, oltre a contestare la legittimità della ripresa IVA per presunto difetto di specifico motivo di appello. I giudici di legittimità hanno tuttavia ritenuto infondate tutte le censure, chiarendo che la base imponibile accertata ai fini dell’imposta unica costituisce il punto di partenza per le rettifiche relative alle altre imposte e che, in assenza della prova del riversamento delle somme al bookmaker, gli importi incassati possono essere considerati ricavi d’impresa non dichiarati. È stata inoltre esclusa qualsiasi violazione processuale, poiché l’appello dell’Agenzia delle Entrate riguardava l’integrale avviso di accertamento.

Con il rigetto del ricorso, la Corte ha condannato il contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, quantificate in 4.400 euro per compensi professionali, oltre a ulteriori somme a titolo di responsabilità aggravata e contributo unificato. La decisione si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale che rafforza l’utilizzabilità degli accertamenti sull’imposta unica delle scommesse come base per la ricostruzione dei redditi imponibili dei gestori di centri di raccolta operanti sul territorio nazionale.

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