13 Marzo 2026 - 02:32

Scommesse ippiche: la Cassazione conferma il diritto della Toscana a 2,3 milioni sui proventi del 2001

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero delle Politiche agricole, chiudendo una lunga controversia con la Regione Toscana sulla ripartizione dei proventi delle scommesse ippiche relative all’anno

25 Febbraio 2026

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero delle Politiche agricole, chiudendo una lunga controversia con la Regione Toscana sulla ripartizione dei proventi delle scommesse ippiche relative all’anno 2001.

Con l’ordinanza depositata dopo la camera di consiglio del 18 febbraio 2026, la Prima Sezione civile ha confermato la decisione della Corte d’appello di Firenze, riconoscendo alla Regione il diritto a percepire 2.331.451,71 euro.

La vicenda risale al 2003, quando la Toscana ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti dell’UNIRE (poi soppressa e sostituita dall’ASSI, quindi dal Ministero), per il mancato versamento della quota spettante dei proventi delle scommesse ippiche, prevista dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 449/1999.

Dopo un complesso iter processuale – tra declinatorie di giurisdizione, riassunzioni e appelli – la Corte d’appello di Firenze aveva affermato la giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, condannato l’Amministrazione al pagamento. Il Ministero ha quindi proposto ricorso in Cassazione articolando cinque motivi.

Uno dei punti centrali del ricorso riguardava la giurisdizione. Il Ministero sosteneva che la precedente pronuncia della Corte fiorentina non fosse coperta da giudicato, invocando un presunto “overruling” giurisprudenziale delle Sezioni Unite del 2015.

La Cassazione ha respinto l’argomento: il mutamento interpretativo non aveva carattere imprevedibile, poiché già in precedenza esisteva un contrasto giurisprudenziale sul tema. Pertanto, la questione di giurisdizione doveva ritenersi definitivamente chiusa.

Nel merito, la Suprema Corte ha ribadito che la controversia riguarda diritti soggettivi e non interessi legittimi: non vi è stato esercizio di poteri discrezionali o revoca di contributi, ma un semplice inadempimento nell’erogazione di somme già determinate. Ne consegue la competenza del giudice ordinario.

La Cassazione ha confermato anche la lettura della norma sostanziale. L’articolo 3 del d.lgs. 449/1999 stabilisce che una quota dei proventi delle scommesse ippiche sia destinata annualmente alle Regioni, con quantificazione demandata a decreto ministeriale, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni. Una volta determinata la somma spettante, l’ente erogatore non dispone più di margini discrezionali.

Respinta anche la tesi ministeriale secondo cui il pagamento sarebbe stato subordinato all’effettivo incasso delle somme dai concessionari. La Corte ha osservato che:

  • non è stata provata la carenza di provvista;
  • anzi, l’intervento normativo del 2003, che autorizzava un mutuo della Cassa depositi e prestiti in favore di UNIRE, dimostrava la disponibilità di risorse.

Dichiarato inammissibile anche il motivo relativo alla violazione dell’art. 2697 c.c. sull’onere della prova: la Corte ha chiarito che la decisione di merito si fondava su elementi probatori acquisiti al processo, rendendo irrilevante la questione della ripartizione dell’onere probatorio.

Infine, è stata respinta l’interpretazione secondo cui l’attribuzione delle somme alle Regioni avrebbe avuto natura “meramente previsionale”. Per la Cassazione, le Regioni vantano un diritto soggettivo alla quota loro spettante, il cui ammontare è frutto di un procedimento condiviso Stato-Regioni e non di una valutazione discrezionale unilaterale.

PressGiochi