Il Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio, sezione Quarta Ter, ha rinviato la decisione sul contenzioso relativo al pagamento di alcune vincite derivanti da scommesse sportive e al riconoscimento di
Il Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio, sezione Quarta Ter, ha rinviato la decisione sul contenzioso relativo al pagamento di alcune vincite derivanti da scommesse sportive e al riconoscimento di presunti errori nelle quote. Il presidente della sezione competente ha disposto il rinvio della trattazione del merito a una successiva udienza pubblica, che dovrà essere fissata. Il decreto è stato adottato il 14 settembre 2026.
Al centro della controversia ci sono alcune scommesse relative a una manifestazione calcistica di seconda divisione italiana, per le quali il concessionario aveva chiesto il riconoscimento di errori nelle quote. L’amministrazione competente aveva invece ordinato il pagamento delle vincite e, contestualmente, l’avvio di azioni giudiziarie per ottenere l’eventuale annullamento delle ricevute di partecipazione o il riconoscimento dell’errore quota, con conseguente ricalcolo o annullamento delle somme da corrispondere.
Il ricorso riguarda anche diverse istanze presentate dal concessionario e dichiarate improcedibili, oltre alle direttive relative alla gestione degli errori quota non riconosciuti, dei malfunzionamenti e degli eventuali bug dei software di gioco.
La controversia si è successivamente ampliata con ulteriori contestazioni legate alla richiesta dell’amministrazione di dimostrare l’avvenuto deposito dei ricorsi civili promossi nei confronti dei giocatori che reclamavano il pagamento delle vincite. In assenza della documentazione richiesta, erano state prospettate le sanzioni previste dalla convenzione di concessione.
La causa era stata inizialmente fissata per la discussione nel merito il 6 ottobre 2026. Tuttavia, il giudice ha rilevato che l’ultima notifica a una delle parti si era perfezionata soltanto il 18 agosto e che il 31 luglio erano stati depositati ulteriori motivi di ricorso. Non risultavano quindi ancora trascorsi tutti i termini previsti per consentire alle parti di esercitare pienamente il diritto di difesa.
Il rinvio non riguarda il merito della controversia. Il TAR, infatti, non ha stabilito se le quote fossero effettivamente errate, né se le vincite debbano essere pagate o ricalcolate. La questione sarà esaminata nella prossima udienza pubblica.
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