18 Febbraio 2026 - 19:52

Scommesse, il TAR Calabria sospende il diniego della licenza: peso decisivo al controllo giudiziario

Il Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, ha sospeso il diniego opposto dalla Questura al rilascio dell’autorizzazione ex art. 88 TULPS per l’attività di raccolta scommesse,

29 Gennaio 2026

Il Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, ha sospeso il diniego opposto dalla Questura al rilascio dell’autorizzazione ex art. 88 TULPS per l’attività di raccolta scommesse, ritenendo non adeguatamente motivata la valutazione negativa sulla “buona condotta” dell’istante.

Con ordinanza pronunciata il 28 gennaio 2026, il TAR ha accolto la domanda cautelare presentata dal titolare di un’impresa individuale di Reggio Calabria, dopo che la Questura aveva rigettato l’istanza richiamando precedenti frequentazioni con soggetti controindicati e legami familiari con persone in passato coinvolte in contesti criminali.

Alla base del provvedimento impugnato vi era la precedente revoca, risalente al novembre 2023, di una licenza analoga, intervenuta a seguito di un’informativa interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria nell’ottobre dello stesso anno. Secondo la Questura, alcuni controlli su strada e relazioni personali dell’istante avrebbero fatto venir meno i requisiti soggettivi richiesti dagli articoli 11 e 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Il TAR ha però rilevato come gran parte degli elementi valorizzati nel diniego fossero già stati oggetto di approfondita valutazione da parte del Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Misure di Prevenzione, che aveva ammesso l’impresa al controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34-bis del Codice antimafia.

In quel contesto, il giudice della prevenzione aveva escluso l’esistenza di cointeressenze criminali o collegamenti diretti con ambienti mafiosi a fini imprenditoriali, sottolineando l’incensuratezza del titolare e l’assenza di un pericolo concreto e attuale di agevolazione stabile delle economie criminali. Analoghe conclusioni erano state tratte anche in relazione ai controlli sul territorio e ai legami familiari, ritenuti insufficienti a fondare una prognosi negativa.

Secondo il TAR, la Questura non ha fornito elementi nuovi o specifici idonei a ribaltare tali valutazioni. In particolare, il riferimento a un ulteriore controllo del 21 agosto 2024 è stato giudicato generico, poiché privo dell’indicazione dei soggetti coinvolti e, comunque, antecedente all’ammissione al controllo giudiziario.

Controllo giudiziario e licenza di polizia: una contraddizione logica – Un passaggio centrale dell’ordinanza riguarda il rapporto tra controllo giudiziario e diniego della licenza ex art. 88 TULPS. Il TAR evidenzia come, pur nella diversità dei piani valutativi, non sia logicamente sostenibile ritenere che un’impresa ammessa al controllo giudiziario – misura con funzione “bonificante” – sia automaticamente priva dei requisiti per ottenere il titolo di polizia necessario a operare.

Anzi, la presenza di un amministratore giudiziario, con compiti di vigilanza costante e monitoraggio dell’attività, viene indicata come un fattore che riduce significativamente il rischio di possibili infiltrazioni, rendendo poco giustificabile una prognosi di abuso del titolo autorizzatorio.

Il Collegio ha inoltre riconosciuto la sussistenza del periculum in mora, ravvisando il rischio di danni economici gravi e irreversibili: dalle spese già sostenute agli investimenti effettuati, fino alla possibile compromissione della continuità aziendale e dei mezzi di sostentamento dell’imprenditore e della sua famiglia.

Per queste ragioni, il TAR ha disposto la sospensione dell’efficacia del diniego, ordinando alla Questura di Reggio Calabria di riesaminare l’istanza entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.

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