12 Settembre 2026 - 15:23

Scommesse, il Consiglio di Stato respinge l’appello sulla licenza di una sala di Bolzano

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare presentato contro l’ordinanza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano che aveva negato la sospensione del provvedimento relativo alla decadenza di

28 Agosto 2026

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare presentato contro l’ordinanza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano che aveva negato la sospensione del provvedimento relativo alla decadenza di una licenza per l’esercizio di scommesse.

La decisione è stata assunta dalla Sezione Sesta del Consiglio di Stato nella camera di consiglio nell’ambito del ricorso promosso nei confronti del Comune di Bolzano, con la partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano. Al centro della controversia vi è la disciplina provinciale sui limiti di distanza dai luoghi sensibili prevista dall’articolo 5-bis della legge provinciale n. 13/1992 e, in particolare, gli effetti delle modifiche introdotte dalla legge provinciale n. 2/2024.

Il Consiglio di Stato ricorda innanzitutto la propria precedente sentenza, con la quale era stato annullato un precedente provvedimento di decadenza adottato nel 2017. In quella pronuncia, la Sezione si era occupata specificamente dell’applicazione dei limiti di distanza previsti dall’articolo 5-bis, comma 1, primo inciso, della legge provinciale.

La questione era stata successivamente affrontata anche dalla sentenza del 2026, sempre della Sesta Sezione, che aveva escluso la sussistenza di una violazione o elusione del giudicato.

Nel nuovo ricorso era stato sostenuto che il provvedimento fosse illegittimo anche alla luce degli altri incisi dell’articolo 5-bis, nella versione della norma precedente alle modifiche del 2024. In particolare, la tesi prospettata era che il limite temporale di efficacia di cinque anni previsto dalla disciplina previgente riguardasse esclusivamente le autorizzazioni per l’esercizio di sale da gioco e non anche le licenze per l’esercizio delle scommesse.

Su questo punto, il Consiglio di Stato, nell’ambito dell’esame sommario proprio della fase cautelare, ha ritenuto condivisibile la tesi secondo cui la precedente formulazione dell’articolo 5-bis, comma 1, secondo e terzo inciso, della legge provinciale n. 13/1992 non fosse applicabile alle licenze per l’esercizio delle scommesse.

Tuttavia, tale conclusione non è sufficiente a consentire la prosecuzione dell’attività. La legge provinciale n. 2/2024 ha infatti introdotto una disciplina specifica per le licenze non conformi ai limiti di distanza previsti dal primo inciso dell’articolo 5-bis, stabilendo che tali licenze scadano entro due anni dall’entrata in vigore della legge.

Alla luce di questa disciplina, secondo il Consiglio di Stato, la licenza oggetto del giudizio risulterebbe comunque scaduta e non sarebbe quindi possibile pretendere il mantenimento dell’apertura dell’attività.

Il Collegio ha inoltre escluso, in questa fase cautelare, profili di incostituzionalità della nuova disciplina. Secondo i giudici, la normativa si riferisce specificamente al settore delle scommesse, rispetto al quale sussistono ragionevoli esigenze di tutela della salute pubblica.

Per queste ragioni, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, confermando l’esito del giudizio di primo grado. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, in considerazione della novità delle questioni trattate.

PressGiochi

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